Sentenza del 18/01/2018 n. 1116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Toscana che aveva confermato l'annullamento di tre avvisi di accertamento relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, concernenti IVA, IRPEG e IRAP. Gli avvisi contestavano, da un lato, la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, realizzate tramite società fittizie o "cartiere" nell'ambito di una frode carosello; dall'altro, la deducibilità di rilevanti costi per consulenze amministrativo-contabili, ritenuti dall'Ufficio privi di adeguata prova quanto a effettività, inerenza e congruità. L'Agenzia lamentava inoltre l'insufficiente valutazione degli indizi relativi alla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente e l'insufficiente motivazione sui costi di consulenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, relativo alle operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che l'Amministrazione possa provare la frode anche mediante presunzioni e che, una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà delle operazioni e sulla possibile conoscenza della frode, spetti al contribuente dimostrare la legittimità della detrazione e la propria buona fede. La mera regolarità formale delle fatture e dei pagamenti non è sufficiente. È stato accolto anche il quarto motivo, poiché la C.T.R. aveva motivato in modo meramente assertivo la congruità, l'inerenza e l'effettività delle consulenze, senza esaminare adeguatamente la documentazione e le contestazioni dell'Ufficio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21
Disciplinano, tra l'altro, il diritto alla detrazione dell'IVA e i requisiti della fattura. La detrazione non spetta quando la fattura riguarda operazioni inesistenti o quando il contribuente non dimostra la legittimità dell'operazione e la propria estraneità alla frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
"L'Amministrazione può fornire la prova anche mediante presunzioni"
In materia IVA, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su presunzioni ed elementi indiziari, purché complessivamente dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d)
Prevede, per le imposte dirette, la possibilità di procedere ad accertamento mediante presunzioni, secondo criteri analoghi a quelli applicabili in materia IVA.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la ripartizione dell'onere della prova: l'Ufficio deve fornire gli elementi che fondano la contestazione, mentre il contribuente deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo e, in presenza di indizi di frode, la propria mancata consapevolezza o conoscibilità della frode.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, deve fornire elementi anche presuntivi che dimostrino che il soggetto indicato in fattura non era l'effettivo cedente o prestatore e che il contribuente poteva conoscere o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- La prova dell'Ufficio può derivare da un insieme di indizi, valutati singolarmente e nel loro complesso; circostanze come l'interposizione di società cartiere, la movimentazione anomala della merce, vendite antecedenti alla produzione e prezzi incoerenti possono assumere rilievo.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non dimostra da sola la buona fede del contribuente né garantisce il diritto alla detrazione IVA o alla deduzione del costo.
- Una volta emersi indizi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire una prova concreta della propria estraneità alla frode, adottando anche adeguate verifiche sulla reale identità e operatività dei fornitori.
- Per dedurre costi di consulenza o altri servizi non è sufficiente dimostrare il pagamento o produrre fatture generiche: occorre documentare l'effettività, la specifica attività svolta, l'utilità per l'impresa, l'inerenza e, se contestata, la congruità economica.
- Il giudice tributario deve motivare in modo analitico sia la valutazione degli indizi addotti dall'Ufficio sia quella delle prove fornite dal contribuente; formule generiche come "costi congrui e inerenti" non sono sufficienti quando l'effettività delle prestazioni è contestata.
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