Cassazione Civile, Ordinanza n. 17411/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo decaduta la contribuente dalle agevolazioni per la c.d. piccola proprietà contadina in relazione all'acquisto, con rogito notarile del 2009, di fondi rustici. La contribuente aveva dichiarato al rogito di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e di essere iscritta alla relativa gestione previdenziale, chiedendo di fruire delle agevolazioni fiscali previste per i coltivatori diretti. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo indispensabile l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale degli IAP. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avesse esaminato correttamente il thema decidendum; 2) violazione della L. n. 604/1954 e del d.lgs. n. 99/2004, per avere escluso l'estensione delle agevolazioni ai coltivatori diretti anche agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione previdenziale; 3) violazione delle medesime norme e dell'art. 77 d.P.R. n. 131/1986, per avere negato il beneficio anche in qualità di coltivatore diretto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva espressamente affrontato la questione dell'accesso alle agevolazioni, fondando la decisione sull'esigenza dell'iscrizione nella gestione previdenziale degli IAP. Ha poi respinto il secondo e il terzo motivo, affermando che il d.lgs. n. 99/2004 ha esteso agli imprenditori agricoli professionali i benefici della piccola proprietà contadina previsti per i coltivatori diretti, ma solo se iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale; inoltre, una volta richiesto e fruito il regime agevolato come IAP, il contribuente decaduto non può invocare in via alternativa o subordinata il diverso trattamento riservato ai coltivatori diretti. La Corte ha quindi confermato la decadenza dall'agevolazione e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, senza statuire sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo di omessa pronuncia è stato escluso perché il giudice di appello aveva deciso espressamente sul punto controverso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale dedotto non è stato ravvisato.
artt. 2 L. 6 agosto 1954, n. 604
Le condizioni ivi previste sono state ritenute riferite al solo coltivatore diretto e non estensibili all'imprenditore agricolo professionale.
art. 1, commi 1, 4 e 5-ter, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
La norma ha introdotto la figura dell'IAP e ha esteso a tale soggetto le agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadina, ma subordinandole all'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale e, per il regime transitorio, alla successiva conferma dei requisiti entro ventiquattro mesi.
art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dal ricorrente in relazione all'imposta di registro, ma la Corte ha confermato la correttezza del recupero fiscale conseguente alla decadenza dal beneficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli, l'imprenditore agricolo professionale può essere equiparato al coltivatore diretto solo se ricorrono le condizioni espressamente previste dalla disciplina speciale, in particolare l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale competente.
- Le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina e quelle riconosciute all'IAP non sono liberamente cumulabili o invocabili in via alternativa dopo la decadenza dal beneficio originariamente richiesto: il contribuente resta vincolato al regime fiscale prescelto in sede di rogito e di tassazione dell'atto.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato e deciso, in modo espresso o implicito ma univoco, la questione devoluta al giudice di appello.
- Le condizioni previste dalla normativa per il coltivatore diretto non possono essere automaticamente trasposte alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, la cui disciplina è autonoma e finalizzata a incentivare una diversa organizzazione dell'attività agricola.
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