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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27108 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che aveva ritenuto illegittima la cartella relativa a oneri di bonifica. La CTR aveva ravvisato, da un lato, un difetto di motivazione della cartella per la mancata indicazione dei piani di classifica e, dall'altro, l'assenza della prova di un concreto vantaggio incrementativo o idraulico arrecato dalle opere consortili ai terreni del contribuente. Il Consorzio ha contestato tali conclusioni, sostenendo che l'inserimento dei terreni nel perimetro di contribuenza e la delibera regionale determinativa dei contributi fossero sufficienti a fondare la pretesa, salvo prova contraria del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Consorzio, ritenendo errata la confusione operata dalla CTR tra motivazione dell'atto impositivo e prova della pretesa tributaria. Ha inoltre stabilito che l'inserimento dei terreni nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica fa presumere il vantaggio derivante dalle opere di bonifica, in base all'art. 860 c.c. e all'art. 10 del R.D. n. 215/1933. Spetta quindi al contribuente allegare fatti specifici idonei a dimostrare l'assenza di qualsiasi vantaggio, lasciando al Consorzio la possibilità di contestarli e provarne l'infondatezza. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato respinto. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 860 del codice civile

    La norma costituisce, insieme alla disciplina speciale sui consorzi di bonifica, il fondamento della presunzione secondo cui i proprietari di terreni ricompresi nel comprensorio consortile traggono un vantaggio dalle opere di bonifica e sono pertanto assoggettabili al contributo.

  • Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10

    La disposizione concorre a fondare la presunzione di sussistenza del vantaggio consortile per i terreni inseriti nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica.

  • Art. 2697 del codice civile

    La disciplina dell'onere della prova deve essere applicata distinguendo tra motivazione dell'atto impositivo e prova processuale della pretesa. L'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica consente al Consorzio di avvalersi della presunzione, mentre il contribuente deve allegare fatti specifici contrari.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, del codice di procedura civile

    Sono richiamati per i motivi di ricorso relativi, rispettivamente, alla nullità del procedimento o della sentenza e al vizio di motivazione.

  • Art. 395, n. 4, del codice di procedura civile

    La Corte ha ritenuto che l'eventuale errore della CTR nell'affermare che una questione non fosse stata dedotta avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione, non mediante ricorso per cassazione.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    È stato invocato dal Consorzio per denunciare una presunta ultrapetizione o pronuncia su una questione non dedotta, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 111 della Costituzione

    È stato richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo, senza che la relativa censura sia stata accolta.

Massime di principio

  • Nei contributi consortili di bonifica, l'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica normalmente comporta una presunzione di vantaggio derivante dalle opere consortili.
  • Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente l'assenza di vantaggio: deve allegare fatti concreti e specifici che dimostrino che il fondo non riceve alcun beneficio dalle opere di bonifica.
  • La motivazione della cartella e la prova della fondatezza della pretesa sono piani distinti: un eventuale difetto motivazionale riguarda la validità formale dell'atto, mentre la prova del vantaggio viene valutata nel processo.
  • La mancata indicazione dettagliata nella cartella dei piani di classifica o del perimetro di contribuenza non comporta automaticamente l'obbligo del Consorzio di dimostrare da zero il vantaggio specifico, se l'inclusione dell'immobile negli atti consortili è documentata.
  • La sentenza non ha definitivamente riconosciuto il credito del Consorzio, ma ha cassato la decisione sfavorevole e disposto un nuovo giudizio di rinvio, nel quale dovranno essere accertati gli ulteriori fatti rilevanti.

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