Cassazione Penale, Sentenza n. 21491/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati colpiti dal reato di traffico di stupefacenti (artt. 110 c.p., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9/10/1990, n. 309). Canaj deduceva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., che la Corte territoriale aveva illegittimamente ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990) basandosi esclusivamente sul dato ponderale senza considerare la scarsa qualità/purezza della sostanza e la concreta offensività (capacità drogante) risultante dalla relazione tecnica. Dhijari proponeva due motivi: (1) analoga censura sull'aggravante per le medesime ragioni di qualità/purezza della sostanza; (2) vizio di motivazione ex art. 133 c.p. sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte d'appello aveva equiparato le pene dei due imputati nonostante la recidiva contestata a Canaj.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivatamente accertato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 valutando il principio attivo puro rinvenuto (1.041,9380 g di eroina e 412,418 g di 6-MAM) e il numero di dosi ricavabili (41.677 dosi da eroina e 16.496 da 6‑MAM, complessivamente 58.173 dosi), quantità oggettivamente così rilevante da esonerare il giudice da un'onere motivazionale più stringente circa la concreta offensività. Le doglianze sulla scarsa purezza sono state ritenute generiche e non idonee a dimostrare che la bassa percentuale di principio attivo incidesse sulla quantificazione del principio attivo e sul numero di dosi. Quanto al secondo motivo di Dhijari, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio e che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (con equivalenza) sia esercizio discrezionale non sindacabile in Cassazione, soprattutto posto che la pena base risultava al di sotto del medio edittale e la Corte d'appello ha indicato i parametri rilevanti (gravezza del reato, disponibilità di una sede per occultare le sostanze, ingente quantità). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi confermata nei suoi effetti.
Norme richiamate
Codice penale
art. 110 c.p.; art. 133 c.p.
L'art. 110 c.p. è richiamato per la concorso di persone nel reato. L'art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena) è interpretato nel senso che, se la pena base viene fissata al di sotto o intorno al medio edittale, è sufficiente una motivazione dei criteri utilizzati anche sintetica; l'onere motivazionale pieno scatta se la pena base è pari o superiore al medio edittale.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sugli stupefacenti)
art. 73; art. 80, comma 2
L'art. 73 (illecita detenzione e traffico) configura il reato; l'art. 80 comma 2 stabilisce l'aggravante per l'ingente quantità. La Corte ha interpretato l'aggravante sulla base del criterio quantitativo basato sul principio attivo e sul numero di dosi ricavabili, conformemente alla giurisprudenza consolidata.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 616; art. 624
L'art. 606 c.p.p. disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) e qui è stato richiamato per inquadrare i motivi proposti; la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici o non ammissibili. L'art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità) è applicato per condannare i ricorrenti alle spese e a sanzioni pecuniarie; l'art. 624 c.p.p. (richiesto dal P.G. per la declaratoria di irrevocabilità) è stato evocato nella fase istruttoria/procura, ma la decisione della Cassazione è stata la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con conferma della condanna e dei relativi effetti.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi) e seguiti
La Corte ha applicato il criterio delle Sezioni Unite secondo cui per individuare la soglia di 'ingente quantità' si utilizza il rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellare detenibile; la soglia così determinata è indicativa e impone al giudice una valutazione concreta: quanto più elevato è il numero di dosi ricavabili, tanto meno stringente l'onere motivazionale sulla concreta offensività.
Massime di principio
- Per l'aggravante di 'ingente quantità' (art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990) il giudice può fondarsi sul calcolo del principio attivo puro e sul numero di dosi ricavabili: quantità molto elevate esonerano da una motivazione particolarmente approfondita sulla 'capacità drogante'.
- Contestare la sussistenza dell'aggravante argomentando solo la bassa purezza della sostanza è insufficiente: l'appellante deve dimostrare in che modo la scarsa purezza incide sul dato di principio attivo e sul numero di dosi estraibili.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi è illogicità, contraddittorietà o mero arbitrio nella motivazione.
- In tema di determinazione della pena, se la pena base è fissata al di sotto o intorno al medio edittale, la motivazione può essere sintetica purché indichi i parametri dell'art. 133 c.p.; motivazioni più analitiche sono richieste quando la pena raggiunge o supera il medio edittale.
- Ricorsi per cassazione che si limitano a rivisitare il merito fattuale senza produrre specifici elementi di diritto o di fatto idonei a dimostrare vizi motivazionali rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
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