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Provvedimento

Deliberazione n. 414 del 14/09/2023

Provvedimento del 14 settembre 2023

Garante Privacy414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso tramite Facebook, Instagram e TikTok. Le misure urgenti impongono ai gestori di impedire la diffusione del materiale e, se acquisito in chiaro, di conservarlo per dodici mesi a fini probatori con modalità idonee a limitarne l’identificabilità.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati come revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. L’intervento riguarda una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione non consensuale, tramite piattaforme digitali, di materiali a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative al c.d. revenge porn;
  • gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati per la decisione dell’Autorità;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Garante.

Origine della segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e ha dato avvio al procedimento urgente.

Misure urgenti adottate il 12 settembre 2023

Con le determinazioni nn. 160 e 161 del 12 settembre 2023, il dirigente ha disposto, in via d’urgenza:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare, a soli fini probatori, l’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Preso atto delle determinazioni dirigenziali, della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ha ratificato nella riunione del 14 settembre 2023 i provvedimenti urgenti nn. 160/2023 e 161/2023. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure cautelari e conservative finalizzate a bloccare la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine del procedimento e cornice normativa

Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per i casi di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il Garante richiama la propria competenza a decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza il 12 settembre 2023. Tali provvedimenti sono stati trasmessi alle piattaforme interessate nelle stesse date.

Misure imposte alle piattaforme

Ai gestori di Facebook, Instagram e TikTok è stato ingiunto di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione, per soli fini probatori, dell’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 14 settembre 2023 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 160/2023 e 161/2023 adottati in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited.

Come è indicizzato

Materierevenge pornsocial networkcontenuti sessualmente esplicitimisure urgenticonservazione dei dati

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