Ordinanza n. 155/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento di ABC Latina del 13.04.2026 di revoca dell’aggiudicazione e di esclusione dalla procedura di gara aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento del “Servizio di diserbo, estirpazione e sfalcio della flora infestante e indesiderata presso le strade, i marciapiedi, i parcheggi, le aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico presenti nelle aree urbane del territorio del Comune di Latina per un periodo di 12 mesi eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi”; -della nota prot. n. 0001170/2026 del 22.04.2026 con la quale ABC Latina, in riscontro all'istanza di revoca in autotutela presentata dalla Vivai Antonio Marrone, ha confermato il provvedimento adottato in data 13.04.2026; -della comunicazione di ABC Latina del 22.04.2026 di escussione della cauzione provvisoria a seguito della revoca del provvedimento di aggiudicazione; nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo – nessuno eccettuato e/o escluso – preliminare, preordinato, connesso, conseguente e/o consequenziale a quelli sopra indicati; con richiesta: • di annullamento dell'illegittima esclusione della ricorrente dalla procedura di gara; • di accertamento e dichiarazione che Vivai Antonio Marrone S.r.l. si è legittimamente sciolta dal vincolo contrattuale ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 36/2023 per decorso del termine di stipula imputabile alla stazione appaltante, e che tale scioglimento non integra alcun inadempimento né comporta conseguenze negative per la ricorrente; • di annullamento della comunicazione di escussione della cauzione provvisoria del 22.04.2026 per illegittimità derivata dall'annullamento del provvedimento di revoca; • di accertamento e dichiarazione dell'illegittimità dell'escussione della cauzione provvisoria e del diritto della ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto dall'istituto garante, con interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo; • di accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente allo svincolo immediato della garanzia fideiussoria definitiva n. 11290/00026030 del 23.02.2026, rilasciata da Liberty Mutual Insurance Europe SE per l'importo di € 65.019,36, essendo definitivamente venuto meno il titolo in vista del quale era stata prestata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’aggiudicazione e contestuale esclusione dalla procedura di gara, conferma in autotutela ed escussione della cauzione provvisoria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aggiudicataria ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante ha revocato l’aggiudicazione e disposto la sua esclusione da una procedura aperta, suddivisa in due lotti, avente a oggetto servizi di diserbo, estirpazione e sfalcio della flora infestante nel territorio comunale. Sono stati inoltre impugnati la nota con cui l’amministrazione ha confermato il provvedimento in riscontro a un’istanza di autotutela e la comunicazione di escussione della cauzione provvisoria. La ricorrente ha chiesto, in sede cautelare, la sospensione degli atti e, nel merito, il loro annullamento, nonché l’accertamento del proprio scioglimento dal vincolo contrattuale per decorso del termine di stipula imputabile alla stazione appaltante, dell’assenza di inadempimento e di conseguenze negative, dell’illegittimità dell’escussione della cauzione e del diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate dal garante, oltre allo svincolo della garanzia definitiva. Il TAR ha rilevato dubbi sulla propria giurisdizione, ritenendo che le domande sembrino riguardare esclusivamente la fase esecutiva dell’appalto e non la regolarità della procedura di aggiudicazione. Ha inoltre osservato che la cosiddetta revoca potrebbe, al di là della qualificazione formale, costituire un provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati. La ragione decisiva è costituita dai dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché le pretese dedotte appaiono riferite alla fase esecutiva dell’appalto e non a vizi della procedura di aggiudicazione. Il Collegio ha anche prospettato una possibile riqualificazione della revoca come decadenza dall’aggiudicazione. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 7 ottobre 2026 per la trattazione di merito; la decisione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata riservata al definitivo. L’ordinanza non definisce il merito né risolve definitivamente la questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 18, comma 5, d.lgs. 36/2023
La ricorrente invoca la disposizione per sostenere di essersi legittimamente sciolta dal vincolo contrattuale a causa del decorso del termine di stipula imputabile alla stazione appaltante; l’ordinanza non ne definisce l’applicazione nel merito.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare; la tutela è stata negata.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Richiamato per la fissazione della pubblica udienza di trattazione del ricorso in materia di appalti.
Massime di principio
- Quando le domande proposte in relazione a un appalto riguardano esclusivamente vicende successive all’aggiudicazione e attinenti alla fase esecutiva, senza contestare la regolarità della procedura di gara, può sorgere un problema di giurisdizione del giudice amministrativo.
- La qualificazione formale di un atto come revoca non è decisiva: il giudice può considerarne la sostanza e verificare se esso costituisca, in realtà, una decadenza dall’aggiudicazione.
- La presenza di dubbi non risolti sulla giurisdizione può concorrere a escludere, nella fase cautelare, la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati; la questione può essere rinviata alla fase di merito.
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