Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2335/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Cagliari nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026, decreti ministeriali disciplinanti l'accesso e la formazione della graduatoria, atti della procedura selettiva e prova di ammissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo avere partecipato ai due appelli del semestre filtro per l'accesso a Medicina e Chirurgia nell'a.a. 2025/2026, non ha conseguito alcuna sufficienza nelle tre materie previste, Biologia, Chimica e Fisica, ed è stata esclusa dalla graduatoria nazionale. Ha impugnato le graduatorie, il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025, il D.M. n. 454/2025, il D.M. n. 600/2025, il bando universitario, gli atti della prova, i verbali e le operazioni di correzione, chiedendo anche l'ammissione al corso in soprannumero. Le censure riguardavano: il mancato arrotondamento del voto di 17,9 in Biologia; la mancata previsione di ulteriori scorrimenti per la copertura dei posti residui; la violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, del principio di immodificabilità del bando, dell'autovincolo, della par condicio e dell'affidamento per le modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025; la violazione dell'anonimato e l'asserita possibilità di collegare gli elaborati ai candidati; l'assenza di collegialità e di verbali nelle operazioni di correzione; la difformità dell'offerta didattica tra gli atenei; l'indisponibilità tempestiva degli elaborati, delle griglie e della documentazione di correzione; la difficoltà e sproporzione delle prove; l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per l'esclusione delle università non statali e dei corsi in lingua inglese; il difetto di istruttoria nella determinazione dell'offerta formativa e dei posti disponibili. Le presunte irregolarità nello svolgimento delle prove, tuttavia, erano state esposte solo nella parte in fatto e non formulate come specifici motivi di censura.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per assenza di fumus boni iuris e periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto che l'arrotondamento previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. n. 418/2025 operi esclusivamente per la registrazione del voto nella carriera universitaria e non consenta né il superamento di una prova insufficiente né l'inserimento in graduatoria; estenderlo ai voti inferiori alla sufficienza determinerebbe una disparità, equiparando situazioni non omogenee. Il D.M. n. 1115/2025, pur modificando successivamente i criteri di formazione della graduatoria, ha ampliato la platea degli idonei, mantenendo comunque la preferenza per chi aveva conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e prevedendo il recupero dei CFU mancanti. Secondo il TAR, tale disciplina non contrasta con la legge delega n. 26/2025 né con il d.lgs. n. 71/2025, che demandano alla disciplina attuativa la definizione delle modalità di formazione della graduatoria, senza alterare i presupposti sostanziali dell'ammissione al secondo semestre. Le modifiche non hanno inciso sui programmi, sulle prove o sui criteri di valutazione, identici per tutti, ma soltanto sulla successiva formazione della graduatoria; l'asserito pregiudizio alla strategia di studio costituisce un interesse di mero fatto e una prospettazione ipotetica. È stata ritenuta ragionevole anche la chiusura della graduatoria al 28 gennaio 2026 senza ulteriori scorrimenti, poiché occorreva cristallizzare tempestivamente le immatricolazioni e garantire il regolare svolgimento del secondo semestre, bilanciando la tendenziale saturazione dei posti con le esigenze organizzative e didattiche degli atenei. Le censure sull'anonimato sono state giudicate ipotetiche e non supportate dalla prova di una concreta possibilità di collegare l'elaborato al candidato o di alterare la valutazione; il sistema prevedeva contenitori sigillati, controllo mediante studenti sorteggiati, rilevazione informatica del CINECA, risposte predeterminate e gestione informatizzata della correzione. Le doglianze sulla collegialità, sui verbali, sulla difformità didattica e sulla difficoltà delle prove sono state ritenute generiche o non riferite alla posizione concreta della ricorrente; il TAR ha però osservato che la documentazione relativa a elaborati, verbali e correzioni avrebbe dovuto essere resa tempestivamente accessibile. La questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante e manifestamente infondata, poiché l'applicazione graduale della riforma alle università non statali e ai corsi in lingua inglese era giustificata da ragioni organizzative e transitorie e la ricorrente non aveva un interesse diretto alla disciplina di corsi diversi da quello cui partecipava. Il difetto di istruttoria sull'offerta formativa è stato ritenuto non provato. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del MUR, con indicazione nominativa dei controinteressati e termini perentori. Ha disposto incombenti istruttori a carico del MUR, del CINECA e delle università, richiedendo chiarimenti e documentazione su predeterminazione delle risposte, sinonimi ammessi, procedure e criteri di correzione, funzionamento del sistema informatico e verbali. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per euro 500 a favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato e per euro 400 a favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto che non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare

    La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025

    l'arrotondamento all'unità operi esclusivamente ai fini della registrazione del voto nella carriera universitaria dello studente e non incida né sul superamento della prova né sulla formazione della graduatoria nazionale

    L'arrotondamento del voto non può trasformare un'insufficienza in sufficienza né consentire l'inserimento in graduatoria.

