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Sentenza

Sentenza del 28/06/2018 n. 17020 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente lamentava l'esito esteticamente insoddisfacente dell'intervento, attribuendolo a imperizia del chirurgo, nonché complicanze infettive e conseguenti danni biologici e non patrimoniali. Contestava inoltre la validità e completezza del consenso informato, sostenendo di non essere stata adeguatamente informata sui rischi della tecnica utilizzata e di aver sottoscritto il modulo in condizioni non idonee o soltanto in sala operatoria. In Cassazione censurava anche la decisione della Corte d'appello di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestivo e procedibile il ricorso, nonostante l'incompletezza della documentazione relativa alla comunicazione PEC dell'ordinanza d'appello, perché era stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. Ha inoltre ritenuto valida la notificazione telematica del ricorso privo di firma digitale, trattandosi di documento originariamente informatico trasformato in PDF. Nel merito, le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate: la sentenza di primo grado era fondata su autonome ragioni non specificamente impugnate, le contestazioni richiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, e non è stato dimostrato un difetto del consenso informato. È stata confermata la decisione sfavorevole alla paziente, con condanna al pagamento delle spese di legittimità, pari a 3.000 euro per ciascun controricorrente, oltre accessori ed esborsi, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.

    Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello.

    Quando l'appello è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, è possibile ricorrere direttamente in Cassazione contro la sentenza di primo grado. Il termine ordinario breve è di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; in mancanza di entrambe opera il termine lungo previsto dall'articolo 327 c.p.c.

  • Articolo 325, comma 2, c.p.c.

    Termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione.

    Il termine breve decorre dall'ordinanza di inammissibilità dell'appello, quando il ricorso per cassazione è proposto contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c.

  • Articolo 327 c.p.c.

    Termine lungo per l'impugnazione.

    Si applica soltanto quando l'ordinanza di inammissibilità dell'appello non sia stata né comunicata né notificata.

  • Articolo 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione.

    Nel ricorso contro la sentenza di primo grado conseguente all'inammissibilità dell'appello, occorre depositare anche la prova della comunicazione o notificazione dell'ordinanza d'appello, poiché da essa decorre il termine per ricorrere.

  • Legge n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1 bis e 1 ter

    In caso di notificazione PEC, le copie analogiche del messaggio, della relata e degli allegati devono essere accompagnate dall'attestazione di conformità all'originale telematico, salvo il caso in cui il ricorso sia stato proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la tempestività risulti comunque certa.

  • Decreto ministeriale n. 44 del 2011, articolo 18, e specifiche tecniche, articolo 19 bis

    Un atto processuale originariamente formato come documento informatico può essere notificato via PEC in formato PDF senza firma digitale e senza asseverazione di conformità. La firma digitale è necessaria per il deposito telematico presso l'ufficio giudiziario, non necessariamente per la notificazione.

  • Articoli 115 e 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove spetta al giudice di merito. La Cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione della consulenza tecnica.

  • Articoli 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c.

    In materia di responsabilità professionale, il paziente deve allegare e dimostrare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione e il nesso causale con il danno. La contestazione dell'operato del consulente tecnico o del giudice deve riguardare specifiche ragioni decisive della sentenza, non limitarsi a una diversa lettura delle prove.

  • Articoli 1175, 1337 e 2697 c.c.

    Gli obblighi di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e l'onere della prova rilevano anche per il consenso informato. Tuttavia, in Cassazione non è sufficiente allegare genericamente informazioni incomplete: occorre indicare con precisione quali rischi o alternative non sarebbero stati spiegati e dove tali circostanze risultino dagli atti.

  • Articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure. La carenza di autosufficienza rende inammissibili le doglianze non adeguatamente documentate.

  • Articolo 13, commi 1 bis e 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione non è un terzo grado di merito: non consente di rivalutare fotografie, testimonianze, cartelle cliniche o consulenze tecniche, salvo specifiche violazioni di legge o vizi processuali rilevanti.
  • Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte; lasciare intatta anche una sola motivazione sufficiente comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Per contestare il consenso informato occorre indicare concretamente quali rischi, alternative terapeutiche o conseguenze non siano stati spiegati, fornendo riferimenti puntuali agli atti processuali.
  • L'adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio può essere motivata anche mediante rinvio alla relazione; è invece necessaria una motivazione più articolata se il giudice intende discostarsene.
  • La notificazione PEC di un atto originariamente digitale può essere valida anche senza firma digitale, se il documento è allegato in PDF conforme alle regole applicabili. Diverso è il caso della copia informatica ottenuta da un documento cartaceo, per la quale serve l'attestazione di conformità.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., il termine per il ricorso contro la sentenza di primo grado decorre dall'ordinanza d'appello e deve essere verificato con particolare attenzione.
  • In una controversia sanitaria, l'esito sfavorevole dell'intervento non prova da solo la colpa del medico: occorre dimostrare la violazione delle regole tecniche, il danno e il nesso causale, tenendo conto delle alternative accettate o rifiutate dal paziente.

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