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Sentenza

Sentenza n. 12933/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- comunicato a mezzo pec in data 25 giugno 2025 (all.1) prot.N.-OMISSIS-, con cui l'INPS ha rigetto l'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale prot.-OMISSIS-.-OMISSIS- (all.13); - di ogni atto antecedente, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202511200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'accesso all'Assegno di Integrazione Salariale del FIS per mancanza di ordini, commesse e lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego dell'INPS relativo all'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale, presentata per 31 lavoratori e per 26 settimane, sostenendo la violazione degli artt. 11, 29 e 30 del d.lgs. n. 148/2015, dell'art. 1 del d.m. n. 95442/2016 e degli artt. 3, 27 e 41 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia grave e manifesta. La ricorrente ha dedotto che la crisi aziendale era derivata dalla decisione unilaterale e imprevedibile dell'appaltatore principale di sospendere le attività affidate e i pagamenti, evento estraneo alla propria sfera di controllo e assimilabile alla forza maggiore. L'INPS ha invece ritenuto che la situazione costituisse un rischio contrattuale assunto dalla subappaltatrice e non una mancanza di lavoro o di commesse non imputabile ai sensi della normativa sull'integrazione salariale. L'Istituto ha inoltre eccepito la tardività del ricorso e l'assenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall'esame dell'eccezione di irricevibilità, ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che il diniego dell'ammissione ai trattamenti di integrazione salariale involge un'ampia discrezionalità tecnica dell'ente previdenziale, sindacabile solo per manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, l'INPS aveva svolto un'istruttoria approfondita, anche mediante soccorso istruttorio, acquisendo il contratto quadro di subappalto, gli addenda e le offerte commerciali relative ad altri clienti, e aveva motivato analiticamente il diniego. Le clausole contrattuali disciplinavano espressamente la possibilità di sospensione, anche totale, delle attività, escludendo il risarcimento salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e documentate. Tale regolamentazione escludeva che la sospensione fosse un evento oggettivamente inevitabile o del tutto imprevedibile e riconduceva la vicenda al rischio contrattuale ordinario della subappaltatrice. La matrice pubblicistica della commessa sottostante non è stata ritenuta decisiva, poiché la sospensione era stata disposta autonomamente dall'appaltatore principale, senza coinvolgimento di Consip o Sogei, sicché la controversia riguardava esclusivamente i rapporti privatistici tra appaltatore e subappaltatore. L'integrazione salariale non può essere utilizzata per socializzare il rischio derivante dai rapporti contrattuali dell'impresa con altri operatori economici. Eventuali inadempimenti dell'appaltatore avrebbero dovuto essere fatti valere nelle sedi contrattuali e risarcitorie proprie, anche considerando le iniziative negoziali e amministrative intraprese dalla società. Il richiamo ai parametri costituzionali è stato ritenuto privo di autonoma consistenza. Il ricorso è stato respinto e le spese compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 148/2015

    Il requisito della non imputabilità della situazione aziendale costituisce presupposto per l'accesso all'integrazione salariale; non ricorre quando la crisi deriva dal rischio contrattuale ordinario assunto dall'impresa.

  • art. 29 d.lgs. n. 148/2015

    Richiamato quale disposizione della disciplina applicabile all'Assegno di Integrazione Salariale del FIS, nel quadro dei presupposti normativi valutati dall'INPS.

  • art. 30 d.lgs. n. 148/2015

    Richiamato quale disposizione della disciplina applicabile all'Assegno di Integrazione Salariale del FIS.

  • art. 3 d.m. n. 95442/2016

    La causale della mancanza di lavoro o di commesse non comprende la situazione derivante dalla sospensione delle attività riconducibile al rischio contrattuale assunto nei rapporti con l'appaltatore principale.

  • art. 1 d.m. n. 95442/2016

    Richiamato quale fonte regolatrice dei presupposti dell'intervento di integrazione salariale.

  • art. 119, comma 11, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato in relazione all'istanza di pagamento diretto proposta dalla subappaltatrice nei confronti dell'amministrazione beneficiaria, quale strumento di tutela distinto dall'integrazione salariale.

  • art. 3 Cost.

    Il richiamo al principio di eguaglianza non presenta autonoma rilevanza costituzionale in assenza di una specifica questione distinta dalle censure di legittimità dell'atto.

  • art. 27 Cost.

    Il richiamo al parametro costituzionale è stato ritenuto privo di autonoma consistenza nel giudizio.

  • art. 41 Cost.

    Il richiamo alla libertà di iniziativa economica non evidenzia una specifica questione di legittimità costituzionale della disciplina applicata.

Massime di principio

  • Il diniego dell'ammissione ai trattamenti di integrazione salariale è espressione di ampia discrezionalità tecnica dell'ente previdenziale e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti.
  • La causale della mancanza di lavoro o di commesse e il requisito della non imputabilità non ricorrono quando la riduzione o sospensione dell'attività dipende da un rischio contrattuale ordinario assunto dall'impresa nei rapporti con l'appaltatore principale.
  • La circostanza che il contratto di subappalto disciplini espressamente la possibilità di sospensione delle attività è incompatibile, di regola, con la qualificazione della sospensione come evento oggettivamente inevitabile e del tutto imprevedibile.
  • L'integrazione salariale, in quanto istituto eccezionale finanziato dalla collettività, non può essere utilizzata per socializzare il rischio derivante da patologie o inadempimenti dei rapporti contrattuali tra operatori economici; tali vicende devono essere fatte valere mediante gli ordinari rimedi contrattuali e risarcitori.
  • La natura pubblicistica della commessa principale non rende automaticamente esogena la crisi della subappaltatrice quando la sospensione delle attività sia stata decisa autonomamente dall'appaltatore principale, senza coinvolgimento della stazione appaltante o dell'amministrazione beneficiaria.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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