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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-339/16

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018. — Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid contro Commissione europea. — Ambiente – Regolamento (UE) 2016/646 – Emissioni inquinanti dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) – Fissazione, per le emissioni di ossidi di azoto, dei valori limite (NTE), durante le prove relative alle emissioni in condizioni reali di guida (RDE) – Ricorso di annullamento – Poteri di un’autorità comunale in materia di tutela dell’ambiente di limitare la circolazione di taluni veicoli – Incidenza diretta – Ricevibilità – Incompetenza della Commissione – Rispetto delle norme giuridiche di rango superiore – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento – Responsabilità extracontrattuale – Risarcimento di un asserito danno all’immagine e alla reputazione. — Cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16

Giurisprudenza europea62016TJ0339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale accoglie in parte i ricorsi di Parigi, Bruxelles e Madrid contro il regolamento (UE) 2016/646, relativo ai valori NTE delle prove RDE per le emissioni di NOx dei veicoli EUR 6. Riconosce che il regolamento incide direttamente sui poteri degli enti locali di limitare la circolazione dei veicoli per ragioni ambientali e annulla la sola parte che fissa i fattori di conformità per gli ossidi di azoto, ritenendola una modifica di un elemento essenziale del regolamento base. Mantiene però gli effetti dell’annullamento per un periodo transitorio massimo di dodici mesi e respinge la domanda di risarcimento della Ville de Paris.

Annullamento parziale del regolamento (UE) 2016/646 sui valori NTE/RDE per gli ossidi di azoto nei veicoli EUR 6 e dichiarazione di ricevibilità dei ricorsi di enti locali direttamente incisi nei loro poteri di limitazione del traffico

La questione giuridica

Se il regolamento (UE) 2016/646, che fissa fattori di conformità e valori NTE per le prove RDE sulle emissioni di NOx, fosse adottato dalla Commissione nel limite delle sue competenze di esecuzione oppure se, in sostanza, modificasse un elemento essenziale del regolamento base (CE) n. 715/2007; se gli enti locali ricorrenti fossero direttamente interessati e se il regolamento comportasse misure di esecuzione; e se vi fossero i presupposti per un risarcimento del danno all’immagine dedotto dalla Ville de Paris.

Principio di diritto

La Commissione non poteva, mediante un atto di esecuzione adottato in comitatologia, fissare per le prove RDE valori NTE di ossidi di azoto superiori ai limiti EUR 6 stabiliti dal regolamento (CE) n. 715/2007, perché ciò equivaleva a modificare un elemento essenziale riservato al legislatore dell’Unione. Gli enti locali con competenze effettive in materia di limitazione della circolazione per ragioni ambientali sono direttamente interessati da tale regolamento e i loro ricorsi sono ricevibili; tuttavia, è annullata solo la parte relativa ai fattori di conformità per gli NOx, con mantenimento temporale degli effetti fino a nuova normativa, mentre la domanda risarcitoria della Ville de Paris è respinta per difetto di prova del danno.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 114 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva 2007/46/CE
  • Direttiva 2008/50/CE
  • Regolamento (CE) n. 715/2007
  • Regolamento (CE) n. 692/2008
  • Regolamento (UE) 2016/646
  • Regolamento (UE) 2016/427
  • Regolamento (UE) 2016/1628
  • Regolamento (UE) n. 167/2013
  • Regolamento (UE) n. 168/2013
  • Regolamento (UE) n. 182/2011
  • Decisione 1999/468/CE

Annullamento parziale del regolamento (UE) 2016/646 sui valori NTE/RDE per gli ossidi di azoto nei veicoli EUR 6

La pronuncia riguarda tre ricorsi diretti di annullamento proposti da enti locali europei contro il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, inserito nel quadro dell’omologazione dei veicoli leggeri e delle prove sulle emissioni in condizioni reali di guida (RDE). Il Tribunale affronta anche una domanda di risarcimento della Ville de Paris per asserito danno all’immagine e alla reputazione.

Fatti e contesto normativo

Il regolamento impugnato modifica il regolamento (CE) n. 692/2008, attuativo del regolamento (CE) n. 715/2007, e introduce per le prove RDE valori NTE (not to exceed) per gli ossidi di azoto mediante fattori di conformità CF pollutant. Il sistema europeo di omologazione dei veicoli è costruito attorno alla direttiva 2007/46/CE e ai regolamenti settoriali sulle emissioni; tra i riferimenti centrali figurano anche la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente e il regolamento n. 182/2011 sulla comitatologia.

