Sentenza del 22/03/2019 n. 8101 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane contestava la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la responsabilità solidale della società per dazi e IVA all'importazione relativi a merci provenienti dalla Cina nel 2003. Secondo l'Ufficio, la società aveva partecipato all'operazione fornendo al doganalista certificati di origine, fatture, documenti di trasporto e una perizia, utilizzati per predisporre la dichiarazione doganale contenente valori inferiori a quelli reali. L'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 201 del Codice doganale comunitario e l'insufficiente motivazione sulla mancata prova della consapevolezza, o della ragionevole conoscibilità, dell'erroneità dei dati forniti. Contestava inoltre la qualificazione del rapporto di rappresentanza doganale, poiché il doganalista non aveva prodotto una procura diretta rilasciata dall'importatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, ritenendo fondate congiuntamente le censure. Ha stabilito che la vicenda rientrava nell'art. 201 del Codice doganale comunitario, relativo alle importazioni effettuate mediante dichiarazione doganale, e non nell'art. 202, relativo all'introduzione irregolare senza dichiarazione. La società, pur non avendo presentato direttamente la dichiarazione, poteva essere considerata tra i soggetti responsabili se aveva fornito i dati necessari alla dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto essere, ragionevolmente consapevole della loro erroneità. La CTR non aveva esaminato elementi decisivi, tra cui l'indicazione della stessa società come destinataria sul certificato Form A, il coinvolgimento della sua filiale, il rinvenimento di documenti e timbri utilizzabili per falsificare fatture e l'assenza di una procura diretta al doganalista. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata dichiarata in via definitiva la responsabilità della società, ma è stato disposto un nuovo esame secondo i principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
Art. 201 del Codice doganale comunitario
L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi; il debitore è il dichiarante e possono essere considerati debitori anche coloro che hanno fornito dati errati necessari alla dichiarazione, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
La responsabilità può estendersi oltre il dichiarante formale a chi abbia fornito i dati utilizzati per la dichiarazione, purché sia accertata la consapevolezza, o la ragionevole conoscibilità, della loro erroneità.
Art. 202 del Codice doganale comunitario
L'obbligazione doganale sorge in caso di introduzione irregolare o di sottrazione indebita della merce al controllo doganale.
La norma riguarda una fattispecie diversa da quella dell'importazione accompagnata da dichiarazione doganale. I criteri di responsabilità devono essere applicati in relazione alla specifica condotta prevista dalla norma pertinente.
Art. 5, commi 4 e 5, del Codice doganale comunitario
La persona che dichiari di agire per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a nome e per proprio conto; l'autorità doganale può chiedere la prova del potere di rappresentanza.
Chi invoca la rappresentanza diretta deve dimostrare l'esistenza della procura. In mancanza, il soggetto che presenta la dichiarazione può essere considerato rappresentante indiretto e quindi debitore dell'obbligazione doganale.
Art. 1717 del Codice civile
Il mandatario non può sostituire altri nell'esecuzione dell'incarico senza autorizzazione, salvo specifiche circostanze. La sostituzione o il submandato non valgono automaticamente a conferire una rappresentanza diretta nei confronti dell'importatore.
Art. 2203 del Codice civile
È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o filiale.
Gli atti del dirigente preposto alla filiale possono essere riferiti alla società quando rientrano nell'ambito dei poteri e delle funzioni affidategli.
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 40, comma 2
La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, salvo le eccezioni previste dalla legge.
La rappresentanza diretta nelle dichiarazioni doganali richiede il coinvolgimento di uno spedizioniere abilitato e una procura specifica, rilasciata dal soggetto rappresentato.
D.L. n. 269 del 2003, art. 7
La Corte richiama la norma per evidenziare che, nel regime applicabile, le sanzioni possono essere poste a carico delle persone giuridiche.
Corte di giustizia UE, sentenza 25 gennaio 2017, Ultra-Brag AG, causa C-679/15
Può essere considerata debitrice dell'obbligazione doganale qualunque persona, fisica o giuridica, che possa essere considerata, con i suoi atti, all'origine dell'introduzione irregolare della merce.
Una persona giuridica può rispondere degli atti dei propri dipendenti quando questi operano nell'ambito delle mansioni affidate e per conto dell'impresa. Il principio è applicabile, con gli adattamenti necessari, anche alla fornitura di dati errati per la dichiarazione.
Corte di giustizia UE, sentenza 23 settembre 2004, Spedition Ulustrans, causa C-414/02
La responsabilità di soggetti diversi dal dichiarante non opera automaticamente, ma richiede una valutazione della loro effettiva partecipazione e della conoscenza, o ragionevole conoscibilità, dell'irregolarità.
Massime di principio
- In caso di importazione regolare accompagnata da dichiarazione doganale, la responsabilità deve essere valutata principalmente secondo la disciplina dell'art. 201 del Codice doganale comunitario, anche quando la dichiarazione contiene dati falsi o incompleti.
- Un soggetto che non presenta formalmente la dichiarazione può comunque essere considerato debitore se fornisce documenti o informazioni utilizzati per redigerla e sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, che fossero erronei.
- La mera estraneità formale alla presentazione della dichiarazione non è sufficiente a escludere la responsabilità: devono essere esaminati il ruolo concreto svolto, i documenti forniti, i rapporti con importatore e intermediari e ogni elemento sintomatico della conoscenza dell'irregolarità.
- La rappresentanza diretta deve risultare da una procura specifica e dimostrabile, rilasciata dal soggetto rappresentato al dichiarante abilitato. In assenza della procura, il dichiarante rischia di essere qualificato come rappresentante indiretto e di rispondere dell'obbligazione doganale.
- Le catene di incarichi e subincarichi non attribuiscono automaticamente una valida rappresentanza diretta: occorre verificare espressamente i poteri di sostituzione e la provenienza della procura.
- Per le società, la condotta dei dipendenti o dei responsabili di filiale può essere imputata all'ente quando è compiuta nell'ambito delle mansioni e dei poteri affidati, soprattutto se emergono elementi oggettivi di partecipazione alla predisposizione di documenti falsi o inesatti.
- La consapevolezza dell'irregolarità può essere desunta da indizi concreti, come incongruenze tra certificati e fatture, coinvolgimento diretto di filiali o dipendenti, disponibilità di moduli o timbri falsi, anomalie nella catena degli incarichi e competenza professionale dell'operatore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 154 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 268 - Comm. Trib. Prov. Latina
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 375 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 376 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →