Sentenza del 14/01/2020 n. 453 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 30/2020 - Accertamento - Redditi prodotti all'estero - Credito d'imposta - Detrazione - Periodo di riferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento del credito d'imposta per imposte pagate all'estero (in particolare negli USA) detratte in sede di dichiarazione dei redditi 2013. L'Ufficio aveva disconosciuto il credito relativo alle imposte USA ritenendo non sufficiente la documentazione prodotta e che le imposte non fossero 'pagate a titolo definitivo' (erano suscettibili di rimborso parziale ricevuto nel 2014). La società contestava l'operato dell'Ufficio sostenendo di aver prodotto la documentazione richiesta (incluse traduzioni e autocertificazione di definitività) e che le imposte parzialmente rimborsate potevano essere detratte al netto del rimborso se l'ammontare di quest'ultimo fosse certo alla data di presentazione della dichiarazione.
La decisione
Il giudice d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla società. È stato ritenuto che la definitività delle imposte estere coincide con la loro irripetibilità e che non possono considerarsi definitive le somme per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale, salvo che l'ammontare del rimborso sia certo alla data di presentazione della dichiarazione italiana. Nel caso concreto, benché i pagamenti negli USA fossero stati effettuati prima della dichiarazione italiana (18.6.2013 vs 30.9.2013), nel 2014 è intervenuto un rimborso parziale (25.416,49 su 35.944,00) successivo alla dichiarazione, per cui non era certo l'ammontare detraibile al momento della dichiarazione. Pertanto il credito è stato disconosciuto e la cartella confermata. Spese compensate per eccezionalità della questione interpretativa.
Norme richiamate
art. 165 TUIR (D.P.R. 917/1986)
Le imposte pagate all'estero sono detraibili dall'imposta netta italiana solo se 'pagate a titolo definitivo'; la definitività si identifica con l'irripetibilità (assenza di possibilità di modifiche o rimborsi a favore del contribuente).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 05.03.2015
Stabilisce la documentazione consigliata da conservare ed esibire (prospetto dei redditi esteri, copia della dichiarazione estera, ricevute di versamento, eventuale certificazione del percettore e richiesta di rimborso) e chiarisce che imposte suscettibili di rimborso possono essere detratte solo al netto del rimborso, se quest'ultimo è certo alla data di presentazione della dichiarazione in Italia.
D.P.R. 600/1973
Norma procedurale richiamata per la validità della notifica del controllo e della cartella di pagamento mediante procedura prevista.
Massime di principio
- Il credito d'imposta per imposte estere è riconosciuto solo se le imposte sono 'a titolo definitivo' alla data di presentazione della dichiarazione italiana; la definitività coincide con l'irripetibilità (assenza di qualsiasi possibilità di rimborso o rettifica a favore del contribuente).
- Se le imposte estere sono suscettibili di rimborso totale o parziale, il contribuente può detrarle solo al netto del rimborso, e solo se l'ammontare del rimborso è certo alla data di presentazione della dichiarazione italiana; in caso contrario la detrazione non è ammessa fino a quando la situazione non sia definitivamente definita.
- Se il pagamento estero diventa definitivo dopo la presentazione della dichiarazione italiana, il contribuente deve richiedere il credito nella prima dichiarazione utile successiva al consolidarsi della definitività e, se l'imposta italiana era già liquidata, l'amministrazione procederà alla nuova liquidazione dell'imposta per il periodo rilevante.
- È fondamentale conservare e, all'occorrenza, esibire la documentazione estera (dichiarazione estera, ricevute di pagamento, certificazioni, prospetti) e valutare di produrre traduzioni o autocertificazioni sulla definitività per evitare eccezioni formali dell'Ufficio; benché le istruzioni possano non imporre obblighi di traduzione, la loro produzione riduce il rischio di rilievi.
- In contenzioso l'Ufficio deve sollevare censure specifiche e dimostrare la mancata definitività o l'insufficienza documentale; il contribuente deve provare la data dei pagamenti, l'assenza di rimborso o la certezza dell'ammontare rimborsato alla data della dichiarazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 21 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →