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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13035/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta avverso l’estratto di ruolo relativo a crediti iscritti a ruolo e riferiti a ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Direzione provinciale del lavoro. Il debitore sosteneva di non aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento e, in cassazione, deduceva tre censure: (1) violazione di legge per avere la Corte d’appello escluso l’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo; (2) violazione degli artt. 474, 475 e 479 c.p.c. per non avere considerato che l’estratto di ruolo e la cartella si fondavano, come titolo esecutivo, su ordinanze-ingiunzioni e non sulla sentenza che aveva respinto l’opposizione a tali ordinanze; (3) violazione dell’art. 615 c.p.c. per non avere ritenuto ammissibile l’opposizione all’esecuzione, proposta per mancanza di un valido titolo esecutivo, senza assoggettarla ai termini dell’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile quando il debitore miri a far valere l’asserita mancata notifica della cartella già ritualmente notificata, poiché ciò comporterebbe una rimessione in termini indebita. Ha inoltre richiamato la disciplina sopravvenuta sull’interesse ad agire in tema di estratto di ruolo, rilevando che essa consente l’azione solo in casi tipizzati di concreto pregiudizio (appalti, pagamenti da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici, e ulteriori ipotesi introdotte successivamente), ma nel caso concreto non risultava allegato alcuno dei presupposti richiesti. Il rigetto del primo motivo ha assorbito gli altri due. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di legittimità all’ente resistente costituitosi, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato quale base del procedimento in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza

  • art. 474 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come norma violata in relazione al titolo esecutivo posto a base della riscossione

  • art. 475 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come norma violata in relazione alla formazione del titolo esecutivo

  • art. 479 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come norma violata in relazione alla notificazione del titolo esecutivo

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato per sostenere l’ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione fino all’esaurimento della procedura esecutiva

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    menzionato dalla Corte come termine richiamato per le opposizioni in materia di riscossione, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto una volta escluso l’interesse ad agire

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    norma che tipizza l’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, ammettendo la tutela solo in specifiche ipotesi di pregiudizio concreto

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    disposizione che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

  • L. n. 215 del 2021

    legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato come una delle situazioni in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una gara pubblica

  • art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato in relazione alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici e alle verifiche ex art. 48-bis d.P.R. 602/1973

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come meccanismo di verifica che può rendere attuale l’interesse ad agire

  • art. 12 d.lgs. n. 110 del 2024

    menzionato come intervento che ha ampliato il perimetro delle ipotesi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella

  • art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato con riguardo a ulteriori ipotesi di tutela diretta nei casi di cessione d’azienda

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile quando il debitore, pur deducendo vizi della cartella, miri in sostanza a contestare una cartella già ritualmente notificata e conosciuta, poiché ciò si tradurrebbe in una indebita rimessione in termini.
  • L’interesse ad agire in materia di estratto di ruolo ha natura dinamica e va verificato al momento della decisione; può essere riconosciuto solo se il contribuente allega e dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla normativa vigente.
  • In assenza di allegazione e prova dei presupposti normativi che rendono attuale la tutela giurisdizionale, l’azione di accertamento negativo del credito iscritta a ruolo non è proponibile.
  • Quando il motivo principale di ricorso è infondato per difetto di interesse ad agire, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono il titolo esecutivo o l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese in favore della parte costituita e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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