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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/99

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/99 della Commissione, del 22 gennaio 2019, che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India senza modificare le misure in vigore

Normativa europea32019R0099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude una nuova inchiesta antiassorbimento avviata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India. La Commissione ha esaminato se, dopo l'istituzione del dazio antidumping, i prezzi di rivendita nell'Unione si fossero ridotti o fossero rimasti invariati in modo tale da neutralizzare l'effetto delle misure. Alla luce dei dati raccolti, ha ritenuto che i prezzi di rivendita siano aumentati in misura non irrilevante e che l'effetto delle misure non sia stato compromesso. La nuova inchiesta è quindi chiusa senza modificare il dazio antidumping in vigore.

Chiude una nuova inchiesta antiassorbimento sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India, confermando senza modifiche il dazio antidumping vigente.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (ghisa a grafite sferoidale), esclusi i tubi non rivestiti, originari dell'India, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010). Riguarda in particolare il dazio antidumping definitivo già in vigore nei confronti di Jindal Saw Limited e delle sue società collegate, nonché delle "tutte le altre società" soggette alla stessa aliquota; non incide sul dazio compensativo definitivo esistente. La decisione produce effetti nell'ordinamento UE dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Chiusura della nuova inchiesta antiassorbimento sui tubi di ghisa duttile originari dell’India

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/99 della Commissione chiude una nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di tubi di ghisa duttile dall’India, avviata per verificare se il dazio antidumping già in vigore fosse stato assorbito dai prezzi di rivendita nell’Unione. La Commissione, richiamando l’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che le misure non hanno perso efficacia e che non vi sono i presupposti per modificarle.

Contesto normativo e misure già in vigore

Le misure preesistenti consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/388, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369. Il prodotto è anche soggetto a un dazio compensativo definitivo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/387, ma tale misura resta estranea all’oggetto della presente inchiesta. Il regolamento si colloca quindi nell’ambito della difesa commerciale dell’Unione e non introduce nuove misure, ma verifica l’effettività di quelle già esistenti.

Ambito oggettivo e soggettivo

L’inchiesta riguarda i tubi di ghisa duttile, detta anche ghisa a grafite sferoidale, originari dell’India, esclusi i tubi non rivestiti, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90, nonché ai codici TARIC 7303001010 e 7303009010. La nuova inchiesta prende in considerazione il dazio antidumping applicabile a Jindal Saw Limited e alle sue società collegate, oltre che all’aliquota residuale per le "tutte le altre società". Il dazio compensativo, pur menzionato, non è oggetto di esame.

Svolgimento della nuova inchiesta

La richiesta di riapertura è stata presentata il 16 marzo 2018 da quattro produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 90 % della produzione unionale. La Commissione ha aperto formalmente la nuova inchiesta il 30 aprile 2018, ha invitato le parti interessate a partecipare, ha trasmesso questionari a Jindal e ha svolto una visita di verifica presso Jindal Saw Italia SpA a Trieste, unica società collegata di Jindal nell’Unione. Sono stati inoltre fissati i periodi di riferimento: PIA dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018, periodo in esame dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2018 e PIO dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014.

Analisi dei prezzi e mutamenti nel modello commerciale

La Commissione ha osservato un forte ridimensionamento delle vendite di Jindal nell’Unione, diminuite di circa il 90 % rispetto al periodo dell’inchiesta originaria, fino a volumi inferiori a 2 000 tonnellate metriche e a una quota inferiore allo 0,5 % del consumo dell’Unione. È cambiata anche la struttura commerciale: nel PIO Jindal disponeva di tre società di vendita collegate nel Regno Unito, in Spagna e in Italia, mentre nel PIA risultava operativa solo la società italiana. Inoltre, il numero di clienti, Stati membri serviti e tipi di prodotto venduti è risultato nettamente inferiore.

Poiché le vendite dirette all’esportazione erano troppo limitate per un confronto significativo, l’analisi si è concentrata sui prezzi di rivendita di Jindal Italia al primo acquirente indipendente. La Commissione ha effettuato un confronto medio ponderato globale per chilogrammo su tutti i tipi di prodotto e ha rilevato un aumento medio superiore al 10 % rispetto al PIO, corrispondente a una traslazione del dazio antidumping del 14,1 % per oltre l’80 %. Alcune vendite basate su gare precedenti all’istituzione delle misure sono state considerate non idonee a un confronto utile.

