Cassazione Civile, Sentenza n. 30788/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, riformando il primo grado, aveva respinto le loro domande di pagamento dell'indennità oraria di assenza dalla residenza. Essi sostenevano che l'art. 4 dell'Accordo di confluenza nel CCNL Attività ferroviarie definisce l'orario di lavoro del personale viaggiante come il tempo intercorrente tra l'ora di partenza programmata e l'ora di effettivo arrivo del treno, per cui tutto il tempo trascorso a bordo deve essere considerato orario di lavoro e rilevare per il calcolo della retribuzione e delle indennità; inoltre richiamavano l'art. 12 del medesimo accordo che prevede una specifica indennità per l'assenza dalla residenza (quantificata per l'Italia e per l'estero). La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la definizione riguardasse solo l'articolazione dei turni e che i periodi di sospensione del servizio non dovessero essere considerati orario di lavoro, nonché che i ricorrenti non avessero provato il numero dei fuori residenza richiesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 4 dell'Accordo di confluenza, inserito nella sezione "orario di lavoro", definisca effettivamente l'orario di lavoro del personale di ristorazione viaggiante come il tempo intercorrente tra partenza programmata e effettivo arrivo, comprendendo anche i tempi accessori, i viaggi fuori servizio, le soste retribuite e i servizi di terra di riserva, indipendentemente dalla sospensione temporanea della prestazione a bordo. Ha altresì stabilito che l'art. 12 prevede una specifica indennità per l'assenza dalla residenza (diversa per Italia ed estero) e che tale indennità va applicata ai ricorrenti, anche in luogo dell'eventuale analoga indennità corrisposta ai sensi dell'art. 72 c. 2.1 del CCNL 2003 ove vi sia sovrapponibilità di presupposti. Sulla base di ciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia, diversa composizione, per quantificare gli importi dovuti e regolare le spese del giudizio.
Norme richiamate
Accordo di confluenza nel CCNL Attività ferroviarie (25 giugno 2009) - art. 4
l'orario di lavoro del personale viaggiante è costituito dal tempo intercorrente dall'ora di partenza programmata del treno all'ora di effettivo arrivo
L'art. 4 definisce l'orario di lavoro includendo i tempi a bordo tra partenza e arrivo (tempi accessori, viaggi fuori servizio, sosta retribuita, servizi di terra), indipendentemente dall'intensità della prestazione; tale definizione vale per il computo dell'orario di lavoro e per gli istituti connessi
Accordo di confluenza nel CCNL Attività ferroviarie (25 giugno 2009) - art. 12
indennità oraria per ogni viaggio andata e ritorno diversamente quantificata per l'Italia e per l'estero (C 0,21 per l'Italia e C 0,94 per l'estero)
L'art. 12 istituisce una specifica indennità per l'assenza dalla residenza del personale viaggiante addetto alla ristorazione, dovuta per ogni viaggio A/R e applicabile ai lavoratori ricompresi nell'accordo
CCNL Attività ferroviarie (16 aprile 2003) - art. 72 comma 2.1
art. 72 comma 2.1 (richiamato dalle parti come disciplina alternativa per analoghe indennità)
L'art. 72 c.2.1 disciplina un'analoga indennità; tuttavia, se l'accordo di confluenza prevede un regime specifico e sovrapponibile, quest'ultimo prevale per i lavoratori ricompresi nell'accordo
Rilevato in rapporto alla onere della prova; la Corte ha ritenuto che i fatti costitutivi erano documentalmente provati e non contestati in modo rilevante dall'odierna resistente
Direttive UE (93/104/CE modificata da 2000/34/CE e poi codificata nella 2003/88/CE) - art. 2
articolo 2 della direttiva 93/104/CE (nozione di orario di lavoro)
La nozione comunitaria di orario di lavoro non ammette categorie intermedie tra lavoro e riposo e non è fondata sull'intensità del lavoro; nei periodi di inattività il lavoratore può essere comunque a disposizione del datore e questo rientra nell'orario di lavoro
Giurisprudenza della Corte di Giustizia (C.G.U.E. 1.12.2005, causa C-141/04 Abeldaker e Dellas)
C.G.U.E. 1.12.2005 in causa C-141/04 Abeldaker Dellas
La Corte di giustizia ha affermato che l'orario di lavoro va valutato anche quando il lavoratore è a disposizione del datore durante periodi di inattività e che non rileva solo l'intensità dell'attività svolta
Massime di principio
- Se un contratto collettivo o un accordo aziendale definisce espressamente l'orario di lavoro come il tempo tra partenza programmata e arrivo effettivo, tale periodo deve essere considerato orario di lavoro anche quando la prestazione è sospesa durante il viaggio
- Indennità specifiche previste dallo stesso accordo collettivo (es. indennità per assenza dalla residenza) sono applicabili ai lavoratori ricompresi nell'accordo e possono sostituire o assorbire indennità analoghe previste da altre norme collettive se i presupposti coincidono
- Il fatto che il lavoratore sia 'non attivamente impegnato' durante una parte del servizio non esclude che quel tempo sia riconosciuto come orario di lavoro se rimane a disposizione del datore
- Le società subappaltatrici possono essere vincolate all'applicazione di accordi collettivi estesi dal contratto di appalto; l'applicabilità può essere eccepita ma può essere rilevata anche in appello
- In caso di contestazione sulla quantificazione delle somme, la corte di rinvio deve verificare la documentazione prodotta e quantificare l'importo spettante in base all'accordo e alle effettive prestazioni svolte
- A fronte di indennità già corrisposte dal datore di lavoro, il ricorrente deve comunque dimostrare la sovrapposizione o la differenza delle voci retributive per ottenere eventuali conguagli; se i fatti sono documentalmente provati e non contestati, il giudice può accoglierli
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