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Sentenza

Sentenza del 07/02/2019 n. 3630 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate nel marzo 2001 sull'incentivo all'esodo. Aveva presentato l'istanza di rimborso il 7 dicembre 2009 e sosteneva che il termine di 48 mesi dovesse decorrere dalla pubblicazione, il 16 gennaio 2008, dell'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva chiarito il contrasto della disciplina fiscale con il diritto dell'Unione, anziché dalla data della ritenuta. Denunciava la violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, di varie disposizioni costituzionali e del diritto dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento dell'imposta o dell'effettuazione della ritenuta, anche quando una successiva pronuncia della Corte di giustizia UE dichiari la normativa nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione. L'efficacia retroattiva della pronuncia non consente di riaprire rapporti già esauriti per intervenuta decadenza. Le spese del giudizio sono state compensate perché l'orientamento giurisprudenziale si era consolidato dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".

    Il termine per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi è di 48 mesi e decorre dal pagamento dell'imposta o dall'applicazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia giudiziaria che dichiari illegittima o incompatibile la normativa applicata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Articoli 2, 3, 10, 11, 24, 111 e 117 della Costituzione

    Il ricorrente li ha richiamati in relazione ai principi di uguaglianza, tutela dell'affidamento, diritto di difesa, giusto processo e rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo; la Corte non ha ritenuto tali censure idonee a superare la decadenza.

  • Trattato dell'Unione Europea e Direttiva CEE n. 76/207, art. 141

    Sono stati richiamati per sostenere l'incompatibilità della disciplina fiscale nazionale con il diritto dell'Unione, ma tale incompatibilità non incide sul termine nazionale di decadenza già maturato.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 13676/2014

    L'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti, quando sia maturata una causa di prescrizione o decadenza.

    La certezza dei rapporti giuridici prevale sulla possibilità di far valere retroattivamente l'illegittimità della norma quando il diritto al rimborso sia ormai decaduto.

  • Cassazione n. 25268/2014

    Il termine di decadenza decorre dalla data del versamento dell'imposta e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia.

    Una pronuncia europea successiva non sposta il dies a quo del termine per chiedere il rimborso.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di un tributo, il termine decadenziale previsto dalla legge decorre normalmente dal pagamento dell'imposta o dall'applicazione della ritenuta, non dalla successiva scoperta dell'illegittimità della norma.
  • Una sentenza della Corte di giustizia UE o della Corte costituzionale che elimini o disapplichi una norma tributaria non riapre automaticamente i rapporti già definiti per prescrizione o decadenza.
  • Il contribuente deve rispettare i termini per contestare l'imposizione e chiedere il rimborso anche quando la legittimità della disciplina sia ancora oggetto di controversia.
  • Il principio di affidamento e l'overruling non consentono, di regola, di superare una decadenza fondata su una norma sostanziale; l'overruling rileva soprattutto in caso di imprevedibile mutamento di una regola processuale.
  • In situazioni analoghe occorre verificare anzitutto la data del versamento o della ritenuta, il termine previsto dalla norma applicabile e l'eventuale esistenza di un atto tempestivamente impugnato; se il termine è già scaduto, una successiva pronuncia europea normalmente non consente di ottenere il rimborso.

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