Cassazione Civile, Ordinanza n. 26846/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato ha agito per ottenere il pagamento di competenze professionali e accessori asseritamente maturati per una pluralità di incarichi stragiudiziali e giudiziali svolti per una società. In primo grado il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva, ma ha riconosciuto solo una parte del credito, liquidando euro 2.500,00 per alcune pratiche documentate e rigettando il resto per difetto di prova dell'attività svolta. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda oltre tale importo, ritenendo non dimostrato lo svolgimento di molte delle attività professionali e reputando inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di appello sulla liquidazione troppo esigua dei compensi. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia e per erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello; omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 111 Cost. per mancata considerazione dei documenti prodotti e per erroneo apprezzamento della prova circa il conferimento degli incarichi e l'esecuzione delle prestazioni; omessa pronuncia sulle censure relative alla liquidazione delle spese di lite e alla parziale compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo relativo all'art. 112 c.p.c., perché la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello escludeva ogni dovere di decisione nel merito. Ha giudicato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la presenza di "doppia conforme" e perché la doglianza tendeva a un nuovo esame del merito. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c., perché miravano a rivalutare le prove e non denunciavano un vero errore di diritto nella regola di valutazione della prova. Infine, ha escluso l'omessa pronuncia sulle spese, osservando che il ricorso non riportava in modo specifico le censure formulate in appello contro la statuizione del primo giudice e non indicava le singole voci tariffarie asseritamente errate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della società resistente, e gli è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
ex art. 86 cod. proc. civ.
consente al difensore di stare in giudizio personalmente come avvocato che si difende da sé
art. 112 c.p.c.
la mancata decisione nel merito non sussiste quando il motivo è dichiarato inammissibile
art. 115 c.p.c.
la violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dai casi consentiti
art. 116 c.p.c.
non consente di sindacare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale probatorio; rileva solo l'erronea attribuzione di un valore legale diverso da quello previsto
art. 132 c.p.c.
la nullità motivazionale è ravvisabile solo sotto il minimo costituzionale, non per il semplice difetto di sufficienza della motivazione
art. 342 c.p.c.
l'appello deve contenere censure specifiche, con indicazione dell'errore, delle voci tariffarie violate e del diverso importo richiesto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il controllo è limitato al mancato esame di un fatto decisivo, con esclusione della rivalutazione del merito
art. 348-ter, comma 6, c.p.c.
VI comma 348 ter cod. proc. civ.
in caso di doppia conforme è inammissibile il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi
art. 111 Cost.
richiama il requisito costituzionale di motivazione non apparente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
art. 702-bis c.p.c.
ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.
rito sommario introduttivo della domanda di pagamento del compenso professionale
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la mera doglianza sull'iniquità o incongruità della liquidazione del compenso non è sufficiente: il motivo deve indicare in modo puntuale quali attività siano state svolte, quali voci tariffarie siano state violate e quale importo si ritenga dovuto.
- La produzione documentale in appello non impone di per sé al giudice un dovere di esame se non è accompagnata da una specifica allegazione delle ragioni per cui quel documento è decisivo ai fini della censura contro la sentenza impugnata.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso quando mira a contestare l'accertamento di fatto già condiviso dai due giudici di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione delle prove: il vizio sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte o attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto.
- L'omessa pronuncia non è configurabile se il giudice d'appello dichiara inammissibile il motivo: in tal caso manca il dovere di esaminarlo nel merito.
- Nel giudizio sulle spese, la censura di omessa pronuncia o di errore nella liquidazione richiede l'indicazione specifica delle singole voci contestate; una critica generica alla misura della liquidazione è insufficiente.
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