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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28194/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza del giudice per l'udienza preliminare con cui gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso è stato dedotto un solo motivo, qualificato dalla Corte come inammissibile, perché volto a denunciare un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il ricorrente non ha quindi allegato censure rientranti nei motivi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto concerneva invece un preteso vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, estraneo a tali categorie, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma incriminatrice del delitto oggetto del patteggiamento

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    richiamo alla disciplina del patteggiamento

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione, contro il patteggiamento, un generico vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, salvo che la doglianza si traduca nella denuncia di illegalità della pena nei limiti consentiti dalla norma.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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