Cassazione Penale, Sentenza n. 10445/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marin Patrick: impugna la conferma in appello della condanna per furto e furto in abitazione (reati in continuazione), deducendo (1) omissione di pronuncia sulla presunta improcedibilità del reato per mancanza della 'querela integrativa' introdotta dalla riforma (decreto legislativo 152/2022, c.d. riforma Cartabia) e (2) errata applicazione di un doppio aumento della pena base per continuazione, dedotta anche con atto depositato il 6/3/2023. Comelli Sheriling: impugna per vizio di motivazione la conferma della responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di armi (artt.2 e 7 L.895/67), sostenendo che la mera coabitazione con il detentore (Grisetti) non prova il concorso, che manca prova della conoscenza delle armi, dell'accesso ai luoghi di occultamento e di un comportamento idoneo a concorrere nella detenzione; inoltre si deduce assenza di prova di convivenza stabile.
La decisione
Per Marin Patrick: il ricorso è in gran parte rigettato. È stata tuttavia disposta la correzione di un errore materiale nella motivazione/ calcolo della pena: l'aumento per continuazione indicato nella sentenza di primo grado come riferito al capo 1 va inteso come riferito al capo 4 (rettifica operata ai sensi dell'art.130 c.p.p.). Il resto del ricorso è rigettato e Marin è condannato al pagamento delle spese processuali. Per Comelli Sheriling: il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la sentenza di merito che ha ritenuto provato il concorso nella detenzione di armi è confermata. Comelli è condannata alle spese di procedimento e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
Consente la rettificazione di errori materiali nella sentenza anche in sede di cassazione; utilizzato per correggere l'attribuzione dell'aumento per continuazione dal capo 1 al capo 4.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente (Comelli) alle spese e ad una somma a titolo di ammenda.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi ammissibili in cassazione; richiamato in relazione ai limiti della formulazione dei motivi di ricorso presentati.
decreto legislativo 152/2022 (riforma "Cartabia"), art. 2, comma 1, lett. b) e art. 85
Richiami alla disciplina della querela integrativa: la difesa ha sostenuto la mancanza di una querela integrativa per uno dei reati; la Corte ha rilevato invece che dagli atti risulta querela tempestiva e ha applicato il principio del "favor querelae", ritenendo infondata l'eccezione.
artt. 2 e 7 L. 895/67
Norme richiamate in relazione al reato contestato a Comelli (illecita detenzione di armi in concorso); utilizzate come titolo di reato nel capo d'imputazione confermato.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 e successive modificazioni (richiamato con art.94 d.lgs. 150/2022 e art.17 d.l. 22/6/2023 n.75)
Norme procedurali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento orale delle parti e con conclusioni scritte; richiamate per legittimare la forma del giudizio in Cassazione.
Massime di principio
- La mera coabitazione con il detentore di armi non è di per sé sufficiente a configurare il concorso nella detenzione: occorrono elementi aggiuntivi (conoscenza effettiva delle armi, accesso ai luoghi di occultamento, comportamento di collaborazione o, viceversa, di occultamento/conservazione, rifiuto di denunciare, atti concreti di disponibilità).
- In tema di reati perseguibili a querela, il principio del "favor querelae" spinge il giudice a riconoscere la volontà di punizione anche in presenza di atti non formalmente perfetti se da essi emerge la volontà della persona offesa; una querela tempestiva nell'immediatezza del fatto può escludere l'improcedibilità invocata dalla difesa.
- Errori materiali nella motivazione o nel calcolo della pena possono essere corretti in Cassazione ai sensi dell'art.130 c.p.p. senza travolgere le conclusioni sostanziali del giudizio.
- La Corte di Cassazione, salvo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione, non rientra nel merito per riesaminare le prove: le doglianze che si limitano a una diversa rilettura delle risultanze processuali sono, in genere, inammissibili o infondate.
- I ricorsi dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza possono comportare, oltre al rigetto e alle spese, sanzioni economiche a carico del ricorrente (es. versamento alla cassa delle ammende) quando l'inammissibilità derivi da profili di colpa nell'atto impugnatorio.
- Nel formulare ricorsi per cassazione che coinvolgono questioni di prova (es. concorso nella detenzione di armi), è strategico puntare su vizi di diritto, errori di applicazione normativa o illogicità manifeste della motivazione più che su una semplice rivalutazione del materiale probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10234/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10235/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10236/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10237/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10238/2024 del 12/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →