Cassazione Penale, Sentenza n. 42794/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro il diniego del permesso premio; il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il reclamo valorizzando in modo decisivo la mancata collaborazione del detenuto con la giustizia (Veizi non ha collaborato e non ha riconosciuto il ruolo di capo) e ritenendo possibile la persistenza di collegamenti con il contesto criminale nonostante la positiva partecipazione alle attività trattamentali, il pagamento delle obbligazioni civili e altri elementi favorevoli prodotti dall'istante.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato: la decisione impugnata è stata annullata perché carente nella motivazione e nella comparazione tra gli indicatori positivi (regolare condotta, partecipazione al trattamento, pagamento obbligazioni civili, declassificazione dal circuito di alta sicurezza, lavoro interno, parere favorevole della direzione) e la mancata collaborazione. Il Collegio ha affermato che, alla luce della riforma e della giurisprudenza costituzionale e europea, la mancata collaborazione non può essere automaticamente equiparata alla permanenza di collegamenti criminali e non può essere di per sé dato decisivo per negare il permesso premio; ha quindi disposto la necessità di una nuova valutazione di merito con adeguata comparazione e ponderazione di tutti gli elementi disponibili (con rinvio per nuovo esame).
Norme richiamate
art. 4-bis ord. pen. (novellato dal d.l. n.162/2022)
La novella amplia il potere valutativo del giudice del merito consentendo l'esame della domanda anche per non collaboranti, ma richiede che il giudice compia una comparazione completa degli indicatori: la mancata collaborazione non può essere automaticamente decisiva.
art. 74 d.P.R. n.309/1990
Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti rientra nel novero che attiva il regime del 4-bis, ma presenta "differenze ontologiche" rispetto all'associazione mafiosa: la persistenza dei legami è meno scontata e va valutata caso per caso.
Ordinanza Corte Cost. n.97/2021
Ha dichiarato l'illegittimità di una disciplina che rendeva la collaborazione l'unico indice di dissociazione; impone che il giudice possa valutare il merito anche in assenza di collaborazione e che la presunzione sulla persistenza dei collegamenti sia relativa e superabile con elementi specifici.
Sentenza Corte Cost. n.231/2011
Sottolinea la differenza tra associazione mafiosa e associazione per traffico di stupefacenti; non è sempre fondata una presunzione assoluta di necessità della custodia carceraria per i reati di cui all'art.74 DPR 309/1990.
art. 41-bis ord. pen.
Regime speciale applicabile nei casi di dimostrati e persistenti legami con organizzazioni criminali; la sua applicazione esclude l'accesso ai benefici penitenziari.
Corte EDU, sentenza Viola vs Italia
Rileva che la collaborazione con le autorità non è l'unico segno possibile di dissociazione e critica regimi che elevano la collaborazione a unica prova di ravvedimento.
art. 176 cod. pen.
Richiamato nella discussione sul concetto di "sicuro ravvedimento" necessario per benefici quali la liberazione condizionale e, per analogia, per valutare permessi premio nei casi più gravi.
Massime di principio
- La mancata collaborazione con la giustizia non può essere considerata di per sé indice decisivo di permanenza di collegamenti con il contesto criminale; il giudice deve valutare complessivamente tutti gli indicatori disponibili.
- Se la domanda supera la soglia di ammissibilità, il giudice del merito è tenuto a una 'comparazione' tra gli elementi positivi (comportamento detentivo, partecipazione a trattamenti, adempimenti civili, pareri della direzione, isolamento da correi, attività lavorativa) e le ragioni addotte per la mancata collaborazione.
- Per reati di cui all'art.74 d.P.R. 309/1990 (traffico di stupefacenti) la presunzione di persistenza dei legami è meno automatica rispetto ai delitti di associazione mafiosa; occorrono elementi specifici e congrui per escludere il beneficio.
- L'applicazione del regime 41-bis rimane l'ipotesi in cui la persistente pericolosità e i collegamenti criminali siano dimostrati: in tal caso l'esclusione dei benefici è compatibile con la normativa.
- Il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione, esplicitando la ponderazione e perché elementi favorevoli non siano ritenuti sufficienti a concedere il permesso; decisioni prive di comparazione completa sono annullabili.
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