Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 403 del 14/09/2023

Provvedimento del 14 settembre 2023

Garante Privacy403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Shardana Working Soc. Coop. a r.l., in qualità di titolare del trattamento, non ha fornito un riscontro idoneo a due istanze di accesso presentate da lavoratori ai sensi dell’art. 15 GDPR. Le richieste riguardavano, in particolare, i dati e le informazioni utilizzati per l’elaborazione dei rimborsi chilometrici, della retribuzione e il trattamento connesso all’uso di smartphone dotati di GPS impiegati nella rilevazione delle letture dei contatori. L’Autorità ha ritenuto che la società avrebbe dovuto fornire non solo l’informativa generale, ma i dati effettivamente trattati, incluse le coordinate/posizioni geografiche rilevate nel concreto. Per la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR è stata dichiarata l’illiceità del trattamento, disposta l’ingiunzione a soddisfare le richieste entro 60 giorni e irrogata una sanzione di 20.000 euro.

Shardana Working Soc. Coop. a r.l.: riscontro inidoneo a istanze di accesso ex art. 15 GDPR su dati di geolocalizzazione e trattamento connesso al rapporto di lavoro

Shardana Working Soc. Coop. a r.l. - riscontro inidoneo a istanze di accesso su dati di geolocalizzazione nel rapporto di lavoro

Il provvedimento riguarda Shardana Working Soc. Coop. a r.l. ed è stato adottato a seguito di un reclamo presentato da alcuni lavoratori ai sensi dell’art. 77 GDPR. L’oggetto principale del procedimento è il mancato o incompleto riscontro a istanze di accesso ex art. 15 GDPR relative ai dati trattati nell’ambito dell’attività lavorativa, in particolare ai dati connessi all’uso di smartphone con funzionalità GPS impiegati per la rilevazione delle letture dei contatori e per l’elaborazione di rimborsi chilometrici e retribuzioni.

Origine del reclamo e svolgimento dell’istruttoria

I reclamanti avevano presentato istanze di accesso nel novembre 2019 e nel gennaio 2020, ritenendo che la società non avesse fornito un riscontro pieno e completo. Nel corso del procedimento la società ha sostenuto di avere già trasmesso informative, consensi, policy interne, indicazioni sui dati utilizzati e sui tempi di conservazione, oltre a chiarire le caratteristiche tecniche del sistema di geolocalizzazione. Ha affermato che i terminali GPS si attivavano solo al momento della lettura del contatore e non erano destinati al controllo dei tragitti o dei chilometraggi.

I reclamanti, al contrario, hanno sostenuto che l’attività lavorativa era gestita tramite una piattaforma che consentiva la geolocalizzazione della prestazione, incidendo sulla quantificazione oraria del lavoro e sul rimborso chilometrico. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha acquisito ulteriori chiarimenti, fino all’audizione del 15 marzo 2023, nella quale la società ha ribadito che lo smartphone registrava la posizione del contatore solo al momento della lettura e non tracciava gli spostamenti tra un intervento e l’altro.

Inquadramento normativo richiamato dal Garante

L’Autorità ha richiamato gli artt. 12 e 15 GDPR, sottolineando che:

  • il titolare deve fornire le informazioni e le comunicazioni in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
  • il titolare deve agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato;
  • il riscontro deve essere dato senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese, salvo proroga nei casi consentiti;
  • in caso di mancato riscontro, il titolare deve indicare i motivi dell’inottemperanza e informare della possibilità di reclamo e ricorso.

Sono state inoltre richiamate le Guidelines 01/2022 dell’EDPB sul diritto di accesso, secondo cui l’accesso riguarda i dati personali effettivamente trattati e non una mera descrizione generale o il semplice rinvio all’informativa.

Valutazione della condotta della società

Il Garante ha ritenuto che il riscontro fornito dalla società non fosse idoneo, perché si era limitato a fornire informazioni generali sul trattamento e alcuni documenti, senza comunicare in modo completo i dati effettivamente trattati nei confronti dei reclamanti. In particolare, l’Autorità ha ritenuto che la società avrebbe dovuto mettere a disposizione, nei limiti dei dati conservati, i dati relativi alle specifiche rilevazioni e alle coordinate geografiche generate dal GPS dello smartphone utilizzato dai lavoratori.

L’Autorità ha precisato che, nel caso concreto, la geolocalizzazione dello smartphone in uso ai lavoratori comportava indirettamente la geolocalizzazione degli stessi, almeno nel momento della lettura dei contatori, e quindi costituiva trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 4, nn. 1 e 2, GDPR. Il diritto di accesso non poteva quindi considerarsi soddisfatto mediante il solo invio dell’informativa privacy o di documentazione standardizzata non calata sul trattamento concretamente effettuato.