Ricevibilità dei ricorsi

La Commissione contestava la ricevibilità, sostenendo che il regolamento non comportasse misure di esecuzione nei confronti delle città ricorrenti e non le riguardasse direttamente. Il Tribunale qualifica il regolamento impugnato come atto regolamentare non legislativo e senza misure di esecuzione nei confronti delle ricorrenti; soprattutto, ritiene che esso incida direttamente sulla loro posizione giuridica perché limita, in pratica e in diritto, la possibilità di adottare misure mirate di restrizione della circolazione basate sulle emissioni dei veicoli conformi alla norma EUR 6 e ai valori NTE introdotti dal regolamento stesso.

Ragionamento sulla direttiva 2007/46 e sui poteri locali

Il punto decisivo dell’analisi riguarda l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2007/46, interpretato in senso letterale, sistematico e teleologico. Il Tribunale afferma che questa disposizione impedisce agli Stati membri, e quindi anche alle autorità territoriali che esercitano poteri pubblici in materia ambientale e di traffico, di vietare o limitare la circolazione su strada dei veicoli che soddisfano i requisiti armonizzati dell’Unione per ragioni connesse agli aspetti tecnici disciplinati dalla direttiva. Ne consegue che una misura locale mirata, fondata sul livello di emissioni di veicoli che rispettano la norma EUR 6 ma non i limiti NTE stabiliti dal regolamento impugnato, sarebbe neutralizzata dal quadro armonizzato dell’Unione.

Incompetenza della Commissione

Il Tribunale accoglie il nucleo dei motivi di annullamento: i limiti di emissione di ossidi di azoto fissati nell’allegato I del regolamento n. 715/2007 costituiscono un elemento essenziale dell’atto base, riservato al legislatore dell’Unione. Fissando valori NTE mediante fattori di conformità pari a 2,1 in fase transitoria e 1,5 in via definitiva, la Commissione non si è limitata a definire modalità tecniche di prova, ma ha di fatto alterato il contenuto sostanziale del limite normativo, rendendo possibile il superamento in RDE di valori molto superiori a quelli EUR 6. Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui si tratterebbe di una mera correzione tecnica o statistica: in concreto, il sistema adottato non consente di verificare con ragionevole affidabilità il rispetto dei limiti EUR 6 durante le prove reali.

Violazione del regolamento base e assorbimento degli altri motivi

Poiché la Commissione ha ecceduto i limiti delle competenze di esecuzione conferitele dal regolamento n. 715/2007, la stessa condotta integra anche una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, che rende obbligatorio il rispetto dei limiti dell’allegato I. Il Tribunale non ritiene necessario esaminare gli ulteriori motivi di violazione di norme superiori e sviamento di potere, perché la censura relativa all’incompetenza è sufficiente a fondare l’annullamento parziale.

Portata dell’annullamento

L’annullamento non investe l’intero regolamento. Il Tribunale annulla soltanto il punto 2 dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/646, limitatamente alle parti che fissano nei punti 2.1.1 e 2.1.2 dell’allegato III A del regolamento n. 692/2008 i valori del fattore di conformità definitivo e temporaneo per la massa degli ossidi di azoto. Le altre disposizioni, incluse quelle procedurali sulle prove RDE e la funzione di trasferimento, sono considerate separabili e restano in vigore.

Effetti temporali dell’annullamento

Per evitare un vuoto normativo e incertezze sulla validità delle omologazioni già concesse o negate, il Tribunale applica l’articolo 264, secondo comma, TFUE e mantiene gli effetti della disposizione annullata per un periodo transitorio ragionevole, non superiore a dodici mesi dalla data in cui la sentenza produrrà effetti, in attesa di una nuova normativa sostitutiva.

Domanda di risarcimento della Ville de Paris

La domanda ex articolo 268 TFUE è respinta. Il Tribunale rileva che il danno all’immagine e alla reputazione dedotto non è dimostrato con elementi concreti e che, in ogni caso, l’eventuale pregiudizio immateriale si presta a essere riparato attraverso l’annullamento della disposizione censurata più che con un ulteriore risarcimento simbolico.

Dispositivo e rilievo pratico

Il dispositivo annulla parzialmente il regolamento, respinge il resto dei ricorsi e pone le spese a carico della Commissione, che sopporta anche metà delle spese delle ricorrenti. Per gli operatori del settore automotive e per gli enti territoriali, la sentenza chiarisce due aspetti centrali: la Commissione non può alterare elementi essenziali del regime di emissioni mediante atti di esecuzione, e le città possono invocare la legittimazione diretta quando un atto UE incide concretamente sui loro poteri di regolazione del traffico in funzione ambientale.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicoliemissioni inquinantiqualità dell’ariaricorso di annullamentoresponsabilità extracontrattuale

Testo integrale

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