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Sentenza

Sentenza n. 16796/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV prot. 31417 del 16 luglio 2024, recante la comunicazione di rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento per la Classe di Concorso A026 – MATEMATICA, e conclusione del procedimento, per istanza n. 1673 del 17 gennaio 2023 Direttiva 2013/55/CE; - della nota di trasmissione di data 8 gennaio 2025, prot. n. 668, di trasmissione e notifica del provvedimento di diniego; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il parere endoprocedimentale dell’Ufficio citato nel provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202502575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania per la classe di concorso A026 – Matematica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente abilitato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, in possesso di una laurea in ingegneria civile del vecchio ordinamento conseguita in Italia e di un’abilitazione all’insegnamento ottenuta presso un’università rumena, aveva chiesto il riconoscimento dell’abilitazione per la classe A026. Dopo una precedente sentenza che aveva ordinato al Ministero di provvedere, il diniego del 16 luglio 2024 ha ritenuto il titolo non coerente con la classe richiesta, rilevando l’assenza di determinati esami universitari e indicando come possibile alternativa la classe A037. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 17 e 22 del d.lgs. 206/2007 e l’eccesso di potere per illogicità, istruttoria inadeguata e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la laurea del vecchio ordinamento fosse immediatamente abilitante per le classi di matematica ai sensi del d.m. 39/1998; che non fosse stato adeguatamente valutato il percorso svolto in Romania, compresi il certificato CNRED e gli esami specifici per l’insegnamento; che il diniego avesse incongruamente valorizzato l’assenza di alcuni esami italiani, benché fosse stato inserito nelle graduatorie provinciali per supplenze della classe A026; e che il percorso abilitante rumeno, riferito alla macroarea matematico-scientifica, fosse utilizzabile per le classi italiane corrispondenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la censura secondo cui la laurea italiana del vecchio ordinamento attribuirebbe di per sé valore abilitante per l’insegnamento nelle classi di matematica: la disciplina vigente distingue i requisiti riferiti alle classi di concorso dal conseguimento dell’abilitazione e non è stata indicata una norma che conservi al diploma tale effetto abilitante. Ha invece accolto le censure relative all’istruttoria e alla motivazione del diniego: il Ministero si è limitato a constatare l’assenza di specifici corsi universitari, senza spiegare perché non fossero ammissibili le misure compensative previste dall’art. 22 del d.lgs. 206/2007 e senza valutare complessivamente il percorso di studi svolto all’estero. Il successivo parere tecnico ministeriale del 15 aprile 2025, favorevole al riconoscimento previo svolgimento di misure compensative, ha confermato l’inadeguatezza dell’atto originario, ma il procedimento di riesame non risultava concluso. Il ricorso è stato quindi accolto in parte e il diniego annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a pagare 500 euro di spese, oltre accessori, e a rimborsare il contributo unificato effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 206/2007

    Il ricorrente ha dedotto che la laurea ‘vecchio ordinamento’ in ingegneria civile avrebbe valore ‘immediatamente abilitante’ all’insegnamento nelle classi di concorso di matematica (ai sensi del decreto ministeriale n. 39 del 1998), avendo egli sostenuto gli esami di analisi matematica e di geometria.

    La disposizione è richiamata tra le norme invocate dal ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma né la utilizza come fondamento specifico dell’annullamento.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    Il Ministero, infatti, senza esplicitare al riguardo alcuna motivazione, ha apoditticamente escluso la possibilità di disporre le misure compensative, consentite dall’art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007.

    Nel procedimento di riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero, l’Amministrazione deve valutare e motivare l’eventuale ricorso alle misure compensative; non può escluderle apoditticamente, senza un esame specifico del percorso formativo complessivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un’abilitazione professionale conseguita all’estero, il mancato possesso di alcuni insegnamenti richiesti per il corrispondente percorso nazionale non giustifica, da solo e senza adeguata motivazione, il rigetto radicale della domanda: l’Amministrazione deve valutare il percorso formativo complessivo e la possibilità di disporre misure compensative previste dalla legge.
  • La laurea conseguita secondo un ordinamento previgente non attribuisce automaticamente un’abilitazione all’insegnamento se la disciplina vigente distingue il titolo accademico dai requisiti di abilitazione e non è individuata una norma che conservi al diploma tale effetto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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