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Ordinanza

Ordinanza n. 9933/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - della determina della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022 avente ad oggetto “DM 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – Adempimenti attuativi”, oltre atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, ivi comprese le delibere adottate dalle ASL della Regione Abruzzo (ASL 01 Avezzano Sulmona L’Aquila, ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, ASL 03 Pescara, ASL 04 Teramo) aventi ad oggetto la ricognizione del fatturato per i dispositivi medici 2015 – 2018, indicate nella deliberazione, nonché la Relazione prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 del Servizio Programmazione economico – finanziaria e finanziamento del SSR Del Dipartimento Sanità; - nonché per l’annullamento dei seguenti atti presupposti: a) DM Salute del 6/7/2022 (GURI del 15/9/2022, n. 216) sulla certificazione del superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo cui la quota di ripiano, a livello regionale, è da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici (certificando l'importo dovuto dalle aziende private per l'anno 2015 nella somma di € 416.274.918, per l'anno 2016 di € 473.793.126, per l'anno 2017 di € 552.550.000 e per l'anno 2018 di € 643.322.535); b) DM Salute 6/10/2022 (GURI 26/10/2022, n. 251) recente le cd. Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Giustizia amministrativa202304728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina della Regione Abruzzo relativa al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché atti statali presupposti e atti di ricognizione del fatturato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determina regionale che poneva a suo carico, quale impresa fornitrice di dispositivi medici, una quota del ripiano derivante dal superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018. Sono stati altresì impugnati il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali e provinciali, gli atti delle ASL relativi alla ricognizione del fatturato e la relazione regionale presupposta. Prima dell'udienza, la difesa ha documentato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese. Il Collegio ha ritenuto che tale cancellazione determini l'estinzione immediata e irreversibile della società e la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio, con possibile successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di illegittimità relativi al sistema di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici né la legittimità degli atti impugnati. Ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e seguenti c.p.c., in ragione dell'estinzione della società ricorrente per cancellazione dal registro delle imprese. Ha fissato la nuova udienza pubblica del 27 novembre 2026, anche per verificare l'eventuale riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La perdita della capacità di stare in giudizio per estinzione della parte determina l'interruzione del processo.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Le disposizioni sulla interruzione del processo trovano applicazione al caso di estinzione della società durante il giudizio.

  • art. 110 c.p.c.

    A seguito dell'estinzione della società, è possibile la successione nel processo dei soci.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    Dopo l'interruzione, la nuova udienza può essere fissata anche per verificare l'intervenuta riassunzione del giudizio.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione immediata e irreversibile e, se interviene durante un giudizio amministrativo, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio e l'interruzione del processo.
  • L'estinzione della società ricorrente durante il processo non determina automaticamente la definizione nel merito della controversia: il giudizio può proseguire mediante successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c., previa riassunzione nei termini e nelle forme previste dall'art. 80, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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