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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 6122 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Fatture soggettivamente inesistenti - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni nelle quali i beni possono essere stati effettivamente acquistati, ma il soggetto che li ha fatturati non coincide con il reale fornitore. La questione centrale è la ripartizione dell'onere della prova: quando l'Ufficio dimostra, mediante elementi obiettivi, che il cessionario poteva essere consapevole della frode, spetta al contribuente provare di non conoscere la reale identità del fornitore e di non aver potuto superare la propria ignoranza circa il carattere fraudolento delle operazioni.

La decisione

Il principio affermato è che la produzione di elementi obiettivi da parte dell'Ufficio trasferisce sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Il contribuente deve dimostrare non soltanto di non sapere che il fornitore effettivo fosse diverso dal soggetto indicato in fattura, ma anche di non essere stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di percepire la natura fraudolenta delle operazioni. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né quale parte abbia formalmente proposto o vinto il ricorso.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenze n. 13802/2014 e n. 25779/2014

    di non essere stato in grado di abbandonare lo stato d'animo di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti nell'evasione

    In presenza di indizi obiettivi sulla partecipazione consapevole del cessionario a una frode, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e l'impossibilità di conoscere, con l'ordinaria diligenza, la frode o la reale identità del fornitore.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non deve necessariamente provare che il contribuente abbia partecipato attivamente alla frode: è sufficiente fornire elementi obiettivi idonei a dimostrare o far presumere la sua consapevolezza.
  • Una volta forniti tali elementi, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve documentare di aver agito in buona fede e con adeguata diligenza commerciale.
  • La mera affermazione di non conoscere la frode non è normalmente sufficiente: occorre dimostrare verifiche concrete sul fornitore, regolarità dei rapporti, congruità dei prezzi, modalità dei pagamenti e assenza di anomalie.
  • La detrazione dell'IVA può essere negata quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
  • Il principio riguarda la ripartizione dell'onere probatorio e non consente di determinare, dal solo estratto fornito, l'esito effettivo della specifica controversia.

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