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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05076/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva confermato il decreto del Tribunale di Caltanissetta del 30/10/2024 con il quale era stata applicata alla Marotta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in quanto indiziata di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). La ricorrente, tramite il proprio difensore, ha dedotto un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen., oltre richiamare artt. 6 e 11 del d.lgs. 159/2011, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe fondato la propria decisione su elementi insufficienti e meramente indiziari (in particolare alcune intercettazioni) e avrebbe trascurato la nota dei Carabinieri del 26/08/2024, più recente, che escludeva elementi tali da desumere la sua pericolosità sociale. La ricorrente ha quindi contestato la valutazione dell'attualità della pericolosità sociale e la presunta illogicità/insufficienza della motivazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali (d.lgs. n.159/2011), il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge; pertanto le doglianze attinenti alla valutazione di fatto e alla congruità della motivazione (valutazione dell'attualità della pericolosità sociale e rilevanza delle prove intercettate rispetto alla nota dei Carabinieri) non sono sindacabili in cassazione se non in presenza di motivazione del tutto mancante o meramente apparente. La Corte ha altresì ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta avesse adeguatamente motivato la persistenza dell'attualità della pericolosità sociale della Marotta, considerando la vicinanza temporale (circa un anno) dei fatti contestati rispetto al provvedimento e la gravità degli elementi emersi (partecipazione a un'associazione di notevoli dimensioni, disponibilità di armi, supporto logistico e percezione di utili). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3

    «Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore»

    Limita il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione alla sola censura per violazione di legge; le questioni di fatto o di valutazione probatoria sono in linea di principio inammissibili in cassazione.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 2

    «Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10»

    Estende ai provvedimenti patrimoniali la stessa limitazione del ricorso per cassazione prevista per le misure personali: sindacato in cassazione ammesso solo per violazione di legge.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    riferimento alle lettere b), c), d) ed e) come richiamate nel ricorso e nella sentenza

    Articolato delle ipotesi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che la censura consistente in una valutazione di illogicità manifesta della motivazione (lett. e)) è normalmente esclusa in materia di misure di prevenzione, salvo motivazione del tutto mancante o meramente apparente; le censure dedotte dalla ricorrente attengono a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione in questa materia.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, nono comma (richiamata)

    richiamo al nono comma dell'art. 4 della legge n. 1423/1956 (oggi correlato all'art. 10 del d.lgs. 159/2011)

    Stabilisce l'obbligo del giudice dell'appello di provvedere con decreto motivato; la mancanza o apparenza di motivazione costituisce vizio rilevabile in cassazione, ma solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    norma richiamata in relazione alle spese del procedimento

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì applicato una sanzione per colpa nella proposizione del ricorso.

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    norma sul traffico illecito di sostanze stupefacenti

    Indica il reato per il quale la ricorrente era indagata/contestata: la gravità e la natura organizzata del reato sono state considerate elementi rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità sociale.

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    riferimento nel testo come reato contestato

    Richiamata come parte del quadro di reati connessi all'indagine; contribuisce a rappresentare la gravità della condotta contestata.

  • codice penale, art. 512-bis

    richiamato nel decreto impugnato

    Norma relativa a reati connessi (es. armi), utilizzata nel quadro fattuale che ha indotto la Corte d'appello a ritenere sussistente la pericolosità sociale.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: contestazioni di merito sulla valutazione della prova e sulla 'attualità' della pericolosità sociale sono in linea di principio inammissibili.
  • Perché un vizio di motivazione sia sindacabile in cassazione occorre che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente (priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità); una mera contestazione della valutazione probatoria non basta.
  • Il giudice dell'appello deve motivare adeguatamente l'attualità della pericolosità sociale, specialmente quando è trascorso un periodo apprezzabile rispetto ai fatti; la vicinanza temporale e la gravità degli elementi probatori possono giustificare la persistenza della pericolosità.
  • Segnalazioni recenti favorevoli all'indagato (es. note delle forze dell'ordine che non ravvisano pericolosità) devono essere valutate dal giudice, ma possono essere ritenute non decisive se concorrenti elementi probatori di segno contrario sono ritenuti pregnanti e temporaneamente prossimi.
  • L'uso di intercettazioni e di elementi indiziari può, se complessivamente valutato e adeguatamente motivato, giustificare l'applicazione di misure di prevenzione; tuttavia le decisioni devono sempre contenere una motivazione comprensibile e coerente.
  • Chi propone ricorso che appare fondato su questioni di merito rischia l'inammissibilità con condanna alle spese e, se ravvisata colpa, sanzioni economiche accessorie; è pertanto essenziale valutare preliminarmente la rilevanza di profili esclusivamente di diritto ai fini della cassazione.

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