Violazioni accertate

Il Garante ha concluso che la società ha violato gli artt. 12 e 15 GDPR perché:

  • non ha fornito un riscontro completo e idoneo alle istanze di accesso;
  • non ha comunicato i dati personali effettivamente trattati relativi alla geolocalizzazione;
  • non ha fornito tutte le informazioni espressamente richieste dai reclamanti;
  • in caso di eventuale impossibilità di soddisfare integralmente le richieste, non ha indicato in modo specifico i motivi dell’inottemperanza né le vie di tutela.

L’Autorità ha qualificato la violazione come non minore, tenuto conto della natura del diritto inciso, della durata della violazione e del fatto che il riscontro non è stato adeguato neppure nel corso del procedimento davanti al Garante.

Provvedimenti correttivi e sanzione

In applicazione dell’art. 58, par. 2, GDPR, il Garante ha:

  • ingiunto alla società di soddisfare le richieste di accesso formulate il 22 novembre 2019 e il 23 gennaio 2020, fornendo i dati relativi agli interessati e le informazioni richieste, al netto di quanto già limitatamente comunicato;
  • applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. b), GDPR.

Nella quantificazione della sanzione sono stati considerati, ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR:

  • la natura, gravità e durata della violazione;
  • il numero degli interessati coinvolti, pari a tre;
  • la persistente mancanza di un riscontro idoneo;
  • l’assenza di precedenti pertinenti;
  • le condizioni economiche della società, valutate sulla base del bilancio abbreviato 2021;
  • l’esigenza di assicurare effettività, proporzionalità e dissuasività.

Ulteriori disposizioni

Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, richiamando l’art. 166, comma 7, del Codice e il Regolamento del Garante n. 1/2019. Ha inoltre richiesto alla società di comunicare, entro 90 giorni dalla notifica, le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento, avvertendo che il mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Avverso il provvedimento è stata indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto del reclamo

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da più lavoratori nei confronti di Shardana Working Soc. Coop. a r.l. Il reclamo è stato poi circoscritto, per rinuncia di uno degli interessati a seguito di conciliazione giudiziale, alle posizioni degli altri reclamanti. Le doglianze riguardavano l’impossibilità di esercitare pienamente il diritto di accesso ai dati relativi al trattamento utilizzato per calcolare rimborsi chilometrici, retribuzione oraria e logica di elaborazione, nonché ai dati e documenti in possesso della società connessi al trattamento del terminalino/smartphone.

Posizioni delle parti e attività istruttoria

La società ha sostenuto di avere già riscontrato le istanze mediante invio di informative, policy, dichiarazioni di consenso, indicazione dei dati utilizzati, dei tempi di conservazione e del responsabile del trattamento. Ha inoltre affermato che il GPS dello smartphone si attivava solo al momento della lettura del contatore e non serviva a controllare spostamenti o chilometraggi. I reclamanti hanno invece ribadito che l’attività lavorativa era gestita da remoto tramite piattaforma con geolocalizzazione, che i dispositivi registravano le letture e che i dati erano utilizzati anche per la quantificazione oraria e dei rimborsi. Nel corso dell’istruttoria e dell’audizione, la società ha confermato l’uso di smartphone con GPS per rilevare la posizione del contatore al momento della lettura.

Valutazione del Garante sul diritto di accesso

Il Garante ha richiamato gli artt. 12 e 15 GDPR, chiarendo che il diritto di accesso riguarda i dati personali effettivamente trattati e non può essere soddisfatto con il solo rinvio all’informativa ex artt. 13 e 14 GDPR. Ha inoltre richiamato le Guidelines EDPB 01/2022 e la giurisprudenza della Corte di giustizia sul carattere ampio del diritto di accesso e sulla necessità di consentire all’interessato di verificare la liceità del trattamento. Nel caso concreto, la società avrebbe dovuto fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate tramite GPS, oltre alle informazioni espressamente richieste.

Violazioni accertate e conseguenze

L’Autorità ha ritenuto che la società abbia violato gli artt. 12 e 15 GDPR per aver fornito un riscontro incompleto e non idoneo alle istanze di accesso. Ha evidenziato anche che, in caso di mancato accoglimento totale o parziale dell’istanza, il titolare deve indicare specificamente i motivi dell’inottemperanza e informare dell’eventuale possibilità di reclamo e ricorso. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento e adottato un provvedimento correttivo con ordine di soddisfare le richieste di accesso.

Sanzione, criteri di quantificazione e ulteriori ordini

Per la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. b), tenendo conto dei criteri dell’art. 83, par. 2 GDPR: natura, gravità e durata della violazione, numero degli interessati, persistenza della mancanza di riscontro, assenza di precedenti pertinenti e condizioni economiche della società. Il Garante ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e ha richiesto alla società di comunicare entro 90 giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento, con avvertenza sulle conseguenze sanzionatorie dell’eventuale mancato riscontro.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatorapporto di lavorogeolocalizzazionesanzioni gdprpubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.