Osservazioni delle parti interessate e risposta della Commissione

Il richiedente ha sostenuto che l’aumento dei prezzi dovesse essere attribuito anche al dazio compensativo dell’8,7 %, al dazio doganale convenzionale del 3,2 % e alle variazioni del cambio euro/rupia indiana. La Commissione ha respinto tali argomenti, chiarendo che l’inchiesta riguardava solo l’assorbimento del dazio antidumping e che il confronto era stato svolto in euro, quindi senza necessità di correzioni per il tasso di cambio. Quanto al dazio doganale convenzionale, la Commissione ha osservato che era già stato considerato e che, in ogni caso, la conclusione non sarebbe cambiata.

Sono state inoltre respinte le critiche secondo cui le vendite tramite gara sarebbero state erroneamente escluse o secondo cui la variazione di prezzo avrebbe dovuto raggiungere il livello del dazio per essere considerata significativa. La Commissione ha ritenuto infine che le richieste di esaminare possibili importazioni da altre fonti o di confrontare i prezzi anche con le ex controllate nel Regno Unito e in Spagna non fossero idonee a mutare la valutazione, anche perché un tale raffronto non sarebbe stato rappresentativo.

Conclusione: nessuna modifica delle misure

Sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha ritenuto che le misure abbiano avuto effetto sia su Jindal sia sulle altre società interessate e che, in particolare, non vi sia stata un’erosione dell’effetto riparatorio del dazio antidumping. Non essendo emersi elementi tali da giustificare un nuovo calcolo del dazio, la nuova inchiesta è stata chiusa senza alcuna modifica delle misure antidumping in vigore.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 1 dispone la chiusura della nuova inchiesta antiassorbimento; l’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

La Commissione chiude una nuova inchiesta antiassorbimento condotta ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi. Il regolamento si fonda anche sull'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base per quanto riguarda la conferma delle misure antidumping esistenti.

Misure preesistenti interessate

Le misure in vigore consistono nel dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/388, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369. Il prodotto è inoltre soggetto a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/387, che però non è oggetto della presente inchiesta.

Soggetti e cooperazione nell'inchiesta

La richiesta di nuova inchiesta è stata presentata il 16 marzo 2018 da quattro produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare, ha inviato questionari a Jindal Saw Limited e alle sue collegate e ha effettuato una visita di verifica presso Jindal Saw Italia SpA a Trieste. Nessun importatore indipendente si è manifestato ai fini del campionamento.

Periodo di riferimento

Il periodo della nuova inchiesta antiassorbimento (PIA) va dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018. Il periodo in esame va dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2018. Il periodo dell'inchiesta originaria (PIO) va dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014.

Prodotto in esame

L'inchiesta riguarda tubi di ghisa duttile, esclusi i tubi non rivestiti, originari dell'India, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 e ai corrispondenti codici TARIC 7303001010 e 7303009010.

Valutazione dell'assorbimento

La Commissione ha confrontato i prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nel PIA con quelli del PIO. A causa dei volumi diretti di esportazione estremamente limitati e dei mutamenti nel modello commerciale di Jindal, il confronto è stato effettuato soprattutto sui prezzi di Jindal Italia. È emerso un aumento medio di oltre il 10 % dei prezzi di rivendita, pari a una traslazione del dazio antidumping del 14,1 % per oltre l'80 %.

Argomentazioni respinte e esclusioni dal confronto

La Commissione ha respinto le osservazioni relative al dazio compensativo, al dazio doganale convenzionale e al tasso di cambio euro/rupia, ritenendo che non incidessero sul risultato dell'analisi. Ha inoltre escluso dal confronto le vendite dirette con volumi non significativi e ha considerato non pertinenti, per questa procedura, le deduzioni relative a possibili profili di elusione.

Conclusioni della Commissione

La Commissione ha ritenuto che, nonostante la limitata comparabilità dei dati, le misure abbiano prodotto un effetto su Jindal e sulle altre società coinvolte; data la notevole diminuzione dei volumi e l'aumento dei prezzi di rivendita, l'effetto riparatorio del dazio non è stato compromesso. Per tale ragione non è stato necessario ricalcolare il dazio antidumping.

Esito finale e decorrenza

L'articolo 1 dispone la chiusura della nuova inchiesta antiassorbimento senza alcuna modifica delle misure antidumping in vigore. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialecommercio internazionaledogane

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