Sentenza del 18/05/2016 n. 10185 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo erronea la declaratoria di tardività dell'appello. Ha cassato la sentenza della C.T.R. e rinviato la causa alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il merito della controversia tributaria non è stato deciso dalla Cassazione, poiché dovrà essere esaminato dal giudice del rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Lombardia che aveva dichiarato tardivo il suo appello contro la decisione della C.T.P. di Milano. La sentenza di primo grado era stata depositata il 31 ottobre 2006 e non notificata; pertanto si applicava il termine lungo di un anno e quarantasei giorni, comprensivo della sospensione feriale, con scadenza prorogata al 17 dicembre 2007 poiché il termine cadeva di domenica. L'appello era stato inviato per la notificazione il 12 dicembre 2007 e ricevuto dalla contribuente il 14 dicembre 2007, quindi tempestivamente. L'Agenzia ha inoltre contestato la nullità della decisione d'appello per erronea applicazione delle norme sui termini di impugnazione.
Norme richiamate
Art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il termine per proporre appello nel processo tributario; la sua applicazione deve essere coordinata con le regole sul termine lungo quando la sentenza non è stata notificata.
Art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Rileva nel sistema dei termini processuali del contenzioso tributario e concorre, insieme alle altre disposizioni richiamate, a determinare il termine per l'impugnazione.
Art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992
Regola gli effetti delle notificazioni nel processo tributario e va coordinato con le modalità concrete di notificazione dell'atto di appello.
Art. 327 c.p.c.
Prevede il termine lungo per impugnare le sentenze non notificate. Nel caso esaminato il termine è stato calcolato in un anno e quarantasei giorni, tenendo conto della sospensione feriale.
Norme sulla proroga dei termini processuali in scadenza festiva
Quando il termine scade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo; per questo la scadenza del 16 dicembre 2007, domenica, è stata prorogata al 17 dicembre 2007.
Massime di principio
- Quando una sentenza tributaria non è notificata, per l'impugnazione si applica normalmente il termine lungo previsto dalla legge, calcolato considerando anche la sospensione feriale quando applicabile.
- Per verificare la tempestività di una notificazione occorre esaminare le date effettive di spedizione e di perfezionamento, non soltanto la data indicata nella sentenza o un'erronea ricostruzione del giudice.
- Se il termine scade in un giorno festivo, la scadenza slitta per legge al primo giorno lavorativo successivo.
- L'errata dichiarazione di tardività dell'impugnazione impedisce l'esame del merito e costituisce un vizio processuale autonomamente censurabile, senza necessità di formulare già in cassazione contestazioni sul merito della pretesa tributaria.
- Una formula dispositiva come "conferma la sentenza di primo grado" non dimostra necessariamente che il giudice abbia deciso il merito: occorre interpretarla insieme alla motivazione e al contenuto effettivo della decisione.
- La cassazione con rinvio per errore sui termini processuali non risolve la controversia sostanziale, ma restituisce la causa al giudice competente affinché esamini l'impugnazione tempestivamente proposta e decida anche sulle spese.
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