Sentenza del 27/01/2016 n. 1511 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio del registro aveva elevato da 25 a 56 milioni di lire il valore di un appartamento, con cantina e giardino, venduto il 9 marzo 1982. S.G., l'altra parte alienante e l'acquirente avevano impugnato l'avviso sostenendone la nullità per difetto di motivazione e contestando il valore accertato. Dopo l'accoglimento dei ricorsi da parte della Commissione tributaria di primo grado e la conferma in appello, la Commissione tributaria centrale aveva ritenuto legittimo l'avviso. S.G. ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, l'insufficienza della motivazione dell'avviso, che avrebbe indicato soltanto il metodo e le norme applicate senza spiegare il ragionamento giuridico e fattuale; dall'altro, la mancanza di elementi essenziali dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi per violazione del principio di autosufficienza del ricorso previsto dall'art. 366 c.p.c. Il ricorrente aveva contestato la sufficienza della motivazione dell'avviso senza trascrivere nel ricorso i passaggi dell'atto ritenuti omessi o inadeguati, impedendo alla Corte di verificare la censura sulla base del solo ricorso. Il ricorso è stato pertanto rigettato e S.G. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 1.800 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve consentire alla Corte di comprendere e verificare la censura sulla base del suo contenuto, senza dover ricercare autonomamente negli atti processuali o amministrativi i fatti e i passaggi rilevanti. Se si contesta la motivazione di un avviso, occorre riportare nel ricorso le parti dell'atto ritenute carenti.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione degli atti tributari, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa.
D.P.R. n. 634 del 1972, art. 48
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'accertamento del valore ai fini dell'imposta di registro e alla motivazione dell'atto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiamato dal ricorrente in materia di requisiti motivazionali degli atti di accertamento tributario.
Legge n. 241 del 1990, artt. 3 e 21-septies
Richiamati dal ricorrente rispettivamente per l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo e per la dedotta nullità dell'atto privo di elementi essenziali.
Legge Comunitaria n. 88 del 2009
Richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne esaminasse nel merito l'applicazione, avendo dichiarato inammissibili le censure per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che un avviso di accertamento è immotivato: bisogna trascrivere o riportare in modo puntuale le parti dell'avviso che dimostrerebbero l'omissione o l'insufficienza della motivazione.
- Il principio di autosufficienza consente alla Corte di esaminare la censura sulla base del solo ricorso; l'omessa riproduzione del contenuto essenziale dell'atto amministrativo può comportare l'inammissibilità, anche se la questione sostanziale potrebbe essere fondata.
- La motivazione dell'avviso deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento, ma la verifica di tale requisito deve essere sostenuta da una contestazione concreta e documentata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali, la Corte può non esaminare nel merito se l'avviso fosse effettivamente legittimo o adeguatamente motivato.
- La parte soccombente in cassazione, anche per ragioni di inammissibilità, è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali.
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