Deliberazione n. 403 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 15 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito della segnalazione di una persona interessata, che temeva la diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le società devono impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme e conservare per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l'identificazione diretta degli interessati, l'eventuale materiale acquisito in chiaro.
Ratifica delle misure urgenti imposte a Facebook, Instagram e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento n. 403 del 28 maggio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione su Facebook, Instagram e Telegram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e quadro normativo
Una persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme indicate.
L’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205, attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
La disposizione prevede inoltre che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.
Adozione delle misure d’urgenza
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 253 e 254 del 15 maggio 2026.
Le misure sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note della stessa data e hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- la trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, al fine di consentirne l’individuazione e il blocco senza rendere necessario, nella fase operativa, l’accesso diretto al contenuto in chiaro;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
- la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.
Ratifica delle determinazioni dirigenziali
Dopo avere esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 253 e 254 del 15 maggio 2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure imposte alle tre società destinatarie.
Natura dell’intervento e conseguenze operative
Il provvedimento non irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e non accerta, nel testo fornito, una violazione già consumata da parte delle piattaforme. Esso costituisce invece un intervento preventivo e urgente finalizzato a impedire la possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito e a preservare eventuali elementi probatori.
Per i gestori interessati, gli obblighi risultanti dalla ratifica consistono quindi nell’adozione immediata di misure di prevenzione della diffusione, nella gestione del materiale secondo modalità rispettose della riservatezza degli interessati e nella conservazione limitata nel tempo e finalizzata esclusivamente alla prova.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, chiedendo l’intervento presso Facebook, Instagram e Telegram.
Misure urgenti del 15 maggio 2026
Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle piattaforme è stato prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 403 del 28 maggio 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 253 e 254 del 15 maggio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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