Sentenza del 18/01/2018 n. 282 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Attività Snc - Discordanza tra denominazione Snc e società destinataria di avviso - Codice fiscale e partita Iva identici - Discordanza - Confusione nella corretta tenuta dei libri sociali - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento ai fini IRES è stato ritenuto legittimo. La mera discordanza tra le denominazioni non ha comportato l’invalidità dell’avviso, poiché l’identità del codice fiscale e della partita IVA permetteva di identificare senza ambiguità il soggetto destinatario dell’accertamento. La decisione ha quindi confermato la prevalenza degli elementi identificativi fiscali sostanziali rispetto alla difformità formale della denominazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la discordanza tra la denominazione della S.n.c. che aveva emesso le fatture e quella indicata nell’avviso di accertamento. La società sosteneva, in sostanza, che tale difformità rendesse illegittimo l’atto impositivo. Tuttavia, il codice fiscale e la partita IVA risultavano identici, consentendo di ricondurre l’attività e le fatture alla medesima entità fiscale. La sentenza ha inoltre valorizzato il fatto che l’uso di denominazioni differenti può creare confusione nella corretta tenuta dei libri sociali e nell’individuazione delle attività da sottoporre a tassazione.
Massime di principio
- La diversa denominazione sociale indicata nelle fatture e nell’avviso di accertamento non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto se codice fiscale e partita IVA coincidono e consentono di identificare con certezza il soggetto passivo.
- Gli elementi identificativi fiscali sostanziali, come codice fiscale e partita IVA, possono prevalere sulle difformità formali della denominazione, purché non sussista una concreta incertezza sull’identità del destinatario.
- Le società devono mantenere uniformità e correttezza nella denominazione utilizzata in fatture, libri sociali e documentazione fiscale, perché denominazioni divergenti possono generare confusione nella rilevazione contabile e nella tassazione dei redditi.
- Una contestazione basata esclusivamente su un errore o una discordanza formale nella denominazione è normalmente insufficiente; occorre dimostrare che la difformità abbia realmente impedito l’identificazione del contribuente o compromesso il diritto di difesa.
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