Sentenza n. 1003/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento adottato dal Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare – -OMISSIS-– 4^ Divisione, del 31 ottobre 2025, prot. -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, o, comunque, incompatibile con la richiesta avanzata dal ricorrente , con il quale veniva comunicato il preavviso di diniego di accesso, formulato a seguito delle osservazioni ex art. 10-bis L. 241/1990 recanti istanza di accesso difensivo, in data 17.10.2025, tese ad ottenere, per un verso, la produzione del Verbale della Commissione Superiore di Avanzamento dell’Esercito (CSAE) n. 25 del 22.09.2025 e dell’intero fascicolo istruttorio del procedimento ex art. 1084 C.O.M. concernente il ricorrente; per altro verso, la produzione, nei limiti della stretta indispensabilità ai fini difensivi e con oscuramento dei dati non necessari, dei seguenti atti del precedente interno relativo al Col. -OMISSIS- -OMISSIS-: gli estratti motivazionali (motivazione e dispositivo) del Verbale -OMISSIS-; gli estratti del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) del 26.10.2023, nella parte rilevante ai fini dell’art. 1084 C.O.M. Con riferimento a quest’ultimo parere si richiedeva, inoltre, l’esibizione degli eventuali criteri, istruzioni o schemi motivazionali predisposti dalla CSAE per l’applicazione dell’art. 1084 C.O.M.; eventuale documentazione sanitaria solo se ed in quanto effettivamente utilizzata dalla CSAE per fondare il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 1084 C.O.M., con oscuramento dei dati identificativi e sanitari non indispensabili alla comprensione della ratio decidendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi al procedimento di promozione di un altro ufficiale, richiesti per verificare una possibile disparità di trattamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Ministero della Difesa a un'istanza di accesso difensivo, con la quale chiedeva gli atti del proprio procedimento di promozione ai sensi dell'art. 1084 C.O.M. e, nei limiti della stretta indispensabilità e con oscuramento dei dati non necessari, alcuni atti relativi al procedimento di un altro colonnello, inclusi estratti motivazionali, pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio ed eventuali criteri o schemi motivazionali utilizzati dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito. L'accesso era stato richiesto per poter dedurre, in futuro, una possibile disparità di trattamento. Il Ministero aveva inizialmente negato l'accesso agli atti del precedente interno, ritenendo insussistente il nesso di strumentalità e rilevando che gli atti rientravano tra quelli sottratti all'accesso per ragioni di riservatezza ai sensi dell'art. 1050 C.O.M. Quanto agli atti del procedimento dello stesso ricorrente, questi erano stati richiesti per la prima volta con una successiva istanza del 1 novembre 2025, sulla quale il Ministero si era pronunciato accogliendo l'accesso il 28 novembre 2025, dopo la proposizione del ricorso. Il ricorrente ha quindi insistito per l'accesso sia alla propria documentazione sia a quella relativa all'altro ufficiale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso per difetto originario di interesse nella parte relativa agli atti del procedimento personale del ricorrente. Al momento della proposizione del ricorso, infatti, l'Amministrazione non si era ancora pronunciata sulla seconda istanza del 1 novembre 2025, che per la prima volta aveva richiesto tali atti; pertanto mancava un diniego già lesivo e impugnabile. Il ricorso è stato invece respinto nel merito nella parte relativa agli atti dell'altro ufficiale. Il giudice ha ritenuto che l'accesso difensivo motivato soltanto dall'intento di verificare l'eventuale esistenza di una disparità di trattamento non soddisfi il requisito della necessità per la difesa in giudizio previsto dall'art. 24, comma 7, l. 241/1990, quando la lesione sia meramente ipotetica e il richiedente non disponga di alcun elemento concreto a sostegno del vizio. Una simile richiesta si risolve in un'indagine esplorativa su documenti riferiti a un terzo. La mancata ostensione non priva il ricorrente del diritto di difesa, potendo egli proporre il ricorso sulla base di altre censure, dedurre la disparità di trattamento sulla base degli elementi già disponibili e chiedere successivamente al giudice l'esibizione degli atti, eventualmente articolando motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La necessità degli atti di cui si chiede l'ostensione per la difesa in giudizio
L'accesso difensivo richiede una lesione concreta e attuale degli interessi giuridici e non può essere utilizzato per avviare un'indagine esplorativa volta a ricercare la prova, ancora inesistente, di una possibile disparità di trattamento.
art. 10-bis l. 241/1990
osservazioni ex art. 10-bis L. 241/1990
La norma è richiamata con riferimento alle osservazioni presentate dal richiedente dopo il preavviso di diniego di accesso; il testo non espone una specifica interpretazione ulteriore.
art. 1050 C.O.M.
l’art. 1050 COM annovera gli atti richiesti dal ricorrente tra quelli sottratti all’accesso
La disposizione è richiamata dall'Amministrazione quale ulteriore ragione di riservatezza per negare l'accesso agli atti relativi all'altro ufficiale; la decisione fonda però il rigetto principalmente sull'assenza del necessario nesso di strumentalità difensiva.
art. 1084 C.O.M.
procedimento ex art. 1084 C.O.M.
La disposizione individua il procedimento di promozione cui si riferisce la richiesta di accesso; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disciplina sostanziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è applicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'accesso difensivo richiede la dimostrazione di una concreta e attuale lesione di una posizione giuridica e di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e l'esigenza di difesa; non può essere utilizzato per svolgere un'indagine esplorativa finalizzata a verificare se esista una possibile disparità di trattamento non ancora supportata da elementi concreti.
- La richiesta di documenti relativi a un terzo, motivata soltanto dall'intento di ricercare la prova di un ipotetico vizio di disparità di trattamento, non integra il requisito della necessità per la difesa in giudizio previsto dall'art. 24, comma 7, l. 241/1990, anche quando il richiedente prospetti l'oscuramento dei dati non indispensabili.
- Il diniego di accesso può essere impugnato soltanto quando, al momento della proposizione del ricorso, esista una determinazione amministrativa lesiva; se l'istanza è stata presentata successivamente o non è ancora stata definita, il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse.
- La mancata ostensione di documenti richiesti per dimostrare una disparità di trattamento non impedisce al richiedente di proporre il ricorso sulla base delle censure già sostenibili, di dedurre il vizio sulla base degli elementi disponibili e di chiedere al giudice l'esibizione degli atti, anche ai fini della successiva proposizione di motivi aggiunti.
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