Ordinanza n. 2747/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari, 1) del decreto di esclusione n. MPI.AOOUSPCN. registro ufficiale.U.0012726.30-10-2025 dal concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo; 2) della relativa graduatoria dei vincitori/idonei per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), pubblicata il 3.11.2025 dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; con conseguente reinserimento, con misure cautelari, nella citata graduatoria, in particolare quella dei soli idonei, alla posizione n. 37 con punti 166.75 (di cui pt 88,00 per la prova scritta; pt 71.00 per la prova orale e pt 7.75 per i titoli posseduti) come da valutazione effettuata a seguito dell’espletamento delle prove concorsuali; 4) dell’allegato “A” del Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui la suddetta tabella A, per la classe A-27, prevede che, “a partire dall’anno 2000/2001, la laurea in ingegneria (vecchio ordinamento) è titolo di accesso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali(o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (quattro semestrali) di f isica generale, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico”, per cui non consentirebbe, secondo l’interpretazione fornita dalla P.A. Scolastica, alla laurea in Ingegneria posseduta dal ricorrente di essere considerato valido titolo di accesso concorsuale; 5) del D.M.255/2023 nella parte in cui ha introdotto retroattivamente nuovi standard di valutazione dei titoli di accesso (essendo la procedura concorsuale regolata dal D.M. 205/2023); 6) del Decreto Dipartimentale n° 3059 del 10.12.2024, di indizione del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 26.10.2023, n. 205, nella parte in cui al punto i) del comma 1 dell’art. 4 (requisiti di ammissione al concorso), esso prevede che sono ammessi alla procedura concorsuale i candidati in possesso di “laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” e che, secondo l’interpretazione fornita dalla P.A. Scolastica, non sarebbe in possesso del ricorrente ai fini dell’accesso al concorso de quo; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche di eventuale rettifica della graduatoria impugnata con il presente ricorso, anche ai fini della sua disapplicazione, nella parte in cui non include il ricorrente con il punteggio maturato in sede concorsuale. Con la condanna in forma specifica della controparte ministeriale resistente a disporre l’inserimento con effetti definitivi, del docente Prof. Ing. Munafò Tindaro, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella graduatoria degli idonei del concorso D.M. 205/2023 al fine di essere assunto, tramite lo scorrimento degli idonei nella classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), con diritto alla nomina in ruolo dopo l'anno di prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso docenti per la classe A027, graduatoria degli idonei e disposizioni regolamentari e concorsuali relative ai requisiti di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, relativamente alla classe A027 (Matematica e Fisica), nonché la graduatoria dei vincitori e degli idonei nella parte in cui non lo include. Ha chiesto il reinserimento nella graduatoria degli idonei con il punteggio maturato nelle prove concorsuali e nei titoli, oltre alla condanna dell’amministrazione all’inserimento definitivo e all’assunzione mediante scorrimento. Sono stati inoltre impugnati il D.M. 255/2023, nella parte relativa ai requisiti di accesso per la classe A027, il D.D. 3059/2024, nella parte relativa ai requisiti di ammissione, e il D.M. 205/2023, deducendo che l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto non valido il titolo di laurea in ingegneria posseduto dal ricorrente e avrebbe applicato retroattivamente nuovi standard di valutazione dei titoli, benché la procedura fosse regolata dal D.M. 205/2023. È stata proposta domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi disposto la sospensione né altra misura cautelare incidente sugli effetti degli atti impugnati, rilevando che, nelle more della definizione del giudizio, non sussistono i presupposti per modificarne gli effetti. La causa è stata fissata per la trattazione di merito all’udienza pubblica del 26 gennaio 2027. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare incidente sugli effetti dell’atto impugnato.
D.M. 205/2023
Indicato come decreto ministeriale che disciplina la procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente.
D.M. 255/2023
Impugnato nella parte relativa ai requisiti e agli standard dei titoli di accesso per la classe di concorso A027.
D.D. 3059/2024
art. 4, comma 1, lett. i)
Impugnato nella parte in cui individua i requisiti di ammissione al concorso, tra cui il possesso di un titolo coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. senza sospendere o modificare gli effetti degli atti impugnati.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una modalità alternativa di tutela cautelare e presuppone che, nelle more della decisione definitiva, non ricorrano esigenze tali da giustificare l’incisione immediata sugli effetti del provvedimento amministrativo.
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