Cassazione Penale, Sentenza n. 14498/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato le condanne pronunciate dal GUP per reati connessi a condotte estorsive e con aggravante di agevolazione mafiosa. Le censure principali: 1) per Fozza: contestazione della sussistenza di minacce (si sarebbe trattato di normali rapporti commerciali e non di estorsione), carenza del dolo di trarre ingiusto profitto, assenza di danno patrimoniale, contestazione della qualificazione di estorsione contrattuale e richiesta di applicazione dell'ipotesi di lieve entità; 2) per Michelina e Giuseppina Giampà: contestazione della valutazione probatoria e dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (si sostiene che il vantaggio sarebbe stato personale e non in favore dell'associazione), nonché che la motivazione sarebbe basata soltanto sulla vicinanza parentale alla cosca; 3) per Meliadò: mancata prova di un apporto consapevole e causale all'estorsione, insufficiente collegamento cronologico e probatorio con le iniziative estorsive successive. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'annullamento o la riforma delle condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi e dichiarato infondate le censure, confermando le condanne impugnate per i capi contestati. Motivazione principale: il giudice di merito aveva correttamente ricostruito un contesto ambientale caratterizzato dalla pervasiva forza intimidatrice della cosca Giampà, idonea a rendere minacce implicite (minaccia 'silente') sufficienti a comprimere l'autonomia negoziale delle vittime e a configurare l'estorsione anche in forma contrattuale; le conversazioni intercettate e le dichiarazioni delle persone offese e dei collaboratori risultavano logicamente valutate e confermavano la responsabilità degli imputati. L'aggravante di agevolazione mafiosa è stata ritenuta integrata dalla capacità delle condotte di rafforzare la fama e il potere di assoggettamento della consorteria; il concorso di persone (art. 110) è stato confermato in quanto è sufficiente la consapevolezza di contribuire all'impresa delittuosa anche senza un accordo precedente formale. Sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con esclusione del rimborso delle spese di rappresentanza e difesa richieste dalla parte civile che non è intervenuta all'udienza pubblica in Cassazione.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Ritenuta integrata l'estorsione anche nella forma 'contrattuale' e mediante minacce implicite ('minaccia silente') in un contesto di intimidazione mafiosa; l'ingiusto profitto è implicito quando la vittima è costretta a instaurare rapporti negoziali contrari alla propria autonomia.
art. 610 cod. pen.
La compressione dell'autonomia negoziale e la coartazione possono emergere anche senza minacce esplicite quando l'ambiente intimidatorio è dominato dall'associazione mafiosa; non è necessaria una deminutio patrimonii evidente per ritenere la violenza privata effettiva in funzione estorsiva.
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone può essere provato anche senza un accordo preventivo formale: rileva la consapevolezza di contribuire all'azione illecita, l'adesione, l'agevolazione o l'esecuzione di una parte dell'illecito.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante di agevolazione mafiosa si configura quando la condotta rafforza la fama, il controllo e il potere assoggettante dell'associazione sul territorio; è irrilevante che l'agente persegua anche un vantaggio personale.
art. 56 cod. pen.
Richiamata in relazione alla dedotta ipotesi di 'lieve entità' ma la questione non è stata ritenuta pregiudiziale o adeguatamente dedotta in appello; inoltre l'esistenza dell'aggravante mafiosa esclude la configurabilità favorevole della lieve entità.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in Cassazione; tuttavia escluso il rimborso delle spese di rappresentanza e difesa richieste dalla parte civile che non è intervenuta nella discussione orale.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in quanto si è proceduto per reati commessi in concorso (cumulativamente con art. 110 e art. 629), confermando la responsabilità concorrente degli imputati.
Massime di principio
- In contesti territoriali dominati da organizzazioni mafiose la 'minaccia silente' (intimidazione implicita) è idonea a integrare la minaccia necessaria per l'estorsione: non è necessario che la minaccia sia espressa apertis verbis.
- La sussistenza di rapporti commerciali pregressi tra vittima e imputati non esclude la configurazione di estorsione contrattuale se tali rapporti sono stati conseguiti o mantenuti sotto la pressione intimidatoria e comprimono l'autonomia negoziale della vittima.
- Nell'estorsione contrattuale l'elemento dell'ingiusto profitto è spesso desunto dall'imposizione del rapporto negoziale stesso: non è sempre necessario provare un danno patrimoniale misurabile per riconoscere l'ingiusto vantaggio.
- L'aggravante di agevolazione mafiosa può essere riconosciuta anche quando la condotta rafforza la reputazione e il controllo dell'associazione sul territorio, indipendentemente dal fatto che l'agente persegua anche un vantaggio personale.
- La responsabilità per concorso di persone (art. 110) può fondarsi su diverse forme di partecipazione (accordo preventivo, istigazione, adesione, agevolazione o esecuzione parziale); non è indispensabile provare un concerto formale antecedente.
- In sede di Cassazione la rivalutazione integrale del fatto è limitata: i giudizi di fatto e la valutazione della prova compiuti dai giudici di merito sono sindacabili solo per vizio di motivazione o manifesta contraddittorietà, non per meri apprezzamenti alternativi delle prove.
- Quanto alle spese processuali in Cassazione, la condanna della parte imputata al rimborso delle spese della parte civile è esclusa se la parte civile non è intervenuta all'udienza pubblica e si è limitata a depositare memoria con nota spese.
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