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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34119/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di lavori edili. I committenti hanno proposto opposizione; il creditore, costituendosi, ha chiamato in causa il direttore dei lavori per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla necessità di eliminare difetti delle opere. Il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo, mentre in appello la Corte territoriale ha ridotto le somme dovute e ha condannato il direttore dei lavori al risarcimento. Il direttore dei lavori ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 346 c.p.c., perché la domanda risarcitoria nei suoi confronti, ritenuta assorbita in primo grado, sarebbe stata riproposta solo tardivamente nella comparsa conclusionale di appello e non con il primo atto difensivo o comunque entro la prima udienza; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe qualificato la domanda come manleva/rimborso e non come risarcimento, pronunciando su una domanda diversa da quella proposta; 3) violazione degli artt. 183 e 163, comma sesto, c.p.c., per la tardività della domanda proposta solo nelle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. Gli intimati non hanno svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha affermato che, nel processo ordinario di cognizione come riformato dalla l. n. 353 del 1990 e successive modifiche, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c. con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza; la riproposizione in comparsa conclusionale di appello è tardiva. Per effetto dell’accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    le domande e le eccezioni non accolte in primo grado... devono essere riproposte... con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza

    La domanda o eccezione non accolta in primo grado si intende rinunciata se non viene riproposta tempestivamente nel giudizio di impugnazione; la riproposizione tardiva nella comparsa conclusionale è inefficace.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato come ipotesi distinta: per le domande ed eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, è necessario proporre appello incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma invocata dal ricorrente come parametro del divieto di ultrapetizione, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 183 c.p.c.

    Norma invocata per sostenere la tardività della domanda proposta nelle memorie istruttorie; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 163 c.p.c.

    Norma invocata per dedurre la tardività della domanda introdotta nelle memorie, ma senza autonoma decisione nel merito.

  • l. n. 353 del 1990

    Richiamata come riforma processuale che ha inciso sulla scansione delle preclusioni e sulla necessità di riproposizione tempestiva delle domande non accolte.

Massime di principio

  • Nel processo ordinario di cognizione, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte nel giudizio di impugnazione con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, altrimenti opererà la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
  • La regola della riproposizione tempestiva si applica alle questioni già entrate nel thema decidendum e nel thema probandum del primo grado; la loro deduzione tardiva in comparsa conclusionale non consente di evitare la rinuncia implicita.
  • Quando una domanda è stata esaminata e rigettata, anche implicitamente, la parte interessata deve proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c., non essendo sufficiente la semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c.
  • Le preclusioni del giudizio di impugnazione vanno lette in chiave di autoresponsabilità e affidamento processuale delle parti, imponendo di coltivare tempestivamente le richieste già formulate in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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