Sentenza del 22/04/2015 n. 8151 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione, ai fini IVA, IRPEF e IRAP, dei compensi percepiti nel 2002 dall'attività professionale di pilota. Il contribuente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. L'Agenzia ha contestato la validità della notificazione eseguita dal contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sostenendo che fosse necessaria una relata di notifica, e ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché notificato il 30 luglio 2012, oltre il termine di 60 giorni scaduto il 2 luglio 2012. La notificazione della sentenza d'appello effettuata dal contribuente il 26 aprile 2012 mediante spedizione diretta della copia della sentenza con raccomandata AR è stata ritenuta valida e idonea a far decorrere il termine breve, senza necessità di relata di notifica. La Corte ha escluso la rimessione in termini, ritenendo l'errore dell'Amministrazione un errore di diritto inescusabile e non una causa non imputabile. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 16.400 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre accessori. Sono state invece respinte le domande del contribuente di risarcimento e di condanna ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2-bis, TUIR
La sentenza d'appello aveva ritenuto superata la presunzione di residenza fiscale italiana, valorizzando gli elementi che dimostravano il trasferimento effettivo della sede principale degli affari e degli interessi del contribuente nel Principato di Monaco.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2
Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'art. 16
La parte può notificare direttamente la sentenza tributaria anche mediante spedizione della copia autentica in plico senza busta con raccomandata AR. La notificazione così eseguita, se corretta, fa decorrere il termine breve per l'impugnazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 2 e 3
La norma distingue tra notificazioni eseguite secondo le forme ordinarie degli articoli 137 e seguenti c.p.c. e notificazioni effettuate direttamente tramite servizio postale. Nel secondo caso non è necessaria la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve di 60 giorni dalla valida notificazione della sentenza. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
La rimessione in termini è possibile solo quando la decadenza dipende da una causa non imputabile alla parte, consistente in un impedimento assoluto e non in una semplice difficoltà o in un errore nell'interpretazione della legge processuale.
Art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Le richieste del contribuente di risarcimento per responsabilità aggravata e di pagamento di una somma equitativa sono state respinte: mancava la prova di un danno patrimoniale ulteriore rispetto alle spese processuali e il comma 3 non era applicabile ratione temporis al giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione diretta della sentenza mediante raccomandata AR può essere valida e far decorrere il termine breve per impugnare anche senza una relata di notifica, purché siano rispettate le modalità previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- Chi riceve una sentenza notificata tramite raccomandata deve verificare immediatamente se la comunicazione è idonea a far decorrere il termine breve, senza presumere che abbia un effetto meramente informativo.
- L'impugnazione proposta oltre il termine di 60 giorni dalla valida notificazione della sentenza è inammissibile, anche se la parte sostiene di aver interpretato diversamente le regole sulla notificazione.
- La rimessione in termini non è normalmente concessa per un errore di diritto sulle modalità di notificazione: occorre un impedimento oggettivo, assoluto e non imputabile che abbia reso impossibile rispettare il termine.
- Per dimostrare la residenza fiscale estera non è sufficiente l'iscrizione all'AIRE: sono rilevanti, nel loro complesso, la residenza familiare, la disponibilità e gestione dell'abitazione, i legami personali, le spese sostenute all'estero e la permanenza effettiva fuori dall'Italia.
- La condanna per responsabilità aggravata richiede la prova di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite; inoltre, l'applicazione delle norme processuali sopravvenute dipende dalla data di instaurazione del giudizio.
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