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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30904/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, dipendenti della CRI in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Chieti, avevano ottenuto sentenze di condanna al pagamento di indennità (coordinamento caposala, turno, mansione) riferite fino a novembre 2003. La CRI ha pagato fino a quella data ma poi ha sospeso i pagamenti; i lavoratori hanno iniziato l'esecuzione (atto di precetto e pignoramento). La CRI ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo la carenza di titolo esecutivo per le somme riferite a periodi successivi al 6/9/2005, data di una nuova Convenzione che, secondo la CRI, avrebbe modificato i termini favorevoli ai lavoratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori. Ha confermato il principio che le pronunce che accertano diritti su un periodo determinato (qui fino a novembre 2003) non costituiscono automaticamente titolo esecutivo per periodi successivi; per eseguire per periodi successivi è necessario un titolo esecutivo che riguardi espressamente quei periodi o un nuovo accertamento condannatorio. La Corte ha quindi ritenuto legittima l'opposizione all'esecuzione proposta dalla CRI per carenza del titolo esecutivo relativo al periodo posteriore al 6/9/2005. Non si è pronunciata sulla validità della notifica del ricorso per cassazione per ragione di "ragione più liquida" e non ha disposto pronunce sulle spese per mancanza di difese della CRI.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione/interessi; la Corte lo cita nell'ambito dei motivi di doglianza ma la decisione è fondata sulla distinzione tra giudicato e titolo esecutivo.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per presunta nullità del procedimento/sentenza; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo infondati gli altri profili procedurali dedotti.

  • art. 360 c.p.c. (n.3, n.4, n.5)

    Norme di ammissibilità dei motivi in cassazione (vizi di diritto, nullità, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha esaminato i motivi dedotti nei termini di tali ipotesi e li ha ritenuti infondati.

  • art. 112 c.p.c.

    Riferito dai ricorrenti tra le norme processuali invocate; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze procedurali contrapposte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nell'ambito delle censure processuali; nessuna modifica della decisione sulla base di tale norma.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti; la Corte ha deciso sul merito senza ritenere sussistenti i vizi prospettati.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali indicate dai ricorrenti; non ha inciso sull'esito.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato dalle censure dei ricorrenti circa il procedimento; la Corte non ha ritenuto fondate le eccezioni mosse.

  • art. 434 c.p.c.

    Evocato in relazione alla nullità della sentenza; la Corte non ha dato seguito alla censura.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato tra le norme processuali; nessun effetto sulla decisione di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di giusto processo; la Corte non ha ritenuto violati i relativi principi nell'occasione.

  • art. 2 Cost.

    Censurato dai ricorrenti in combinato con altre norme; la Corte non ha accolto le doglianze basate su tale richiamo.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato in relazione alla correttezza comportamentale delle parti; non determinante per la decisione.

  • art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n.137 conv. L. 18 dicembre 2020 n.176

    Norma processuale richiamata per il deposito di conclusioni scritte del P.M.; la Corte registra la requisitoria presentata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002 (e comma 1-bis)

    Richiamato nella statuizione sulle eventuali somme aggiuntive dovute a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza anche parziale; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • Un giudicato che accerta diritti relativi a un periodo determinato non costituisce automaticamente titolo esecutivo per periodi successivi; per eseguire per periodi successivi è necessario un titolo che li contempli espressamente o un nuovo accertamento giudiziale.
  • Le modifiche sopravvenute di accordi collettivi o convenzioni possono incidere sulla pretesa patrimoniale per i periodi successivi e legittimare l'opposizione all'esecuzione fondata sulla carenza del titolo esecutivo.
  • L'opposizione all'esecuzione è strumento idoneo a far emergere la mancanza del titolo esecutivo, anche quando il diritto sostanziale sia stato in precedenza accertato per un periodo anteriore.
  • Chi intende eseguire crediti periodici deve curare che il titolo esecutivo comprenda espressamente i periodi per i quali si richiede esecuzione o promuovere nuove domande/azioni per ottenere la condanna relativa ai periodi successivi.
  • In sede di cassazione, questioni procedurali formali (es. notifica) possono non essere valutate se il rigetto del ricorso è evidente per il merito e sussiste esigenza di ragionevole durata del processo (principio della "ragione più liquida").

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