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Ordinanza

Ordinanza n. 13207/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria nazionale formatasi all’esito del semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicata in data 08.01.2026; - nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;

Giustizia amministrativa202602980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale dell'8 gennaio 2026 formatasi all'esito del semestre filtro per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, nonché atti presupposti, connessi e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026, contestando gli esiti della selezione svolta al termine del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2025/2026, mediante plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere. In via pregiudiziale, il Collegio aveva rilevato dubbi sulla procedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026. Le ricorrenti hanno chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, sostenendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione individuale della graduatoria definitiva e di averla conosciuta soltanto con il deposito dell'Amministrazione del 20 aprile 2026. Hanno inoltre evidenziato la novità della procedura, la complessità del quadro normativo e la successione di graduatorie provvisorie, definitive e relative a finestre di riassegnazione. Le Amministrazioni, benché invitate a chiarire le modalità di pubblicazione e conoscibilità della graduatoria definitiva, non hanno fornito chiarimenti né provato l'avvenuta comunicazione o la piena conoscenza anticipata dell'atto. In sede cautelare è stata chiesta una misura idonea a consentire l'ammissione con riserva o in sovrannumero.

La decisione

Il Collegio ha accolto l'istanza di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., ritenendo integrati sia l'elemento dell'oggettiva incertezza giuridica, derivante dalla prima applicazione di una procedura innovativa regolata da una pluralità di fonti e caratterizzata da una sequenza di graduatorie, sia il grave impedimento di fatto costituito dalla mancata prova della comunicazione o dell'effettiva conoscibilità della graduatoria definitiva. Ha affermato che grava sull'Amministrazione l'onere di provare la comunicazione individuale del provvedimento lesivo o la piena conoscenza dello stesso prima della scadenza del termine d'impugnazione. Conseguentemente, ha dichiarato procedibile il ricorso. Ha tuttavia rigettato l'istanza cautelare: alla sommaria delibazione non ha ravvisato il fumus boni iuris, richiamando i propri precedenti cautelari su questioni analoghe e rilevando che gli orientamenti del Consiglio di Stato non erano univoci né imponevano di discostarsi dalla valutazione della Sezione. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l'ammissione con riserva o in sovrannumero possa produrre effetti irreversibili sul consolidamento delle carriere, alterare i meccanismi selettivi o determinare conseguenze pregiudizievoli in caso di successivo rigetto; pertanto tale misura è riservata ai casi in cui la fondatezza appaia particolarmente evidente già in sede cautelare. L'ammissione presso la sede di prima scelta in sovrannumero sarebbe inoltre incompatibile con le regole normative di assegnazione delle sedi. È stata rilevata anche la mancata specifica deduzione del periculum in mora. Il Collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, con indicazione del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni; analoghe modalità sono state autorizzate per eventuali motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico delle ricorrenti per complessivi euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

    «in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto»

    Consente la rimessione in termini per errore scusabile quando ricorrano oggettiva incertezza normativa o gravi impedimenti di fatto; tali presupposti possono ricorrere anche in presenza di carenze comunicative dell'Amministrazione che abbiano ridotto effettivamente la tutela giurisdizionale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato per sottoporre alle parti la questione relativa alla procedibilità del ricorso derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria definitiva.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui fumus boni iuris e periculum in mora; nel caso concreto il Collegio li ha ritenuti non integrati.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025

    «In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati»

    La norma primaria disciplina l'assegnazione della sede, prevedendo l'immatricolazione presso una sede indicata dalla candidata se disponibile e, solo in mancanza, presso altra sede in base ai posti disponibili non assegnati.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in materia di notificazione per pubblici proclami e di effettività del contraddittorio nei confronti di un numero elevato di destinatari.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano comunque specificati i destinatari.

  • D.Lgs. n. 71/2025

    Indicato tra le fonti che disciplinano la nuova procedura del semestre filtro.

  • L. n. 26/2025

    Indicata tra le fonti che concorrono a disciplinare la procedura del semestre filtro.

  • D.M. n. 418/2025

    Indicato tra le fonti regolamentari della procedura del semestre filtro.

  • D.M. n. 1115/2025

    Indicato tra le fonti regolamentari della procedura del semestre filtro.

Massime di principio

  • La rimessione in termini per errore scusabile può essere concessa non solo in presenza di obiettiva incertezza normativa, ma anche quando carenze comunicative o informative dell'Amministrazione abbiano determinato una concreta diminuzione della tutela giurisdizionale del destinatario.
  • Quando è contestata la tardività dell'impugnazione di un provvedimento lesivo, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta comunicazione individuale dell'atto al destinatario oppure la sua piena conoscenza in un momento anteriore alla scadenza del termine per ricorrere.
  • La prima applicazione di una procedura selettiva innovativa, disciplinata da una pluralità di fonti e caratterizzata dalla successione di graduatorie diverse, può integrare un'oggettiva ragione di incertezza rilevante ai fini dell'errore scusabile, soprattutto se non è chiaro quale atto costituisca la conclusione lesiva della procedura.
  • L'ammissione cautelare con riserva o in sovrannumero a un corso universitario a numero programmato deve essere disposta soltanto quando, già nella fase sommaria, le ragioni di fondatezza del ricorso risultino particolarmente pregnanti, poiché la misura può produrre effetti irreversibili sul consolidamento della carriera e alterare i meccanismi di selezione.
  • La concessione della tutela cautelare non può prescindere dalla specifica allegazione e dimostrazione del periculum in mora, anche quando siano dedotte censure relative a una procedura selettiva.
  • La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve conservare natura notificatoria: occorre quindi indicare i destinatari mediante elenco nominativo e assicurare modalità idonee a garantire l'effettività del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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