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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17973/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado dal G.U.P. del Tribunale. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, sostenendo in sostanza che la quantificazione sanzionatoria non fosse adeguatamente giustificata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso concreto, la motivazione richiamava il numero di dosi ricavabili e le altre modalità del fatto, mentre la pena base era stata determinata comunque in misura inferiore al medio edittale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito già resa in appello, che a sua volta aveva confermato la condanna per il reato contestato. La Corte ha ritenuto che la motivazione sulla pena fosse sufficiente e non illogica, poiché la pena base era inferiore al medio edittale e la giustificazione faceva riferimento a elementi decisivi del fatto.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti, richiamata solo per identificare il titolo di reato contestato.

  • art. 132 c.p.

    Rilevato come parametro legale per l'esercizio della discrezionalità nella determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato come criterio di riferimento per la graduazione della pena in base agli elementi oggettivi e soggettivi del fatto e della personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto mancante, manifestamente illogica o frutto di arbitrio.
  • Quando la pena base è fissata al di sotto del medio edittale, non è richiesta una motivazione particolarmente estesa: è sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso logico seguito per la quantificazione della pena.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla dosimetria della pena non si traduce in una nuova valutazione del merito, ma si limita alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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