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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24941/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di Gubitosi per il reato previsto dall'art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110. Unico motivo: violazione dell'art. 179 c.p.p. per presunta illegittimità della citazione in appello, notificata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., dopo tentativi di ricerca dell'imputato al domicilio dichiarato che sarebbero falliti a causa di un cambiamento del numero civico (da n. 23 a n. 36 in via Spoleto, Comune di Nettuno) deciso dall'amministrazione comunale; il ricorrente deduceva che la Corte d'appello aveva errato sia in fatto (non avrebbe considerato provato il cambiamento anteriore alla notifica) sia in diritto (aveva ritenuto fosse onere dell'imputato comunicare la variazione). Si segnala richiesta difensiva di discussione orale accolta e, successivamente, istanza di rinvio respinta; assenza del difensore all'udienza di discussione in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. In fatto la Corte ha ritenuto non provato che il cambiamento della numerazione civica fosse avvenuto anteriormente alla notifica, rilevando l'assenza di documentazione ufficiale idonea a dimostrarlo (la comunicazione del difensore al Comune non era stata seguita da risposta e la certificazione anagrafica attestava solo la residenza attuale senza indicare la data del cambiamento). In diritto la Corte ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di comunicare le modifiche del domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. sussiste anche quando il cambiamento derivi da variazione della toponomastica o della numerazione civica ad opera dell'amministrazione comunale; l'assenza di comunicazione non è giustificata come caso di forza maggiore. Conseguentemente è stata ritenuta legittima la notifica al difensore e confermata la condanna (9 mesi di arresto e euro 2.000 di multa). Ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. è stata disposta la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110

    Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato condannato il ricorrente; la condanna è stata confermata dalla Corte.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata con riferimento alle modalità di citazione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla notifica.

  • art. 161 c.p.p. (comma 1 e comma 4)

    "quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto"

    La Corte interpreta l'art. 161 c.p.p. nel senso che l'obbligo dell'imputato di comunicare ogni modifica del domicilio dichiarato sussiste anche se la variazione derivi da modifiche della toponomastica o della numerazione civica operate dall'amministrazione comunale; la cessazione dell'efficacia della dichiarazione ai sensi del secondo periodo del comma 1 opera solo in caso di caso fortuito o forza maggiore, non per semplici modifiche amministrative non comunicate.

  • art. 157 e art. 159 c.p.p.

    Richiamate come disposizioni applicabili nel caso in cui risulti che l'imputato non ha potuto comunicare il mutamento del luogo dichiarato; la Corte osserva che tali disposizioni si applicano solo in ipotesi di impossibilità non imputabile all'interessato.

  • art. 611, comma 1-ter, c.p.p.

    Norma procedurale che consente la trattazione mediante discussione orale; la richiesta difensiva è stata accolta in Cassazione ma ciò non ha inciso sull'esito del merito del ricorso.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

Massime di principio

  • La notifica ad un difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida se l'ufficiale giudiziario non reperisce l'imputato al domicilio dichiarato e non risulta provato che la dichiarazione fosse inidonea per un fatto sopravvenuto anteriore alla notifica.
  • Il soggetto che ha eletto o dichiarato domicilio deve aggiornare l'autorità giudiziaria per qualsiasi variazione rilevante dell'indirizzo, ivi comprese modifiche della toponomastica o della numerazione civica decise dall'amministrazione comunale, salvo che sussista un impedimento di forza maggiore.
  • Per impugnare la validità di una notifica per sopravvenuta inidoneità del domicilio è necessario fornire prova documentale convincente che la variazione dell'indirizzo sia intervenuta prima della notifica (es. atti ufficiali del Comune, attestazioni con data certa).
  • La mancata risposta del Comune o la sola autocertificazione del difensore non sono di per sé sufficienti a dimostrare che la numerazione civica fosse già cambiata al momento della notifica.
  • Esistono orientamenti giurisprudenziali contrari, ma la Corte di legittimità può privilegiare l'interpretazione che impone l'onere di aggiornamento all'imputato, in applicazione del principio di lealtà processuale.
  • L'assenza del difensore all'udienza di Cassazione e il mancato ottenimento di un rinvio possono pregiudicare la posizione del ricorrente; le istanze di rinvio per legittimo impedimento devono essere tempestive e adeguatamente motivate e documentate.

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