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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 24303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2004 per il superamento del termine di trenta giorni previsto dall'art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000. Secondo l'Amministrazione, il superamento del termine non avrebbe comportato automaticamente la nullità del processo verbale di constatazione né dell'avviso di accertamento, in assenza di una specifica previsione normativa. La società contribuente aveva proposto ricorso incidentale, contestando anche la mancata allegazione del processo verbale e delle dichiarazioni dei dipendenti, nonché l'utilizzo della sola documentazione extracontabile.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito le questioni relative alla durata della verifica, all'allegazione degli atti e alla documentazione extracontabile. Ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché la società e i soci avevano definito le liti fiscali ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, effettuando i relativi versamenti. Di conseguenza, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, rimuovendo gli effetti delle pronunce di merito non passate in giudicato. Le spese dell'intero giudizio sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5

    termine di trenta giorni per la permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente

    La questione posta dall'Agenzia riguardava se il superamento del termine determinasse automaticamente la nullità dell'accertamento. La Corte non ha risolto tale questione, perché il giudizio è stato estinto per definizione della lite.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    La società aveva invocato la norma per sostenere l'obbligo di allegare all'avviso di accertamento il processo verbale di constatazione e gli altri atti richiamati, quando necessari a garantire la conoscenza della pretesa e l'esercizio della difesa. La questione non è stata esaminata nel merito.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La società lo ha richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e conoscibilità degli atti presupposti dell'avviso di accertamento. Anche questa censura è rimasta assorbita dall'estinzione del giudizio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40

    Le disposizioni sono state invocate per contestare la rettifica del reddito fondata sulla documentazione extracontabile e per sostenere che l'accertamento non potesse basarsi esclusivamente su prospetti non riconducibili al legale rappresentante. La Corte non ha valutato la fondatezza della censura.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla legge n. 111 del 2011

    La definizione agevolata della lite, accompagnata dal pagamento delle somme dovute, ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo e ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3

    In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.

  • Codice di procedura civile, artt. 152, 156 e 382, comma 3

    L'Agenzia li aveva richiamati per sostenere che la violazione di un termine non comporta nullità senza una previsione legislativa espressa. La Corte ha invece utilizzato l'art. 382, comma 3, quale riferimento per la cassazione senza rinvio conseguente alla cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria viene definita mediante una procedura normativa di definizione agevolata e il contribuente effettua i pagamenti richiesti, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione che accerti chi aveva ragione: le precedenti sentenze non passate in giudicato vengono caducate e non producono un giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria.
  • La cassazione senza rinvio è lo strumento processuale utilizzato per rimuovere le pronunce di merito non più attuali quando la controversia è stata definita dalle parti.
  • Le questioni giuridiche sollevate dalle parti, come il superamento della durata della verifica, la mancata allegazione degli atti richiamati o l'uso di documentazione extracontabile, non vengono esaminate se il giudizio si estingue prima della decisione nel merito.
  • La definizione della lite non deve essere automaticamente interpretata come riconoscimento della fondatezza dell'accertamento: essa chiude il contenzioso secondo le condizioni previste dalla legge, senza necessariamente stabilire la correttezza della pretesa fiscale.
  • In assenza di definizione della lite, la nullità dell'avviso di accertamento per violazione di termini o obblighi formali dipende dalla disciplina applicabile, dalla natura del termine e dall'effettivo pregiudizio arrecato al diritto di difesa; nel caso esaminato, tuttavia, la Corte non ha fornito una soluzione su questi aspetti.

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