Regolamento (UE) 2019/107
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/107 della Commissione, del 23 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/107 modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando i prezzi rappresentativi per alcune importazioni di carni di pollame, uova e ovoalbumina. La revisione si fonda sul controllo regolare dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. L’allegato I del regolamento n. 1484/95 è integralmente sostituito con nuovi valori di prezzo rappresentativo e cauzione per specifiche merci e origini. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina ai fini dell'applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti agricoli dei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché dell'ovoalbumina, per i quali il regolamento (CE) n. 1484/95 prevede prezzi rappresentativi e cauzioni nell’ambito del regime dei dazi addizionali all’importazione. L’intervento riguarda specifiche voci di nomenclatura combinata e, nel presente atto, aggiorna i valori in funzione dell’origine delle merci indicata nell’allegato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/107 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per aggiornare i prezzi rappresentativi applicabili a talune importazioni di carni di pollame, uova e ovoalbumina. L’intervento si colloca nel quadro del regime dei dazi addizionali all’importazione e mira ad adeguare i valori di riferimento alle variazioni di mercato rilevate secondo l’origine delle merci.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento (UE) n. 510/2014, relativo al regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. La modifica del regolamento n. 1484/95 è giustificata dal controllo regolare dei dati utilizzati per determinare i prezzi rappresentativi, dal quale emerge la necessità di un aggiornamento per alcune importazioni.
Ambito materiale dell’intervento
Il regolamento riguarda i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché l’ovoalbumina, in relazione all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione. L’atto non introduce un nuovo regime, ma aggiorna i parametri economici già previsti dal regolamento (CE) n. 1484/95.
Modifica dell’allegato I del regolamento n. 1484/95
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato sono indicati, per singoli codici NC, la designazione delle merci, il prezzo rappresentativo espresso in EUR/100 kg, la cauzione di cui all’articolo 3 del regolamento n. 1484/95 e l’origine.
Tra le voci aggiornate figurano, in particolare:
- carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate, origine Argentina, con prezzo rappresentativo di 122,1 EUR/100 kg e cauzione pari a 0;
- pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, con valori differenziati per Argentina, Brasile, Cile e Thailandia;
- pezzi disossati di tacchini, congelati, con valori differenziati per Brasile e Cile;
- preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus, origine Brasile.
Entrata in vigore e effetti
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da consentire l’applicazione immediata dei nuovi prezzi rappresentativi. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l’allegato del nuovo regolamento. L’allegato contiene i prezzi rappresentativi e gli importi della cauzione di cui all’articolo 3 del regolamento n. 1484/95 per alcune merci classificate con codici NC specifici e per determinate origini (tra cui Argentina, Brasile, Cile e Thailandia).
Finalità dell’aggiornamento dei prezzi rappresentativi
I considerando spiegano che il controllo regolare dei dati utilizzati per determinare i prezzi rappresentativi ha mostrato la necessità di modificare tali valori per alcune importazioni, in ragione delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. La modifica è adottata per adeguare il regime dei dazi addizionali all’importazione ai dati di mercato aggiornati.
Base giuridica
Il regolamento si fonda sull’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sull’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, che conferiscono alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione in materia di organizzazione comune dei mercati e di regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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