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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10445/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marin Patrick: impugna la conferma in appello della condanna per furto e furto in abitazione (reati in continuazione), deducendo (1) omissione di pronuncia sulla presunta improcedibilità del reato per mancanza della 'querela integrativa' introdotta dalla riforma (decreto legislativo 152/2022, c.d. riforma Cartabia) e (2) errata applicazione di un doppio aumento della pena base per continuazione, dedotta anche con atto depositato il 6/3/2023. Comelli Sheriling: impugna per vizio di motivazione la conferma della responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di armi (artt.2 e 7 L.895/67), sostenendo che la mera coabitazione con il detentore (Grisetti) non prova il concorso, che manca prova della conoscenza delle armi, dell'accesso ai luoghi di occultamento e di un comportamento idoneo a concorrere nella detenzione; inoltre si deduce assenza di prova di convivenza stabile.

La decisione

Per Marin Patrick: il ricorso è in gran parte rigettato. È stata tuttavia disposta la correzione di un errore materiale nella motivazione/ calcolo della pena: l'aumento per continuazione indicato nella sentenza di primo grado come riferito al capo 1 va inteso come riferito al capo 4 (rettifica operata ai sensi dell'art.130 c.p.p.). Il resto del ricorso è rigettato e Marin è condannato al pagamento delle spese processuali. Per Comelli Sheriling: il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la sentenza di merito che ha ritenuto provato il concorso nella detenzione di armi è confermata. Comelli è condannata alle spese di procedimento e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    Consente la rettificazione di errori materiali nella sentenza anche in sede di cassazione; utilizzato per correggere l'attribuzione dell'aumento per continuazione dal capo 1 al capo 4.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente (Comelli) alle spese e ad una somma a titolo di ammenda.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi ammissibili in cassazione; richiamato in relazione ai limiti della formulazione dei motivi di ricorso presentati.

  • decreto legislativo 152/2022 (riforma "Cartabia"), art. 2, comma 1, lett. b) e art. 85

    Richiami alla disciplina della querela integrativa: la difesa ha sostenuto la mancanza di una querela integrativa per uno dei reati; la Corte ha rilevato invece che dagli atti risulta querela tempestiva e ha applicato il principio del "favor querelae", ritenendo infondata l'eccezione.

  • artt. 2 e 7 L. 895/67

    Norme richiamate in relazione al reato contestato a Comelli (illecita detenzione di armi in concorso); utilizzate come titolo di reato nel capo d'imputazione confermato.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 e successive modificazioni (richiamato con art.94 d.lgs. 150/2022 e art.17 d.l. 22/6/2023 n.75)

    Norme procedurali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento orale delle parti e con conclusioni scritte; richiamate per legittimare la forma del giudizio in Cassazione.

Massime di principio

  • La mera coabitazione con il detentore di armi non è di per sé sufficiente a configurare il concorso nella detenzione: occorrono elementi aggiuntivi (conoscenza effettiva delle armi, accesso ai luoghi di occultamento, comportamento di collaborazione o, viceversa, di occultamento/conservazione, rifiuto di denunciare, atti concreti di disponibilità).
  • In tema di reati perseguibili a querela, il principio del "favor querelae" spinge il giudice a riconoscere la volontà di punizione anche in presenza di atti non formalmente perfetti se da essi emerge la volontà della persona offesa; una querela tempestiva nell'immediatezza del fatto può escludere l'improcedibilità invocata dalla difesa.
  • Errori materiali nella motivazione o nel calcolo della pena possono essere corretti in Cassazione ai sensi dell'art.130 c.p.p. senza travolgere le conclusioni sostanziali del giudizio.
  • La Corte di Cassazione, salvo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione, non rientra nel merito per riesaminare le prove: le doglianze che si limitano a una diversa rilettura delle risultanze processuali sono, in genere, inammissibili o infondate.
  • I ricorsi dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza possono comportare, oltre al rigetto e alle spese, sanzioni economiche a carico del ricorrente (es. versamento alla cassa delle ammende) quando l'inammissibilità derivi da profili di colpa nell'atto impugnatorio.
  • Nel formulare ricorsi per cassazione che coinvolgono questioni di prova (es. concorso nella detenzione di armi), è strategico puntare su vizi di diritto, errori di applicazione normativa o illogicità manifeste della motivazione più che su una semplice rivalutazione del materiale probatorio.

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