Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 39220/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando gli effetti della decisione impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata era stata emessa dalla corte d'appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con condanna per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente censurava la corretta applicazione della pena concordata e l'individuazione del reato più grave tra quelli unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge, oltre che manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base procedurale della sentenza di appello resa a seguito di concordato sulla pena.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento alla continuazione e all'individuazione del reato più grave tra quelli unificati.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non sono consentite censure che contrastino con il perimetro legale dell'accordo o che mirino a rimettere in discussione profili già regolati dal concordato, se non nei limiti ammessi dalla legge.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando investe aspetti della determinazione della pena concordata che non sono deducibili in cassazione e risulta, comunque, manifestamente infondato.
  • La contestazione sull'individuazione del reato più grave nell'ambito della continuazione, quando proposta contro una decisione resa su pena concordata e fuori dai limiti consentiti, non può trovare ingresso in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.