Cassazione Penale, Sentenza n. 16310/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Sciacca fu sottoposta a custodia cautelare in carcere dal 26/01/2017 al 16/11/2018 (659 giorni) per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (ndrangheta, cosca Piromalli). Il G.U.P. la assolse il 16/11/2018 e l'assoluzione fu confermata in appello e divenne definitiva il 07/09/2021. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 10/07/2025, riconobbe la riparazione per ingiusta detenzione e liquidò a favore della Sciacca euro 186.486,45 ritenendo che la detenzione fosse ingiusta e che l'istante non avesse concorso, con dolo o colpa grave, a determinare l'applicazione della misura cautelare. Il Ministero impugnò in Cassazione sostenendo che la Corte di merito non aveva valutato in modo autonomo e ex ante i comportamenti della Sciacca rilevanti ai fini della colpa grave (es. organizzazione di un colloquio per ottenere lavoro, ruolo nella gestione di imprese riconducibili alla cosca, consegna di un trolley, dichiarazioni del collaboratore Furfaro), e che la motivazione era carente e contraddittoria; contestava inoltre la quantificazione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso del Ministero: ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio di riparazione. I giudici di legittimità hanno censurato la Corte territoriale per non avere svolto un autonomo e specifico esame ex ante dei fatti a fini riparatori (art. 314 c.p.p.), limitandosi a riprodurre le argomentazioni del giudice di merito che aveva pronunciato l'assoluzione; la carenza motivazionale è stata ritenuta tale da invalidare la decisione sulla sussistenza o meno di colpa grave ostativa alla riparazione. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, la censura relativa alla quantificazione dell'indennizzo (art. 315 c.p.p.) è stata assorbita. La Corte di cassazione ha inoltre rimesso alla Corte d'appello la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione prevedendo l'esclusione del beneficio quando l'interessato abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. La Corte afferma che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, in termini ex ante, se i comportamenti accertati abbiano creato la falsa apparenza della configurabilità del reato, anche quando tali comportamenti non costituiscano di per sé reato.
art. 315 cod. proc. pen.
Riguarda la quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Nella vicenda il motivo relativo alla misura dell'indennizzo è stato trattato come subordinato e assorbito dall'annullamento deciso sulla valutazione della colpa grave, ma la Corte richiama indirettamente che la motivazione della quantificazione deve essere adeguata quando si scosta dal criterio aritmetico.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve svolgere una valutazione autonoma ed ex ante dei fatti: non è sufficiente riprodurre la motivazione del processo penale di merito che ha portato all'assoluzione.
- La 'colpa grave' ai fini dell'art. 314 c.p.p. può consistere in comportamenti che non integrano di per sé reato, purché tali condotte abbiano creato la falsa apparenza che giustificasse la misura cautelare; tali elementi devono essere esaminati e motivati singolarmente.
- Se il giudice della riparazione omette di valutare specifici elementi fattuali che hanno fondato l'ordinanza cautelare, la decisione è vulnerabile e può essere annullata in Cassazione con rinvio.
- La quantificazione dell'indennizzo deve essere adeguatamente motivata, specialmente se si discosta dal criterio aritmetico previsto; tuttavia la questione della misura può risultare assorbita se il giudizio sulla responsabilità ostativa è annullato.
- In casi analoghi le parti devono fornire e il giudice valutare espressamente i singoli comportamenti che possono aver favorito l'adozione della misura cautelare, indicando perché tali comportamenti non configurino colpa grave o, al contrario, perché la colpa grave impedisca la riparazione.
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