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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 405 del 14/09/2023

Provvedimento del 14 settembre 2023

Garante Privacy405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accerta che GFB One s.r.l., in qualità di dealer/agente di vendita di Vodafone, ha attivato due SIM intestandole al segnalante senza una corretta identificazione del richiedente, utilizzando una semplice copia del documento d’identità e senza effettuare ulteriori verifiche. La Società non ha inoltre fornito all’interessato l’informativa ex art. 13 GDPR e non ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità. È disposto il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati del segnalante, insieme a un’ordinanza ingiunzione di 90.000 euro e alla pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

GFB One s.r.l.: attivazione illecita di due SIM con dati dell’interessato, omessa informativa e mancato riscontro al Garante

GFB One s.r.l. - attivazione illecita di SIM, omessa informativa e mancato riscontro al Garante

Il provvedimento riguarda GFB One s.r.l., dealer/agente di vendita di una compagnia telefonica, nei cui confronti il Garante accerta il trattamento illecito dei dati personali di un interessato in occasione dell’attivazione di due SIM a suo nome, oltre alla mancata informativa e all’omesso riscontro a una richiesta di informazioni dell’Autorità. L’istruttoria prende avvio da una segnalazione dell’interessato, che aveva disconosciuto le attivazioni e denunciato l’accaduto all’autorità di pubblica sicurezza.

Origine del procedimento e attività istruttoria

La vicenda nasce dalla segnalazione di un utente che lamentava l’illecita attivazione di due schede SIM, comunicatagli via e-mail e SMS, da parte della rete di vendita di Vodafone. L’interessato riferiva di aver verificato che le attivazioni risultavano effettuate presso un esercizio commerciale di Marano di Napoli e che, per gli addebiti, era stato indicato un IBAN inesistente riconducibile a una filiale bancaria della zona di residenza del segnalante.

Il Garante ha avviato un procedimento d’ufficio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy e ha richiesto informazioni ex art. 157 del Codice sia a Vodafone sia a GFB. Vodafone ha risposto fornendo chiarimenti sulle procedure di attivazione, sulla verifica dei dealer e sulle misure adottate dopo la scoperta dell’illecito. GFB, invece, non ha fornito alcun riscontro alla richiesta dell’Autorità.

Valutazioni sulla posizione di Vodafone

L’Autorità esclude responsabilità di Vodafone nel caso concreto. La compagnia telefonica, infatti, avrebbe bloccato tempestivamente le SIM una volta appreso dell’attivazione non autorizzata, le avrebbe poi definitivamente disattivate e avrebbe avviato le procedure interne per accertare e sanzionare il dealer. Inoltre, su richiesta dell’interessato, avrebbe trasmesso i moduli di attivazione, le copie dei documenti utilizzati e disposto l’oscuramento dei dati personali presenti nei propri sistemi.

Il Garante osserva che non emergono anomalie di sistema o elementi idonei a fondare una responsabilità del gestore per culpa in vigilando rispetto all’operato dei dealer.

Condotta di GFB e qualificazione giuridica

Per GFB, invece, l’istruttoria evidenzia che la Società ha attivato le SIM senza accertare correttamente l’identità del richiedente, limitandosi ad acquisire una semplice copia del documento di identità e omettendo ulteriori verifiche sulla reale identità dell’interessato. Dagli atti emerge anche che il segnalante non aveva mai perso la disponibilità del documento e non si era mai recato nei luoghi in cui il dealer operava.

Il Garante richiama il provvedimento generale del 16 febbraio 2006 in materia di servizi telefonici non richiesti, nonché un precedente del 2015 e l’ordinanza della Cassazione n. 21234/2021, per ribadire che gli agenti e rivenditori possono assumere la qualità di titolari autonomi del trattamento quando svolgono in autonomia reale le attività di trattamento. In tale prospettiva, GFB è qualificata come titolare del trattamento per le operazioni esaminate.

Violazioni accertate

L’Autorità ritiene accertate tre violazioni:

  • art. 5, par. 1, lett. a), e art. 6 GDPR, per trattamento non lecito e privo di idonea base giuridica;
  • art. 13 GDPR, per mancata informativa all’interessato;
  • art. 157 del Codice privacy, per omesso riscontro alla richiesta di informazioni e documenti del Garante.

Secondo il provvedimento, l’attivazione delle SIM è avvenuta senza che il segnalante ne fosse consapevole e senza che avesse manifestato la volontà di concludere il contratto, con uso indebito dei suoi dati identificativi e della copia del documento di identità.

Memoria difensiva e valutazione del Garante

GFB aveva depositato una memoria difensiva, ma in ritardo rispetto al termine previsto. La Società sosteneva, in sintesi, di non aver ricevuto la richiesta del Garante e che l’errore sarebbe stato imputabile a un addetto del punto vendita che si era discostato dalle procedure interne.

Il Garante non ritiene persuasive tali difese: le circostanze fattuali confermano la violazione delle procedure di identificazione e l’assenza di verifiche ulteriori, mentre la genericità delle allegazioni non consente di escludere la responsabilità della Società. Quanto al mancato riscontro alla richiesta istruttoria, l’Autorità valorizza le ricevute di accettazione e consegna inviate al domicilio digitale della Società e richiama la disciplina sul valore legale della PEC per le imprese.

Sanzione amministrativa pecuniaria

Per le violazioni accertate viene irrogata a GFB una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000 euro, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 83, paragrafi 3 e 5, GDPR. Il provvedimento richiama i criteri di cui all’art. 83, par. 2, GDPR, valorizzando in particolare:

  • la gravità delle violazioni, anche in relazione al fenomeno delle attivazioni illecite di carte telefoniche;
  • il carattere doloso della condotta;
  • l’assenza di iniziative per attenuare il danno;
  • la mancata collaborazione con l’Autorità;
  • la capacità economica della Società, desunta dall’ultimo bilancio disponibile.

Il Garante richiama i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività e precisa che il contravventore può definire la controversia con il pagamento, entro 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.

Misure ulteriori e termini

Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante dispone:

  • il divieto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, di ogni ulteriore trattamento dei dati del segnalante;
  • l’ingiunzione a comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare attuazione alla misura;
  • la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità relativo alle violazioni e alle misure adottate.

È inoltre indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Punti principali

Origine della vicenda e istruttoria

Il procedimento nasce da una segnalazione relativa all’illecita attivazione di due SIM a nome del segnalante, avvenuta presso un punto vendita gestito da GFB One s.r.l. L’interessato aveva ricevuto comunicazioni di attivazione e, tramite verifiche autonome e denuncia all’autorità di polizia, aveva rilevato che le utenze erano state attivate in Campania pur non essendosi mai recato in quei luoghi. L’Ufficio ha avviato istruttoria ex art. 157 del Codice e richiesto informazioni sia a Vodafone sia a GFB.

Posizione di Vodafone

Il Garante ritiene non illecita la condotta di Vodafone: la compagnia avrebbe bloccato e poi disattivato le SIM non appena venuta a conoscenza dell’attivazione indebita, avviando anche verifiche e misure nei confronti del dealer. Inoltre avrebbe fornito all’interessato i moduli di attivazione e le copie dei documenti, e oscurato i dati dell’interessato nei propri sistemi. Non emergono, secondo l’Autorità, anomalie di sistema o profili di culpa in vigilando imputabili al gestore.

Condotta di GFB e qualificazione come titolare

GFB non ha risposto alla richiesta di informazioni del Garante. Dall’istruttoria emerge che la Società ha attivato le SIM senza accertare correttamente l’identità del richiedente, limitandosi ad acquisire una copia cartacea del documento e omettendo verifiche ulteriori. Il Garante richiama il proprio provvedimento generale del 16 febbraio 2006 sui servizi telefonici non richiesti e la giurisprudenza della Cassazione per affermare che, in casi di autonomia decisionale del dealer, questi assume la qualità di titolare autonomo del trattamento.

Violazioni accertate

Sono contestate e confermate le violazioni di: art. 5, par. 1, lett. a), e art. 6 GDPR, per trattamento illecito e senza idonea base giuridica; art. 13 GDPR, per omissione dell’informativa; art. 157 del Codice privacy, per omesso riscontro alla richiesta del Garante. Il trattamento dei dati del segnalante è avvenuto senza il suo consenso/consapevolezza e in assenza della volontà di attivare le SIM.

Sanzione e criteri di quantificazione

L’Autorità applica a GFB una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000 euro ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 83 GDPR. La quantificazione tiene conto della gravità delle violazioni, del carattere doloso, della mancata attenuazione del danno, della mancata collaborazione con il Garante e della capacità economica della Società (bilancio 2022). È richiamato il principio di effettività, proporzionalità e dissuasività.

Misure adottate e conseguenze ulteriori

Il Garante dispone il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati del segnalante ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR e ingiunge a GFB di comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare attuazione alla misura. È inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. È indicata la facoltà di definire la controversia pagando entro 30 giorni la metà della sanzione irrogata.

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