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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21019/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto l'importo della confisca a euro 118.635 confermando però la condanna a un anno di reclusione per il reato di dichiarazione infedele. Il primo motivo censurava la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e contestando la ricostruzione operata dai giudici di merito in relazione alla verifica fiscale eseguita sull'impresa amministrata dall'imputato e all'uso di un finanziamento soci ritenuto strumentale a frodare il Fisco. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 165 c.p. in relazione alla sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso tale subordinazione; la Cassazione rileva tuttavia che la richiesta non era stata formulata nell'atto di appello, ma solo nei motivi aggiunti, e che comunque mancava una espressa manifestazione di non opposizione dell'imputato a svolgere l'attività sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché generico e diretto a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito giudicata razionale e adeguata. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che la sospensione condizionale subordinata all'obbligo di prestare attività non retribuita richiede una espressa non opposizione dell'imputato, non desumibile dagli atti del difensore. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Individua il reato di dichiarazione infedele contestato all'imputato, ritenuto integrato sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.

  • art. 165 c.p.

    La subordinazione della sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività richiede la non opposizione espressa dell'imputato, non desumibile dagli atti del difensore.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato con riferimento alla sospensione condizionale della pena già concessa o invocata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera rilettura alternativa delle risultanze probatorie quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione razionale e adeguata.
  • Un motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si limita a contrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • La sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività presuppone una manifestazione espressa di non opposizione dell'imputato; tale consenso non può essere ricavato implicitamente da atti del difensore.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, conseguono necessariamente la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleRiti alternativi
RamiReati tributariProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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