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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34714/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa condominiale per la rimozione e il ripristino di un muro sul quale il condomino Cordera aveva apposto una gigantografia, ritenendo il muro di proprietà esclusiva. Proceduralmente la controversia ha riguardato l'irregolarità dei tentativi di mediazione: uno dei condomini (Leoni) aveva esperito un primo tentativo di mediazione presso un organismo di sede diversa (Torino anziché Ivrea), successivamente il Tribunale aveva concesso termini per esperire la mediazione e vi sono stati più avvii/termine assegnati con partecipazioni parziali delle parti; in appello Cordera ha eccepito l'irregolarità/irritualità della procedura di mediazione e la Corte d'appello ha dichiarato improcedibile la domanda per mancato rispetto della condizione di procedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi e terzi motivi di ricorso (cioè non ha ritenuto fondate le censure relative alla tardività del cosiddetto rilievo o agli specifici termini e alla posizione del successore), ha però accolto il secondo motivo: ha stabilito che, quando più soggetti agiscono in giudizio con legittimazione disgiunta, è sufficiente ai fini della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010 che sia stato regolarmente esperito il tentativo di conciliazione da uno solo degli attori disgiuntamente legittimati entro i termini processuali; ne consegue che la sentenza della Corte d'appello viene cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28/2010 (mediazione)

    La Corte interpreta l'art. 5 nel senso che, quando più soggetti hanno legittimazione disgiunta a far valere lo stesso diritto, la condizione di procedibilità è soddisfatta se il tentativo di mediazione è stato regolarmente esperito da uno solo degli attori disgiuntamente legittimati entro l'udienza fissata; non è dunque necessaria la partecipazione simultanea di tutte le parti attive al primo incontro di mediazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 38, art. 111, art. 157, art. 345

    La sentenza richiama principi processuali (tempi di eccezione, costituzione delle parti, effetti della successione processuale) per valutare la tempestività dell'eccezione sull'irregolarità della mediazione e la posizione del successore processuale; in concreto la cassazione ha ritenuto irrilevante, sotto il profilo della condizione di procedibilità comune, la mancata partecipazione di altri attori disgiunti e l'irregolarità dell'avvio del primo tentativo da parte di uno solo di essi.

  • Codice civile

    Norma richiamata in motivi di ricorso ma non determinante nella decisione; la Corte non ha fondato il suo ragionamento principale su questa disposizione.

Massime di principio

  • Se più attori hanno legittimazione disgiunta a far valere lo stesso diritto, è sufficiente che uno solo di essi abbia esperito regolarmente il tentativo di mediazione entro i termini processuali per soddisfare la condizione di procedibilità nei confronti di quella domanda promossa da quell'attore.
  • L'irregolare esperimento della mediazione da parte di un attore (es. davanti a organismo di sede diversa) non blocca automaticamente la validità del processo per gli altri attori disgiunti che abbiano poi regolarmente esperito la mediazione.
  • Le eccezioni sull'irregolarità della mediazione devono essere sollevate tempestivamente: se la parte convenuta ha formulato rilievi nella prima udienza utile, l'onere di eccezione è rispettato.
  • I termini assegnati dal giudice per esperire la mediazione, se non perentori, possono essere intesi in modo non assolutamente tassativo; rileva che il tentativo sia comunque espletato entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo.
  • Gli eventuali attori che non abbiano partecipato alla procedura di mediazione rimangono in situazione di improcedibilità per le loro domande ma possono beneficiare successivamente di una pronuncia favorevole o aderire a una conciliazione raggiunta dall'attore che ha validamente mediato.

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