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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11989/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto al contribuente il diritto alla restituzione integrale di una somma di euro 15.576,49, oltre interessi. Dopo un primo giudizio di ottemperanza, il giudice aveva già ordinato all'amministrazione il pagamento integrale e nominato un commissario ad acta. Il contribuente ha poi nuovamente adito il giudice dell'ottemperanza perché il pagamento era avvenuto solo in parte, residuando euro 425,04. La Corte territoriale, pur accertando il debito residuo, ha dichiarato chiuso il procedimento ritenendo che la sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati rendesse oggettivamente impossibile completare il pagamento e il mandato del commissario ad acta. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992, perché l'ordinanza impugnata contrastava con il titolo giudiziale e con la precedente statuizione di ottemperanza, chiudendo il procedimento nonostante l'incompleta esecuzione; 2) nullità dell'ordinanza e del procedimento per violazione dell'art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, per omesso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il dictum sulla effettiva portata del rimborso e sui suoi limiti applicativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'ottemperanza non potesse dichiarare chiuso il procedimento quando il precedente giudicato di ottemperanza aveva già accertato il diritto alla restituzione integrale e quando il pagamento risultava ancora solo parziale. Ha chiarito che l'eventuale incapienza delle risorse stanziate non estingue il diritto sostanziale al rimborso né legittima una revoca, anche parziale, della precedente statuizione di ottemperanza. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992

    attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere-dovere di dare concreta attuazione al giudicato tributario e di adottare i provvedimenti necessari, senza poter contrastare o revocare il comando già stabilito.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    la sopravvenuta incapienza dei fondi per il rimborso può incidere sulla materiale esecuzione del pagamento, ma non estingue il diritto sostanziale del contribuente né consente di chiudere definitivamente il procedimento se il giudicato non è stato integralmente eseguito.

  • art. 2909 c.c.

    fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa

    il giudicato formatosi sulla prima ottemperanza vincola il giudice successivamente adito e impedisce una decisione che, di fatto, ne riduca o revochi il contenuto.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996

    può essere utilizzato, anche in sede di ottemperanza, come strumento per consentire il pagamento mediante ordine in conto sospeso verso il tesoriere, in attesa della regolarizzazione contabile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità dell'ordinanza e la violazione di norme processuali sostanzialmente incidenti sulla struttura del procedimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la memoria illustrativa depositata dal ricorrente in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice non si limita a un'esecuzione meccanica del comando, ma deve individuare e attuare concretamente la portata precettiva del giudicato, adottando i provvedimenti necessari per renderlo effettivo.
  • Se un precedente giudizio di ottemperanza ha già accertato il diritto del creditore alla prestazione integrale, il successivo giudice dell'ottemperanza non può dichiarare chiuso il procedimento in presenza di un adempimento solo parziale, poiché ciò si tradurrebbe in una sostanziale revoca del giudicato.
  • L'eventuale incapienza dei fondi destinati al rimborso non estingue il diritto sostanziale del contribuente e non preclude in modo definitivo l'attuazione del comando giudiziale; può al più incidere sulle modalità temporali o tecniche dell'esecuzione.
  • In sede di ottemperanza il giudice deve, se necessario, precisare il quomodo dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta e può ricorrere agli strumenti normativamente previsti per consentire il pagamento anche in presenza di temporanea indisponibilità di cassa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiudicatoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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