Cassazione Civile, Ordinanza n. 10837/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, deducendo, tra l'altro, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento per notifica avvenuta nel 2014 oltre i termini ordinari. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo tardiva la denuncia penale, mentre la CTR aveva confermato la decisione, affermando che l'Ufficio non avesse provato il corretto esercizio del potere di avvalersi del raddoppio dei termini e, in particolare, la presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015 e dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che per gli atti già notificati al 2 settembre 2015 si applicava la disciplina previgente, secondo cui, ai fini del raddoppio dei termini, era sufficiente l'astratta sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, senza necessità di prova della effettiva presentazione della denuncia. La Corte ha però distinto l'IRPEF/accertamento sul reddito dall'IRAP, ritenendo fondato il motivo solo per la parte relativa ai tributi presidiati da fattispecie penalmente rilevanti e non per l'IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso soltanto nei limiti indicati in motivazione: ha ritenuto corretta la censura dell'Agenzia sulla disciplina del raddoppio dei termini per gli avvisi già notificati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, affermando che, per tali fattispecie, era sufficiente l'obbligo di denuncia penale e non occorreva dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia. Ha invece escluso l'applicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP, perché tale imposta non è assistita da sanzioni penali e il meccanismo del raddoppio presuppone una violazione penalmente rilevante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Nel regime previgente, per i periodi d'imposta rilevanti, il raddoppio dei termini di accertamento operava in caso di violazione che comportasse obbligo di denuncia penale, senza richiedere la prova dell'effettiva presentazione della denuncia; la disciplina successiva del d.lgs. n. 128/2015 non si applica agli avvisi già notificati alla sua entrata in vigore.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015
La norma transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto; per questi non si applica la nuova limitazione del raddoppio ai soli casi di denuncia presentata entro il termine ordinario.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Per l'IVA la disciplina del raddoppio dei termini è analoga a quella dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 nel testo ratione temporis vigente.
art. 37 del d.l. n. 223/2006
Ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento per imposte dirette e IVA in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale.
art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 128/2015
Sono fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e degli altri atti impugnabili notificati alla data di entrata in vigore del decreto, precludendo l'applicazione retroattiva del nuovo regime ai procedimenti già definiti con atto notificato.
art. 1, comma 132, l. n. 208/2015
Le nuove disposizioni sui termini ordinari e sul raddoppio si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai successivi; per i periodi precedenti resta il previgente regime, temperato dalla disciplina transitoria sulla denuncia tempestiva.
art. 331 c.p.p.
L'obbligo di denuncia penale è il presupposto che, nel regime applicabile alla fattispecie, consente il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
La Corte richiama la rilevanza penale del contegno contestato al contribuente quale presupposto per l'operatività del raddoppio dei termini.
art. 37 del d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006
È la fonte normativa che ha modificato i termini di accertamento introducendo il meccanismo del raddoppio in presenza di reati tributari.
Massime di principio
- Nel regime previgente al d.lgs. n. 128/2015, il raddoppio dei termini di accertamento per imposte dirette e IVA opera quando i fatti contestati integrano una violazione che impone la denuncia penale, senza che sia necessario provare l'effettivo invio della denuncia o l'esito del procedimento penale.
- La disciplina sopravvenuta che condiziona il raddoppio alla presentazione o trasmissione della denuncia entro il termine ordinario non si applica agli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015.
- La clausola di salvezza transitoria contenuta nel d.lgs. n. 128/2015 impedisce di rimettere in discussione, con il nuovo regime, gli effetti degli atti impositivi già notificati secondo la disciplina previgente.
- Il raddoppio dei termini non può operare per tributi o fattispecie non assistiti da rilevanza penale, poiché esso presuppone necessariamente una violazione che faccia scattare l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
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