Corte di giustizia, Sentenza C-253/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2025. — Ministero della Giustizia contro NZ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di L’Aquila. — Rinvio pregiudiziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure volte a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Procedura di valutazione ai fini della conferma definitiva nelle funzioni di magistrato onorario – Rinuncia ex lege alle pretese derivanti dalle funzioni di magistrato onorario esercitate anteriormente alla procedura di valutazione – Perdita di un diritto alle ferie annuali retribuite conferito dal diritto dell’Unione. — Causa C-253/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il regime italiano di conferma dei magistrati onorari previsto dal decreto legislativo n. 116/2017, con particolare riguardo alla rinuncia ex lege ai diritti pregressi richiesta per accedere alla procedura di valutazione. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della ricevibilità, che una causa analoga fosse già pendente e ha limitato l’esame alla sola rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite. Il principio affermato è che una misura nazionale antiabuso non può essere condizionata alla perdita di un diritto UE fondamentale e incondizionato come le ferie retribuite.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE della rinuncia, imposta ai magistrati onorari italiani per accedere alla conferma nelle funzioni, al diritto alle ferie annuali retribuite maturato per il periodo precedente
La questione giuridica
Se la normativa italiana che, nell’ambito di una procedura di valutazione finalizzata alla conferma dei magistrati onorari fino a 70 anni, subordina la partecipazione alla rinuncia a ogni pretesa relativa al rapporto pregresso, e in particolare al diritto alle ferie annuali retribuite derivante dal diritto dell’Unione, sia compatibile con la clausola 5, punto 1, e con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta; in via accessoria, se la misura costituisca una sanzione sufficiente contro l’abuso di contratti a termine.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali retribuite, garantito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 e dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, è un diritto soggettivo, imperativo e incondizionato che non può essere sacrificato come corrispettivo dell’accesso a una misura nazionale volta a sanzionare l’abuso di contratti a termine. Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, letta con la clausola 4, con l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, osta a una normativa nazionale che imponga ai magistrati onorari, per partecipare alla procedura di valutazione finalizzata alla conferma nelle funzioni, la rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite maturato per il periodo precedente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 2 dell’accordo quadro
- Clausola 4 dell’accordo quadro
- Clausola 5 dell’accordo quadro
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 31, paragrafo 2, della Carta
Rinuncia al diritto alle ferie retribuite dei magistrati onorari italiani come condizione per la conferma nelle funzioni
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di L’Aquila sulla compatibilità del regime introdotto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 con il diritto dell’Unione. Il tema centrale è se, nell’ambito della procedura di valutazione per la conferma definitiva dei magistrati onorari fino a 70 anni, sia legittimo imporre la rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite maturato nel periodo precedente.
Fatti e procedimento principale
NZ esercitava dal 2001 le funzioni di magistrata onoraria presso il Tribunale di Vasto, con incarichi prorogati e rinnovati nel tempo. In primo grado aveva ottenuto il riconoscimento della qualifica di "lavoratrice" ai sensi del diritto dell’Unione e una condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme dovute, oltre a un risarcimento per l’abusivo ricorso a rapporti a termine.
Nel frattempo NZ ha partecipato alla procedura di valutazione prevista dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2017 ed è stata confermata nelle funzioni. Tale disciplina prevede però che la domanda di partecipazione comporti la rinuncia a ogni ulteriore pretesa derivante dal rapporto onorario pregresso, salvo l’indennità prevista in caso di mancata conferma. Il Ministero ha quindi sostenuto che il giudizio fosse ormai privo di oggetto.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, relativa alla non discriminazione dei lavoratori a termine;
- la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, che impone misure di prevenzione e sanzione degli abusi derivanti da una successione di contratti o rapporti a tempo determinato;
- l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite a ogni lavoratore;
- l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che consacra il diritto fondamentale a ferie annuali retribuite.
Sul versante nazionale, la disposizione decisiva è l’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, che collega la partecipazione alla procedura di valutazione alla rinuncia a ogni pretesa relativa al rapporto pregresso.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge le obiezioni di irricevibilità formulate dal governo italiano. L’esistenza di un’altra causa analoga pendente o la presenza di una giurisprudenza consolidata non impediscono al giudice nazionale di rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
La Corte dichiara però irricevibile la parte della seconda questione relativa alle modalità di organizzazione della procedura e all’indennità pecuniaria in caso di mancato superamento, perché la ricorrente aveva comunque superato la valutazione e quelle ipotesi non erano pertinenti al giudizio principale.
Riformulazione delle questioni
La Corte riformula le questioni in modo unitario: il punto da decidere è se la clausola 5, punto 1, letta insieme con la clausola 4 dell’accordo quadro, con l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, osti a una normativa che subordina la partecipazione alla procedura di conferma alla rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite maturato in precedenza.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che la clausola 5 dell’accordo quadro impone agli Stati membri di adottare misure effettive, proporzionate e sufficientemente dissuasive per prevenire e sanzionare l’abuso di contratti o rapporti a tempo determinato. La trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato è, in linea di principio, una misura idonea a tal fine; non è invece richiesto un cumulo necessario di sanzioni né un risarcimento punitivo.
Tuttavia, il diritto alle ferie annuali retribuite ha natura autonoma e fondamentale. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’articolo 7 della direttiva 2003/88 concretizza il diritto dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che è sufficiente di per sé a conferire un diritto invocabile nei rapporti con il datore di lavoro.
Per questo motivo, la Corte afferma che la clausola 5 non può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato membro a subordinare la misura sanzionatoria dell’abuso alla rinuncia, da parte del lavoratore, a un diritto UE garantito dalla clausola 4 e dall’articolo 7 della direttiva. Le due clausole perseguono finalità diverse e hanno ambiti di applicazione autonomi: la prima sanziona l’abuso, la seconda garantisce parità di trattamento nelle condizioni di impiego.
La Corte aggiunge che, se i magistrati onorari si trovano in situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, l’esclusione totale da qualsiasi diritto alle ferie retribuite non è compatibile con la clausola 4, con l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.
Decisione
La Corte conclude che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, letta con la clausola 4, con l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, osta a una normativa nazionale che imponga ai magistrati onorari, per essere confermati nelle funzioni tramite procedura di valutazione, di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite maturato per il periodo precedente.
Significato pratico
Per gli operatori italiani, la sentenza conferma che una misura di stabilizzazione o conferma non può essere costruita come uno "scambio" in cui il lavoratore perde diritti UE già maturati. La rinuncia ex lege a pretese fondate sul diritto dell’Unione non può essere validamente imposta come condizione di accesso a un meccanismo antiabuso o di conferma del rapporto.
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