Cassazione Penale, Ordinanza n. 39220/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando gli effetti della decisione impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era stata emessa dalla corte d'appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con condanna per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente censurava la corretta applicazione della pena concordata e l'individuazione del reato più grave tra quelli unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge, oltre che manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Richiamato come base procedurale della sentenza di appello resa a seguito di concordato sulla pena.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il reato in materia di stupefacenti.
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento alla continuazione e all'individuazione del reato più grave tra quelli unificati.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non sono consentite censure che contrastino con il perimetro legale dell'accordo o che mirino a rimettere in discussione profili già regolati dal concordato, se non nei limiti ammessi dalla legge.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando investe aspetti della determinazione della pena concordata che non sono deducibili in cassazione e risulta, comunque, manifestamente infondato.
- La contestazione sull'individuazione del reato più grave nell'ambito della continuazione, quando proposta contro una decisione resa su pena concordata e fuori dai limiti consentiti, non può trovare ingresso in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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