  • art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025

    il prescritto requisito della sufficienza in tutte e tre le materie previste dall’art. 7, comma 1, del D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    La disciplina originaria richiedeva il conseguimento della sufficienza in tutte le tre materie del semestre filtro.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    solo il conseguimento di almeno un sufficienza in una delle tre materia previste consente l’inserimento in graduatoria, mentre le insufficienze sono a tal fine del tutto irrilevanti e determinano unicamente l’insorgenza dell’obbligo di recupero dei CFU

    Il decreto ha ampliato l'accesso alla graduatoria, articolando i candidati in sezioni e subordinando il mantenimento dell'immatricolazione al recupero dei crediti mancanti.

  • art. 4 D.M. n. 1115/2025

    Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi

    Il recupero dei CFU mancanti è disciplinato mediante criteri uniformi e costituisce condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.

  • punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025

    i posti residuati a tale data vengano destinati a cambio sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi al primo

    La disciplina consente specifiche modalità di utilizzazione dei posti residui, senza imporre ulteriori scorrimenti dopo la chiusura della graduatoria.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    esclude dall’applicazione della riforma le università non statali legalmente riconosciute e i corsi di laurea erogati in lingua inglese

    La differenziazione nella prima applicazione della riforma è stata ritenuta non manifestamente irragionevole né in contrasto con la legge delega.

  • art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale

    Il fabbisogno professionale costituisce uno degli elementi della programmazione dell'accesso ai corsi sanitari.

  • art. 3 l. n. 264/1999

    necessario contemperamento tra l'entità del fabbisogno professionale medico rilevato e l'effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei

    La determinazione dei posti deve considerare sia il fabbisogno professionale sia la capacità formativa effettiva, comprese strutture didattiche, laboratori ed esperienze cliniche.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale ... in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone

    La notificazione per pubblici proclami è autorizzabile quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve indicare nominativamente i destinatari per garantire il contraddittorio.

  • art. 30 c.p.a.

    accertamento e condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata

    La domanda risarcitoria e di condanna è stata proposta insieme alla domanda demolitoria, ma non è stata esaminata favorevolmente nella fase cautelare.

  • art. 76 Cost.

    sotto il profilo dell’eccesso di delega (art. 76 Cost.)

    Il TAR ha escluso, in sede cautelare, che la disciplina graduale introdotta dal legislatore delegato eccedesse i limiti della delega.

  • art. 3 Cost.

    né appare ravvisabile una violazione dell’art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea tra sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.

  • artt. 34 e 97 Cost.

    non risultano adeguatamente specificate le dedotte violazioni degli artt. 34 e 97 Cost.

    Le censure costituzionali sono state ritenute non sufficientemente specifiche e prive di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

Massime di principio

  • L'arrotondamento dei voti previsto dalla disciplina del semestre filtro per l'accesso a corsi universitari a numero programmato, quando espressamente destinato alla sola registrazione nella carriera universitaria, non può incidere sul superamento della prova né consentire l'inserimento in graduatoria a chi non abbia raggiunto la soglia minima di idoneità.
  • Una modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con la par condicio e con il legittimo affidamento quando amplia la platea degli idonei, preserva la posizione di chi aveva soddisfatto le condizioni originarie e differenzia i candidati secondo il diverso grado di avvicinamento ai requisiti inizialmente previsti.
  • La previsione di una data di chiusura della graduatoria e l'esclusione di ulteriori scorrimenti sui posti residui possono essere giustificate dalle esigenze di tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni, continuità didattica e regolare svolgimento dell'anno accademico, purché il bilanciamento con l'obiettivo di saturazione dei posti non sia manifestamente irragionevole.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può essere desunta da mere irregolarità formali o da una sequenza ipotetica di eventi: occorre dimostrare una concreta possibilità di collegare l'elaborato al candidato e di incidere sull'imparzialità della valutazione.
  • Le censure relative a irregolarità della procedura selettiva devono essere specificamente riferite alla situazione del candidato e accompagnate dall'indicazione dell'incidenza causale sul risultato o sulla collocazione in graduatoria; doglianze generiche, ipotetiche o non calibrate sul caso concreto non sorreggono una prognosi cautelare favorevole.
  • Quando il ricorso contiene censure potenzialmente demolitorie dell'intera procedura selettiva, l'ammissione cautelare in soprannumero non è coerente con la natura della domanda, poiché potrebbe attribuire al ricorrente un'utilità maggiore di quella conseguibile all'esito del merito e alterare l'assetto programmatorio e organizzativo dei corsi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.