Sentenza del 25/01/2016 n. 168 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Contributi di bonifica - Ingiunzione di pagamento - Ruolo successivo al 1 giugno 2008 - Indicazione del responsabile del procedimento d'ingiunzione - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato un'ingiunzione di pagamento di euro 12.468,31 relativa a canoni di utenza irrigua e contributi consortili, contestandone la genericità, il difetto di motivazione, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa indicazione dell'esecutività del ruolo, la validità della notifica e l'errata determinazione delle superfici irrigate e dei consumi. La questione decisiva è stata l'omessa indicazione, nell'ingiunzione notificata dalla SO.G.E.T. dopo il 1 giugno 2008, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'ingiunzione, essendo indicato soltanto il responsabile dell'iscrizione nella lista di carico presso il Consorzio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto valida la notifica dell'ingiunzione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, poiché l'ingiunzione prevista dal r.d. n. 639/1910 è equivalente, ai fini della riscossione, alla cartella di pagamento. Tuttavia, proprio per tale equivalenza, ha applicato in via costituzionalmente orientata l'obbligo di indicare anche il responsabile del procedimento di emissione e notificazione. Poiché tale indicazione mancava e la pretesa riguardava una nota di carico del 2013, l'ingiunzione è stata dichiarata nulla ai sensi dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti e le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Regio decreto n. 639/1910
Disciplina l'ingiunzione fiscale utilizzata per la riscossione da parte degli enti pubblici e dei soggetti incaricati. Nel caso esaminato, l'ingiunzione è stata considerata equivalente alla cartella di pagamento ai fini degli obblighi formali.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, comma 5, lettera b)
Consente agli enti locali di affidare a soggetti terzi la gestione e la riscossione delle proprie entrate, come avvenuto con l'affidamento del servizio alla SO.G.E.T.
D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 2, convertito nella legge n. 31/2008
Ha esteso la procedura dell'ingiunzione prevista dal r.d. n. 639/1910 alle riscossioni svolte direttamente dagli enti o dai soggetti incaricati, distinguendola dalla riscossione mediante ruolo riservata agli agenti della riscossione.
D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella legge n. 31/2008
La cartella di pagamento contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
L'obbligo di indicare i responsabili dei diversi procedimenti si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. La decisione ha ritenuto tale obbligo applicabile anche all'ingiunzione fiscale, quando questa svolge la stessa funzione sostanziale della cartella di pagamento.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Prevede le modalità di notificazione della cartella di pagamento. Poiché l'ingiunzione fiscale è stata equiparata alla cartella, la notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento è stata ritenuta valida.
Massime di principio
- Quando un'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 è utilizzata per una riscossione affidata a un concessionario e svolge la stessa funzione di una cartella di pagamento, deve rispettare gli obblighi informativi sostanziali previsti per quest'ultima.
- Per gli atti relativi a ruoli o carichi formati dopo il 1 giugno 2008, l'indicazione del solo responsabile dell'iscrizione o della formazione del carico non è sufficiente: devono essere individuati anche i responsabili dell'emissione e della notificazione dell'atto, quando distinti.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento può comportare la nullità dell'ingiunzione, non una mera irregolarità, se l'atto rientra nell'ambito temporale e funzionale della disciplina applicata dalla sentenza.
- La notifica dell'ingiunzione mediante raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida quando l'ingiunzione è assimilabile alla cartella di pagamento.
- Una volta accertato un vizio formale determinante, il giudice può dichiarare nullo l'atto senza esaminare le ulteriori contestazioni sul merito della pretesa, che restano assorbite.
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