Regolamento (UE) 2024/2992
Regolamento delegato (UE) 2024/2992 della Commissione, del 26 luglio 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/2462 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga e amplia alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco per la pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale. In particolare, estende fino al 31 dicembre 2027 le esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza per vongole e scampo, nonché una nuova esenzione de minimis per i gamberi di profondità. Le modifiche si inseriscono nel quadro del regolamento (UE) 2019/1022 e del regolamento delegato (UE) 2023/2462, sulla base della raccomandazione comune aggiornata presentata dagli Stati membri interessati e della valutazione scientifica del CSTEP.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2462 prorogando e aggiornando, per il periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2027, alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco per stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1022 e dal regolamento delegato (UE) 2023/2462, con effetti diretti per i pescherecci dell’Unione che catturano i relativi stock e specie interessate. Incide in particolare su catture di vongole (Venus spp.) con draghe automatiche, scampo (Nephrops norvegicus) con determinate reti a strascico e con nasse/trappole, nonché gamberi di profondità (Aristeus antennatus e Aristaeomorpha foliacea) con reti a strascico. Non introduce una disciplina generale nuova sull’obbligo di sbarco, ma modifica il regime speciale già vigente per il Mediterraneo occidentale; si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Modifica delle esenzioni dall’obbligo di sbarco per il Mediterraneo occidentale
Il regolamento delegato (UE) 2024/2992 interviene sul regolamento delegato (UE) 2023/2462, che disciplina in dettaglio l’attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. L’intervento si fonda sull’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1022 ed è motivato dalla raccomandazione comune aggiornata presentata da Spagna, Francia e Italia, nonché dalla valutazione del CSTEP, che ha esaminato la coerenza delle esenzioni proposte con gli obiettivi di conservazione della politica comune della pesca.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2019/1022 istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e consente alla Commissione di adottare misure delegate di dettaglio sull’obbligo di sbarco. Il nuovo regolamento si innesta su un quadro già esistente di esenzioni e proroghe, tenendo conto, tra l’altro, della sopravvivenza post-cattura di alcune specie, della selettività degli attrezzi e delle difficoltà operative della pesca costiera e demersale nella regione.
Ambito materiale delle modifiche
Le modifiche riguardano tre nuclei principali:
- le vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD), per le quali viene confermata la logica dell’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza;
- lo scampo (Nephrops norvegicus), sia catturato con reti a strascico sia con nasse e trappole, per il quale sono previste proroghe/precisazioni dell’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza;
- i gamberi di profondità (Aristeus antennatus e Aristaeomorpha foliacea), per i quali viene introdotta una nuova esenzione de minimis.
Esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza
All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/2462 sono aggiunte tre ipotesi di esenzione:
- vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD);
- scampo (Nephrops norvegicus) catturato con tutti i tipi di reti a strascico indicati (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), limitatamente ai periodi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre;
- scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX).
La Commissione dispone inoltre che le specie interessate, quando catturate nelle condizioni previste, siano rilasciate immediatamente nella zona di cattura. Il considerando sottolinea che, per le vongole, le draghe risultano altamente selettive e il tasso di sopravvivenza sarebbe superiore al 90%; per lo scampo, il CSTEP ha evidenziato variazioni stagionali della sopravvivenza, ma ha ritenuto giustificata la proroga dell’esenzione per il periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2027.
Esenzione de minimis per i gamberi di profondità
All’articolo 4, paragrafo 1, viene inserita una nuova lettera che prevede un’esenzione de minimis fino all’1% del totale annuo delle catture di gamberi di profondità effettuate da pescherecci con reti a strascico. La misura riguarda il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea).
La scelta è giustificata, nei considerando, dal basso livello di rigetti in mare e dalla necessità di un approccio pragmatico, pur con la raccomandazione del CSTEP di acquisire dati aggiuntivi sulla selettività, sulla portata geografica della flotta, sulle sottozone interessate e sugli eventuali costi sproporzionati.
Durata, efficacia e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale è differita al 1° gennaio 2025 e si estende fino al 31 dicembre 2027.
La scelta di tale decorrenza è motivata dal fatto che le misure hanno effetti diretti sulla pianificazione della campagna di pesca e sulle correlate attività economiche. Per questo il legislatore delegato ha ritenuto opportuno garantire continuità e certezza regolatoria agli operatori interessati.
Rapporti con gli atti precedenti
Il regolamento modifica espressamente il regolamento delegato (UE) 2023/2462, che resta la fonte di riferimento per le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mediterraneo occidentale per il periodo 2024-2027. Le nuove previsioni si inseriscono nella continuità delle precedenti esenzioni adottate con il regolamento delegato (UE) 2021/2066 e con il regolamento delegato (UE) 2022/2288, che avevano già regolato proroghe e scadenze per alcune specie e attrezzi.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori della pesca che lavorano nel Mediterraneo occidentale, il regolamento comporta:
- la conferma di alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco per specifiche specie e attrezzi;
- l’obbligo di rilasciare immediatamente in mare le catture effettuate nelle condizioni previste;
- la possibilità di applicare una soglia de minimis dell’1% per i gamberi di profondità nei casi previsti;
- la necessità di adeguare la pianificazione delle campagne di pesca al nuovo arco temporale di applicazione 2025-2027.
In termini operativi e consulenziali, il testo rileva soprattutto per la gestione delle catture accessorie, per la documentazione delle condizioni di applicazione delle esenzioni e per la corretta qualificazione delle specie, degli attrezzi e dei periodi di riferimento.
Disposizioni principali
Modifiche alle esenzioni per l’obbligo di sbarco
All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/2462 sono aggiunte nuove lettere per includere tra le specie/attrezzi esentati: le vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD); lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con tutti i tipi di reti a strascico indicate (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nei periodi gennaio-giugno e settembre-dicembre; lo scampo catturato con nasse e trappole (FPO, FIX).
Obbligo di rilascio immediato delle catture
L’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito per prevedere che cappasanta (Pecten jacobeus), vongole (Venerupis spp.), occhialone (Pagellus bogaraveo), astice (Homarus gammarus), aragosta (Palinuridae), vongole (Venus spp.) e scampo (Nephrops norvegicus) catturati nelle condizioni del paragrafo 1 siano rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.
Nuova esenzione de minimis per i gamberi di profondità
All’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta una lettera che prevede, per i gamberi di profondità (gambero viola Aristeus antennatus e gambero rosso Aristaeomorpha foliacea), un’esenzione de minimis fino a un massimo dell’1% del totale annuo delle catture di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano le reti a strascico elencate (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).
Durata di applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.
Base giuridica e contesto dell’intervento
L’atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1022, che abilita l’adozione di atti delegati per precisare le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mediterraneo occidentale. Il testo richiama la raccomandazione comune aggiornata presentata da Spagna, Francia e Italia e la valutazione del CSTEP, valorizzando anche le considerazioni su selettività degli attrezzi, sopravvivenza post-cattura, costi sproporzionati e necessità di ulteriori studi.
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